Cosa si intende per abuso edilizio?
Pensiamo alle villette a ridosso della battigia: ecco queste sono il classico esempio di quello che possiamo definire abuso edilizio. È evidente che la casetta in riva al mare è stata costruita in spregio alle regole in materia di edilizia e dovrà essere demolita oppure, se ne sussistono le condizioni, potrà essere oggetto di sanatoria. Vediamo ora in cosa consiste l’abuso edilizio e quali possono essere le conseguenze per il cittadino trasgressore.
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1. Cos’è l’abuso edilizio?
L’abuso edilizio costituisce un illecito penale, posto in essere in violazione della normativa edilizia contenuta nel DPR 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico dell’edilizia), ed è punito con sanzioni penali e con sanzioni amministrative.
In linea generale, il Testo Unico dell’edilizia prevede che colui che si accinge a realizzare un’opera edilizia deve rispettare le regole previste in materia, tra le quali anzitutto richiedere determinate autorizzazioni al Comune. In breve, prima di erigere un palazzo e/o ristrutturare uno già esistente si deve chiedere il permesso al Comune.
E se non si chiedono le autorizzazioni cosa succede?
Chiunque si accorga che un altro soggetto stia realizzando (o abbia realizzato in passato) un’opera abusiva può denunciare l’accaduto presentando un esposto scritto presso il comando locale della polizia municipale.
Dopo aver presentato l’esposto, il Comune è tenuto a rispettare il Testo Unico dell’edilizia, secondo cui il dirigente dell’ufficio comunale competente è tenuto ad intervenire prontamente per fermare la costruzione dell’immobile abusivo con un ordine di sospensione o, se già ultimato, provvedere alla demolizione dello stesso.
2. Responsabilità
Coloro che hanno l’obbligo di richiedere il “permesso”, e ove non lo facciano si rendono responsabili di abuso edilizio, sono il proprietario del terreno e/o dell’edificio, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori.
Ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico dell’edilizia, i predetti soggetti sono responsabili congiuntamente.
A tal proposito la Suprema Corte (sentenza 33387 del 18 luglio 2018) è intervenuta statuendo alcune precisazioni.
Il proprietario del terreno ne risponde solo qualora sia stato a conoscenza dell’abuso che si stava perpetrando e ne abbia tratto beneficio. Di converso, egli è esente da responsabilità ove non abbia partecipato né abbia avuto conoscenza dell’attività illecita.
Il direttore dei lavori invece, rivestendo una posizione di garanzia, è (di regola) sempre responsabile di un abuso edilizio. Difatti, egli risponde non solo in caso di difforme esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire, ma anche qualora avalli la condotta illecita commessa dal suo committente o altri. Il Testo Unico dell’edilizia prevede, tuttavia, che il direttore dei lavori non sia considerato responsabile qualora egli abbia contestato la violazione delle prescrizioni agli altri soggetti e contemporaneamente lo abbia comunicato al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.
Diverso è il caso in cui vi sia totale difformità o variazione essenziale rispetto al permesso di costruire. Il direttore dei lavori deve comunicare la violazione al dirigente dell’ufficio comunale e al contempo rinunciare all’incarico, pena la sospensione dall’albo professionale di appartenenza per un periodo che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni.
3. Sanzioni penali
L’art. 44 del Testo Unico dell’edilizia prevede la pena dell’arresto e/o dell’ammenda a seconda della violazione commessa. A titolo esemplificativo avremo:
- ammenda fino a €10.329,00 nel caso di inosservanza delle norme del Testo Unico dell’edilizia e di quelle previste dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
- arresto fino a due anni e ammenda da €15.493,00 a €51.645,00 nel caso di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza del permesso o prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione.
Ai sensi dell’art. 44 comma 2 del Testo Unico dell’edilizia, il giudice penale, accertato l’abuso edilizio, dispone con sentenza definitiva la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
La confisca comporta l'acquisizione di diritto e gratuita dei terreni al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione.
Come tutti i reati, anche l’abuso edilizio è soggetto al termine prescrizionale di:
- 4 anni dal compimento dell’illecito e se non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione;
- 5 anni dal compimento dell’illecito se vi è stato un atto interruttivo della prescrizione.
Ne consegue che non potrà essere punito penalmente quel soggetto che abbia realizzato un manufatto abusivo 30 anni fa. Difatti, egli andrà incontro solo alla sanzione amministrativa.
4. Sanzioni amministrative
L’illecito amministrativo non è soggetto a prescrizione. Una volta accertato l’abuso edilizio, il responsabile dovrà provvedere, entro un termine di 90 giorni, a ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo l’intervento illecito o procedendo alla demolizione dell’immobile abusivo. Al fine di scongiurare la demolizione, si può anche presentare la domanda di sanatoria richiedendo un accertamento di conformità e pagando una congrua sanzione di importo non inferiore a €516,00 e pari all’entità dell’abuso realizzato o all’incremento del valore venale del bene.
In caso di mancata demolizione l’area abusiva viene acquisita di diritto dal Comune. Difatti, ogni anno, entro dicembre, il dirigente dell’ufficio comunale deve trasmettere al prefetto l’elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell’abuso nei termini previsti non ha provveduto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Il prefetto, dopo aver trasferito la titolarità dei beni interessati in capo al Comune, provvederà alla demolizione delle opere abusive addossando le spese a carico dei responsabili.
Carla Condoluci
Fonti normative
DPR 380 del 6 giugno 2001: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
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