Funzioni e poteri del Presidente della Repubblica
Scopri il ruolo del Presidente della Repubblica, le sue funzioni, poteri e limiti secondo la Costituzione italiana.
Ruolo del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica Italiana è la più alta carica dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. La figura nasce con la Costituzione del 1948, ispirata ai principi democratici e di equilibrio tra i poteri. Per essere eletto, il Presidente, per diventare tale, deve possedere tutta una serie di requisiti.
Viene scelto dal Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali. Il mandato dura sette anni, garantendo stabilità istituzionale. Tra le sue funzioni e poteri, il Presidente ha un ruolo di garanzia e rappresentanza. Promulga le leggi, scioglie le Camere, indice le elezioni, nomina il Presidente del Consiglio e, in alcuni casi, può rinviare le leggi al Parlamento.
Tuttavia, i suoi poteri sono limitati dalla Costituzione, essendo principalmente di natura arbitrale e rappresentativa. Inoltre il Presidente interagisce con gli altri organi dello Stato, mantenendo un equilibrio tra il potere legislativo, esecutivo e giudiziario, assicurando il rispetto della Costituzione.
Di seguito analizzeremo le summenzionate tematiche inerenti questa alta figura istituzionale, nonché le ipotesi di cessazione della carica.
Origini e significato istituzionale della carica
La carica di Presidente della Repubblica italiana rappresenta un'evoluzione significativa rispetto all'ordinamento monarchico precedente, configurandosi come il risultato di un attento bilanciamento istituzionale operato dall'Assemblea Costituente.
Evoluzione storica del ruolo
Il ruolo del Presidente della Repubblica è stato istituito con la Costituzione del 1948, in seguito al referendum del 2 giugno 1946 che sancì il passaggio dalla monarchia alla repubblica. La scelta di questa figura istituzionale rappresentò un compromesso tra le diverse forze politiche: da un lato, si volle evitare un presidenzialismo troppo forte che potesse richiamare esperienze autoritarie; dall'altro, si ritenne necessario mantenere una figura di garanzia super partes che potesse rappresentare l'unità nazionale, ereditando alcune delle funzioni simboliche precedentemente attribuite al Re, ma in un contesto democratico e repubblicano.
Fondamenti nella Costituzione italiana
La Costituzione delinea il ruolo del Presidente all'articolo 87, definendolo "Capo dello Stato" e "rappresentante dell'unità nazionale". Le sue funzioni sono distribuite in vari articoli della Carta, con particolare riferimento alla parte II, titolo II. Il Presidente viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali, con un sistema che richiede maggioranze qualificate, proprio per garantire una figura di ampia condivisione istituzionale.
Valore simbolico e unitario
Il Presidente della Repubblica incarna l'unità dello Stato sia sul piano interno che internazionale. Rappresenta un punto di riferimento super partes, garante della Costituzione e della stabilità istituzionale. Il suo ruolo si è evoluto nel tempo, assumendo particolare rilevanza nei momenti di crisi politica e istituzionale, dove agisce come mediatore e facilitatore del dialogo tra le forze politiche. La sua figura simboleggia la continuità dello Stato e i valori fondamentali della Repubblica, svolgendo un ruolo essenziale di equilibrio nel sistema costituzionale italiano e di rappresentanza dell'unità nazionale al di sopra delle parti politiche.
Modalità di elezione del Presidente della Repubblica
L’elezione del Presidente della Repubblica è disciplinata dalla Costituzione italiana, in particolare dagli articoli 83, 84 e 85. “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge (art. 84 Cost.)”
Chi elegge il Presidente
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica (art. 85 Cost.).
Il Presidente della Repubblica viene, dunque, eletto dal Parlamento in seduta comune, composto da deputati e senatori, con l’aggiunta di tre delegati per ogni Regione (ad eccezione della Valle d’Aosta, che ne ha uno). Questo sistema permette di coinvolgere anche le Regioni nella scelta del Capo dello Stato, rafforzandone la legittimità istituzionale.
Procedura di votazione
L’elezione avviene tramite scrutinio segreto e segue precise regole:
- Nei primi tre scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell’assemblea;
- Dal quarto scrutinio in poi, è sufficiente la maggioranza assoluta.
Questa modalità mira a favorire, nei primi turni, una scelta il più possibile condivisa tra le forze politiche. Tuttavia, se non si raggiunge un accordo nei primi scrutini, diventa più agevole eleggere il Presidente con il semplice consenso della maggioranza parlamentare.
Durata del mandato e possibilità di rielezione
Il mandato del Presidente dura sette anni, un periodo più lungo rispetto alla legislatura parlamentare (cinque anni), per garantire continuità istituzionale e indipendenza dalle maggioranze politiche del momento. La Costituzione non pone limiti al numero di mandati: la rielezione è possibile, sebbene sia stata a lungo considerata un’eccezione. La prima rielezione nella storia della Repubblica è avvenuta nel 2013 con Giorgio Napolitano, seguito nel 2022 da Sergio Mattarella.
L'elezione del Presidente rappresenta un momento cruciale della vita politica italiana, segnando il punto d’incontro tra istituzioni, partiti e opinione pubblica.
Requisiti per diventare Presidente della Repubblica
Per essere eletto Presidente della Repubblica Italiana, un candidato deve possedere determinati requisiti stabiliti dalla Costituzione e dalla prassi istituzionale. Questi requisiti mirano a garantire che la carica sia ricoperta da una figura di alto profilo, dotata di esperienza e autorevolezza.
Requisiti costituzionali
La Costituzione italiana stabilisce i requisiti fondamentali per accedere alla carica di Presidente della Repubblica nell'articolo 84. Il Presidente deve essere un cittadino italiano che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. La carica presidenziale è incompatibile con qualsiasi altro incarico, garantendo così la piena dedizione alla funzione e l'imparzialità del ruolo. Come stabilito dall'articolo 91 della Costituzione, prima di assumere le funzioni, il Presidente deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
L’articolo 84 della Costituzione stabilisce i requisiti essenziali per l’eleggibilità alla Presidenza della Repubblica. In particolare, il candidato deve:
- Essere cittadino italiano;
- Avere almeno 50 anni di età;
- Godere dei diritti civili e politici.
Età, cittadinanza, diritti civili
- Età: Il requisito minimo di cinquant'anni riflette la volontà dei costituenti di affidare la più alta carica dello Stato a una persona con maturità ed esperienza adeguate.
- Cittadinanza: Il requisito della cittadinanza italiana è fondamentale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sentenza n. 677/2018, che ribadisce l'importanza dello status di cittadino per l'accesso alle più alte cariche dello Stato.
- Diritti civili e politici: Il godimento dei diritti civili e politici è un requisito essenziale che si collega all'articolo 48 della Costituzione, il quale stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto di voto e la partecipazione alla vita pubblica.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2013, ha sottolineato che il Presidente della Repubblica è collocato "al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e al di sopra delle parti politiche", con funzioni di equilibrio e garanzia costituzionale.
Figure storiche e loro profili
Dalla storia della Repubblica italiana emerge che i Presidenti eletti hanno generalmente presentato profili di elevata esperienza istituzionale e politica. L'articolo 59 della Costituzione riconosce agli ex Presidenti della Repubblica il ruolo di senatori di diritto e a vita, salvo rinuncia, sottolineando l'importanza del loro contributo alla vita istituzionale anche dopo la cessazione del mandato.
Il mandato presidenziale, come stabilito dall'articolo 85 della Costituzione, dura sette anni, un periodo sufficientemente lungo per garantire stabilità istituzionale e indipendenza dall'influenza dei cicli politici ordinari. L'articolo 87 della Costituzione definisce il Presidente come "capo dello Stato" e "rappresentante dell'unità nazionale", sottolineando la natura super partes della carica e la sua funzione di garante dell'unità del paese.
Dal 1948 a oggi, l'Italia ha avuto dodici Presidenti della Repubblica, con profili diversi ma accomunati da esperienze istituzionali significative. Ad esempio: Enrico De Nicola (1948) era un giurista e politico esperto, primo Capo dello Stato della Repubblica; Sandro Pertini (1978-1985), ex partigiano e figura amatissima, fu un simbolo di integrità morale e vicinanza al popolo; Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006), ex governatore della Banca d’Italia e Presidente del Consiglio, rappresentò un punto di stabilità economica; Sergio Mattarella (dal 2015), ex giudice costituzionale e più volte ministro, è noto per la sua sobrietà istituzionale.
Funzioni principali del Presidente della Repubblica
Rappresentanza dell’unità nazionale
Il Presidente della Repubblica è il simbolo dell’unità nazionale e rappresenta il Paese sia a livello interno che internazionale. Questa funzione è sancita dall’articolo 87 della Costituzione, che lo identifica come il garante dell’equilibrio istituzionale e della continuità dello Stato.
L'articolo 87 della Costituzione definisce il Presidente della Repubblica come "Capo dello Stato" e "rappresentante dell'unità nazionale". Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2013, il Presidente è collocato "al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e al di sopra delle parti politiche", con funzioni di equilibrio e garanzia costituzionale. Il suo ruolo di garante dell'equilibrio costituzionale e di "magistratura di influenza" si esplica attraverso attività formali e informali, inclusi incontri, comunicazioni e confronti dialettici.
Promulgazione delle leggi
La promulgazione delle leggi è una delle funzioni fondamentali previste dall'art. 87 Cost. L'articolo 73 della Costituzione stabilisce che il Presidente deve promulgare le leggi entro un mese dall'approvazione. Secondo l'articolo 74, prima della promulgazione può rinviare con messaggio motivato alle Camere la legge per una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri
L'articolo 92 della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nominare il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, questa funzione è finalizzata a "consentire l'operatività del vertice del potere esecutivo" ed è uno dei modi in cui il Presidente esercita il suo ruolo di garante del corretto funzionamento istituzionale.
Il Presidente della Repubblica ha un ruolo cruciale nella formazione del Governo. Dopo le elezioni politiche o in caso di crisi di Governo, egli: avvia le consultazioni con i leader dei partiti e i Presidenti di Camera e Senato; nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutando la possibilità di formare una maggioranza parlamentare; su proposta del Presidente del Consiglio, nomina i Ministri.
Comando delle Forze Armate
Secondo l'articolo 87 della Costituzione, il Presidente ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa. Può dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Questa funzione va interpretata nel contesto del ruolo super partes del Presidente, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale che sottolinea la sua posizione di garante dell'unità nazionale e dell'equilibrio tra i poteri dello Stato.
Poteri e limiti del Presidente della Repubblica
Poteri formali e sostanziali
L'articolo 87 della Costituzione delinea i principali poteri formali del Presidente, che includono:
- La promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti;
- L'indizione delle elezioni delle Camere e fissazione della prima riunione;
- L'autorizzazione della presentazione dei disegni di legge governativi;
- La nomina dei funzionari statali nei casi previsti dalla legge;
- Il comando delle Forze armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa;
- La presidenza del Consiglio superiore della magistratura;
- Il potere di concedere grazia e commutare le pene.
Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2013, il Presidente è collocato "al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e al di sopra delle parti politiche", con funzioni di equilibrio e garanzia costituzionale. I suoi poteri sostanziali si manifestano attraverso una "magistratura di influenza" che si esplica mediante attività informali di mediazione, moral suasion e facilitazione del dialogo istituzionale.
Interventi nei momenti di crisi politica
Nei momenti di crisi politica, il Presidente esercita un ruolo fondamentale di garanzia dell'equilibrio costituzionale. Come specificato dal TAR Lazio nella sentenza n. 9188/2020, il Presidente è "titolare di un complesso di attribuzioni non inquadrabili nella tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato ed esercitabili in posizione di piena indipendenza e autonomia".
- La nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri (art. 92 Cost.);
- Il potere di scioglimento delle Camere (art. 88 Cost.);
- L'esercizio di funzioni di mediazione e moral suasion per superare le situazioni di stallo istituzionale.
Limiti imposti dalla Costituzione
I principali limiti costituzionali all'esercizio dei poteri presidenziali sono:
- L'incompatibilità con qualsiasi altra carica (art. 84 Cost.);
- La necessità della controfirma ministeriale per la validità degli atti presidenziali (art. 89 Cost.);
- La responsabilità penale limitata ai casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.);
- Il divieto di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del mandato (art. 88 Cost.).
Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24/2004, le prerogative presidenziali devono essere strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni e non possono essere estese oltre i limiti costituzionalmente previsti. La sentenza n. 154/2004 ha inoltre precisato che anche il potere di esternazione deve essere esercitato nei limiti delle funzioni presidenziali e non può travalicare in manifestazioni del pensiero della persona fisica che ricopre la carica.
Il ruolo del Presidente durante le crisi istituzionali
Scioglimento delle Camere
Uno dei poteri più significativi del Presidente è lo scioglimento anticipato delle Camere, previsto dall’articolo 88 della Costituzione. Questo avviene quando: il Parlamento non è più in grado di esprimere una maggioranza stabile per sostenere un governo; ovvero si verifica una crisi politica insanabile che rende impossibile la prosecuzione della legislatura.
Tuttavia, il Presidente non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che questo periodo coincida con gli ultimi sei mesi della legislatura (il cosiddetto “semestre bianco”). L’obiettivo di questa limitazione è evitare che il Capo dello Stato possa influenzare la sua successione con decisioni politiche.
Crisi di governo
Le crisi di governo possono verificarsi in diversi scenari, tra cui: dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio; voto di sfiducia in Parlamento; impossibilità di trovare un accordo tra le forze politiche.
Quando un governo cade, il Presidente della Repubblica può percorrere diverse strade:
- Verificare la possibilità di formare un nuovo governo con la stessa maggioranza;
- Nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, se emerge una figura in grado di ottenere la fiducia del Parlamento;
- Governo tecnico o istituzionale, quando non vi è una chiara maggioranza politica, con la nomina di una personalità super partes;
- Scioglimento delle Camere e nuove elezioni, se non esistono alternative praticabili.
Consultazioni e mandato esplorativo
Durante una crisi di governo, il Presidente avvia un processo di consultazioni, incontrando: i Presidenti di Camera e Senato; i leader dei partiti politici e altre figure istituzionali rilevanti.
Se dalle consultazioni non emerge subito una soluzione chiara, il Presidente può affidare un mandato esplorativo a una figura istituzionale (spesso il Presidente del Senato o della Camera), con l’incarico di verificare se esiste una maggioranza parlamentare disposta a sostenere un nuovo governo. Se il mandato esplorativo ha esito positivo, il Presidente nomina ufficialmente un nuovo Presidente del Consiglio, che dovrà poi ottenere la fiducia del Parlamento. Se invece non si trovano soluzioni praticabili, il Capo dello Stato può procedere con lo scioglimento delle Camere e indire nuove elezioni.
In sintesi, il Presidente della Repubblica, nei momenti di crisi istituzionale, agisce come mediatore e garante della stabilità politica, adottando le soluzioni più idonee per tutelare l’interesse generale e la continuità dello Stato.
Rapporti con gli altri organi dello Stato
Relazioni con Parlamento, Governo e Magistratura
Il Presidente della Repubblica Italiana svolge un ruolo cruciale nel mantenere l'equilibrio tra i vari poteri dello Stato, operando come garante della Costituzione e dell'unità nazionale. Le sue interazioni con il Parlamento, il Governo e la Magistratura sono fondamentali per assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.
Con il Parlamento:
- Può inviare messaggi alle Camere (art. 87 Cost.);
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;
- Ha il potere di scioglimento delle Camere, con il limite degli ultimi sei mesi del mandato (art. 88 Cost.).
Con il Governo:
- Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 Cost.);
- Riceve il giuramento del Presidente del Consiglio e dei ministri (art. 93 Cost.);
- Autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi alle Camere;
- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge.
Con la Magistratura:
- Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104 Cost.);
- Garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario.
Ruolo di garanzia e neutralità politica
Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2013, il Presidente della Repubblica è collocato "al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e al di sopra delle parti politiche", con funzioni di equilibrio e garanzia costituzionale. Il suo ruolo si caratterizza per la:
- Neutralità istituzionale: essendo titolare di un complesso di attribuzioni non inquadrabili nella tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato ed esercitabili in piena indipendenza e autonomia;
- Funzione di garanzia: esercita una "magistratura di influenza" attraverso attività informali di mediazione e moral suasion per facilitare il dialogo istituzionale e superare eventuali situazioni di stallo;
- Autonomia costituzionale: come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65/2024, gode di una sfera di autonomia con fondamento costituzionale implicito, che gli consente di esercitare le proprie funzioni in piena indipendenza;
- Poteri di equilibrio: come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, i suoi poteri sono finalizzati a "consentire l'operatività" degli altri organi costituzionali e a garantire il corretto funzionamento del sistema istituzionale.
Il Presidente svolge quindi un ruolo fondamentale di raccordo e mediazione tra i poteri dello Stato, esercitando le sue funzioni in posizione di terzietà e imparzialità, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio costituzionale e il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. La sua figura rappresenta un elemento di stabilità e continuità istituzionale, al di sopra delle contingenti dinamiche politiche.
Le dimissioni e l’impeachment del Presidente della Repubblica
Cause di cessazione del mandato
La Costituzione prevede diverse cause di cessazione del mandato presidenziale:
- Scadenza naturale: L'articolo 85 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima della scadenza, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune con i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente.
- Dimissioni volontarie: Come previsto dall'articolo 86 della Costituzione, in caso di dimissioni del Presidente, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
- Impedimento permanente o morte: Anche in questi casi, secondo l'art. 86 Cost., il Presidente della Camera indice nuove elezioni entro quindici giorni.
- Messa in stato d'accusa: Come stabilito dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente può essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
Procedura per l’impeachment
L'articolo 90 della Costituzione delinea la procedura di impeachment. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. La messa in stato d'accusa deve essere deliberata dal Parlamento in seduta comune ed è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento.
Durante il periodo di impedimento temporaneo, le funzioni presidenziali sono esercitate dal Presidente del Senato, come previsto dall'art. 86 Cost.
Casistiche storiche
In Italia, il procedimento di impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica è estremamente raro e non ha mai portato alla rimozione effettiva di un Capo dello Stato. Tuttavia, ci sono stati alcuni tentativi di attivare la procedura prevista dall’articolo 90 della Costituzione, che disciplina l’accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
Casi di impeachment in Italia
- Giovanni Leone (1977-1978): Giovanni Leone, Presidente dal 1971 al 1978, fu coinvolto nello scandalo Lockheed, un caso di corruzione internazionale legato all'acquisto di aerei militari. Anche se non fu mai provata la sua responsabilità diretta, fu accusato di comportamento non consono alla carica. Alcuni partiti, tra cui il PCI e il PSI, chiesero la sua messa in stato d’accusa, ma l’iniziativa non andò avanti ufficialmente. Tuttavia, a causa delle pressioni politiche, Leone si dimise volontariamente il 15 giugno 1978.
- Francesco Cossiga (1991-1992): Durante gli ultimi anni del suo mandato, Francesco Cossiga adottò un atteggiamento molto critico nei confronti delle istituzioni, rilasciando dichiarazioni forti contro il Parlamento e la Magistratura. Questo portò alcuni partiti, tra cui il PCI-PDS, a proporre la sua messa in stato d’accusa nel 1991 per presunte violazioni costituzionali. Tuttavia, la richiesta non ebbe seguito, e Cossiga terminò regolarmente il suo mandato nel 1992.
- Giorgio Napolitano (2014): Il caso più recente riguarda Giorgio Napolitano. Nel 2014, alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle (M5S) presentarono una richiesta di impeachment, accusandolo di abuso di potere nelle decisioni politiche, in particolare nella formazione del governo Monti nel 2011, e di gestione non imparziale della crisi politica. Tuttavia, la richiesta fu respinta dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, poiché non vennero riscontrate violazioni dell’articolo 90 della Costituzione.
FAQ: Domande frequenti sul ruolo del Presidente della Repubblica
– Chi può diventare Presidente della Repubblica?
Per diventare Presidente della Repubblica in Italia, un candidato deve soddisfare tre requisiti costituzionali: cittadinanza italiana, avere almeno 50 anni di età e godere dei diritti civili e politici. Non esistono altre limitazioni formali, sebbene nella pratica i Presidenti provengano solitamente da alte cariche istituzionali come il Parlamento, la Magistratura o il mondo accademico.
– Il Presidente può rifiutare di firmare una legge?
Il Presidente della Repubblica ha il potere di rinviare una legge alle Camere se ritiene che essa sia incostituzionale, ma non può rifiutarsi definitivamente di firmarla. Secondo l'articolo 74 della Costituzione, se il Parlamento approva nuovamente la legge senza modifiche, il Presidente è obbligato a promulgare la legge.
– Quali sono i poteri in tempo di crisi politica?
In tempi di crisi politica, il Presidente della Repubblica dispone di diversi strumenti per garantire la stabilità: consultazioni politiche con i leader dei partiti; nomina del Presidente del Consiglio, anche di governo tecnico, in assenza di una chiara maggioranza; e, in casi estremi, lo scioglimento delle Camere per indire nuove elezioni.
– Il Presidente può essere rimosso dal suo incarico?
Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa solo per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, come previsto dall'articolo 90 della Costituzione. Tuttavia, questa procedura è estremamente complessa e raramente avviata.
– Qual è la differenza tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio?
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale, esercitando funzioni di garanzia, rappresentanza e mediazione, con un ruolo prevalentemente simbolico e super partes. Il Presidente del Consiglio, invece, è il capo del Governo e assume un ruolo operativo, dirigendo l’esecutivo e prendendo decisioni politiche, essendo generalmente parte della maggioranza parlamentare.

Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...