Cos'è l'udienza preliminare?
L’udienza preliminare costituisce uno spartiacque tra la fase delle indagini preliminari, finalizzati alla raccolta di elementi probatori necessari a valutare il possibile esercizio dell’azione penale, ed il processo penale vero e proprio.
- Le funzioni dell’udienza preliminare
- Svolgimento dell'udienza preliminare
- L’ordinanza verrà revocata nei seguenti casi
- Terminata l’udienza, si possono aprire diversi scenari
- Conclusione
- Fonti Normative
Una delle fasi del procedimento penale è costituita dall’udienza preliminare. Questa fase si inserisce nel procedimento penale per tutti quei reati di competenza del Tribunale Monocratico che prevedono una pena superiore a quattro anni e per i quali non sia prevista la citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.), perché puniti con una pena inferiore a quattro anni o per tutti quei reati di competenza del Tribunale Collegiale.
1. Le funzioni dell’udienza preliminare
L’udienza preliminare viene definita come l’udienza filtro del processo penale perché è volta ad assicurare che il Giudice dell’Udienza Preliminare verifichi la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero.
Inoltre, in questa udienza l’imputato può decidere di intraprendere un rito speciale quale il rito abbreviato, il patteggiamento, la messa alla prova. Il rito speciale si celebrerà proprio all’udienza preliminare.
Pertanto, l’ulteriore funzione di tale fase processuale è data anche dalla deflazione del dibattimento e dall’incentivo della definizione del procedimento mediante un rito alternativo, che offre la possibilità di adottare scelte difensive volte alla diminuzione della pena.
2. Svolgimento dell'udienza preliminare
Nel procedimento ordinario la richiesta di rinvio a giudizio segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell’udienza preliminare. È d’uopo precisare che nel caso in cui si tratti di reati per quali non si debba procedere con la citazione diretta a giudizio, dopo la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., il Pubblico Ministero ritenga di non dover procedere con la richiesta di archiviazione, emetterà una richiesta di rinvio a giudizio.
Con questo atto verrà indicata l’imputazione (indicazione chiara e precisa del fatto storico, il titolo di reato, le generalità dell’imputato) e l’indicazione delle fonti di prova acquisite. In questo modo la richiesta di rinvio a giudizio costituisce l’avvio del processo, poiché con la essa viene esercitata l’azione penale, ossia il Pubblico Ministero, analizzati gli elementi di prova, ritiene che si possa procedere penalmente contro l’indagato e sostenere l’accusa in giudizio.
In tale momento con la richiesta di rinvio a giudizio, l’indagato assume formalmente la veste di imputato. Ai sensi dell’art 416, comma 2 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio è trasmessa al Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) insieme al fascicolo delle indagini; successivamente, il G.U.P. fissa la data di udienza, non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
All’imputato ed alla persona offesa è notificato l’avviso della data di udienza e la richiesta di rinvio a giudizio. L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio, la partecipazione del pubblico ministero e del difensore sono necessarie (art. 420 c.p.p).
La legge n. 67 del 2014 ha eliminato l’istituto della contumacia, introducendo un nuovo sistema che, in ossequio all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, il quale garantisce un processo equo al cittadino, tende a privilegiare il diritto alla conoscenza personale della celebrazione del processo. Così, il Giudice verifica che l’avviso dell’udienza sia avvenuto a mani proprie dell’imputato.
Qualora non sia stato possibile notificare l’atto al diretto interessato l’imputato viene dichiarato irreperibile e il processo viene sospeso. Qualora, invece, la notifica all’imputato si sia perfezionata o sussistano ipotesi in cui sia palese la conoscenza del procedimento, il rito prosegue contro l’imputato che viene dichiarato assente. In quest’ultimo caso il Giudice procede ai sensi dell’art. 420 –bis, comma 2, c.p.p., poiché l’imputato ha rinunciato espressamente o in modo implicito a comparire in udienza.
Ai sensi della summenzionata norma del codice di rito si ha rinuncia espressa a comparire in udienza quando l’imputato ha eletto domicilio; è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare; ha nominato un difensore di fiducia o ha ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza. Il Giudice con ordinanza dichiara l’assenza dell’imputato, quest’ultimo viene rappresentato dal difensore e il procedimento prosegue con le forme ordinarie.
L’ordinanza può essere revocata qualora, prima della decisione, l’imputato compaia (art. 420 bis c.p.p.). Nei casi in cui la notifica a mani proprie non sia effettuabile, il Giudice con ordinanza dispone la sospensione del processo nei confronti dell’imputato (art. 420-quater, comma 2, c.p.p). Dopo un anno in cui l’ordinanza viene pronunciata il Giudice deve disporre nuove ricerche per la notifica dell’avviso (art. 420 quinquies).
3. L’ordinanza verrà revocata nei seguenti casi
- se le nuove ricerche avranno esito positivo;
- se l’imputato abbia, medio tempore, nominato un difensore di fiducia;
- se deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
Il Giudice fissa, in questi casi, la data della nuova udienza, disponendo che venga notificata alle parti. A questo punto si darà avvio al procedimento che si terrà in camera di consiglio. Il giudice verificherà la regolare costituzione delle parti (art. 420, comma 2 c.p.), in questo momento la persona offesa o il danneggiato possono presentare la dichiarazione di costituzione della parte civile ai sensi dell’art. 78 c.p.p.
Successivamente il Giudice procederà con l’ammissione di atti e di documenti, dichiarando aperta la discussione, che si svolgerà ne modo che segue:
- il pubblico Ministero espone i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio;
- l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
- i difensori delle parti sosterranno le loro argomentazioni, con possibilità di replicare e formulare le loro conclusioni.
4. Terminata l’udienza, si possono aprire diversi scenari
1. il Giudice pronuncia una sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti;
2. il Giudice indica al Pubblico Ministero ulteriori indagini (art. 421-bis c.p.p.) o dispone d’ufficio l’assunzione di nuove prove, se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti. In quest’ultima ipotesi il Giudice dà inizio ad uno svolgimento ulteriore dell’udienza preliminare.
Nel caso in cui ritenga che le indagini siano incomplete, indica con ordinanza le ulteriori indagini e il termine entro il quale il Pubblico Ministero le dovrà compierle e la data della nuova udienza preliminare (art. 421-bis c.p.p).
Questa udienza avrà come oggetto il risultato delle indagini, all’esito della stessa il Giudice potrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio, altrimenti disporrà l’assunzione di prove.
Ai sensi dell’art. 422 c.p.p. è prevista una integrazione probatoria da parte dello stesso Giudice. L’ulteriore elemento istruttorio richiesto dal Giudice può essere assunto solo ove sia finalizzato alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere e si tratti di elementi probatori a discarico dell’imputato, non essendo ammesse prove che possano condurre al rinvio a giudizio. In questa udienza può accadere che il Pubblico Ministero necessiti di apportare delle modifiche all’imputazione.
Ciò avviene in tutti i casi in cui ritenga di contestare un fatto diverso e cioè ritenga di dover variare la narrazione del fatto storico oppure di dover contestare una circostanza aggravante, o un reato continuato (un fatto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso) o quando il Pubblico Ministero ritiene che con la medesima condotta si siano violate più norme penali un (concorso formale di reati) art. 81 c.p.
Il Pubblico Ministero può richiedere la modifica dell’imputazione anche in presenza di un fatto nuovo, non indicato inizialmente con la richiesta di rinvio a giudizio e sempre che il reato sia procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa.
Alla conclusione dell’udienza preliminare, sia che si tratti di fase integrativa sia di fase ordinaria, il Giudice pronuncerà una sentenza di non luogo a procedere in tutti i casi elencati dall’art. 425 c.p.p.:
- sussistenza di una causa che estingue il reato (ad esempio la prescrizione);
- sussistenza di una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita (non è presente la querela);
- il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato;
- la persona non è punibile.
In tali eventualità, il Giudice emetterà il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) quando gli elementi probatori appaiono idonei a sostenere l’accusa nei confronti dell’imputato nella successiva fase processuale.
5. Conclusione
L’udienza preliminare costituisce uno spartiacque tra la fase delle indagini preliminari, finalizzati alla raccolta di elementi probatori necessari a valutare il possibile esercizio dell’azione penale, ed il processo penale vero e proprio.
Essa assume la funzione di verifica preliminare su ciò che effettivamente confluirà nel processo. Così, se gli elementi raccolti a carico o a discarico dell’incolpato non sono sufficienti, non possano essere ulteriormente integrati o si rivelino sin da questa fase contraddittori, il giudice emanerà una sentenza di non luogo a procedere, senza dare avvio al processo penale.
Al contrario, nel caso in cui l’attività istruttoria appaia suffragata da elementi sufficienti, l’imputato verrà rinviato a giudizio e si celebrerà il processo penale nei suoi confronti.
Avv. Simona De Mauri
6. Fonti Normative
- Artt. 416 c.p.p. e seguenti
- Art. 550 c.p.p
- Art. 81 c.p. Paolo Tonini “Manuale di Procedura Penale”, Giuffrè editore.
Reva Kunze
Sono l'avv. Simona De Mauri, mi occupo di diritto penale diritto civile, in particolar modo di procedure esecutive, diritto commerciale, assicurativo e famiglia.