Come si ottiene un risarcimento danni per incidente stradale mortale?
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, riconosce il risarcimento del danno derivante da perdita di un prossimo congiunto. Il termine “congiunto”, indica il soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del danno da perdita parentale, inteso in senso ampio ricomprendendo, altresì, il soggetto convivente.
- Il danno in giurisprudenza
- Il danno da sinistro stradale mortale
- Criteri di quantificazione del danno parentale
- Come farsi riconoscere il danno da sinistro stradale mortale
- Fonti normative
1. Il danno in giurisprudenza
Per parlare di risarcimento, bisogna partire imprescindibilmente dal concetto di danno. Nel nostro sistema giuridico, il danno è qualsiasi conseguenza derivante da un fatto illecito, che dà diritto ad un risarcimento. Fondamento di questo principio si trova nell’art 2043 del codice civile, che recita:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Per la nostra giurisprudenza, si può distinguere tra due macrocategorie di danno. I danni patrimoniali e quelli non patrimoniali.
Un danno patrimoniale è quello che reca un pregiudizio alla sfera patrimoniale di un soggetto, quello non patrimoniale lede delle sfere personali non valutabili economicamente, come la salute, per fare un esempio.
Nella categoria dei danni non patrimoniali, rileviamo la presenza di tre danni fondamentali, il danno biologico, quello morale e quello esistenziale.
Per danno biologico, il codice delle assicurazioni intende:
“…la lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”
È un tipo di danno che va valutato caso per caso, tenendo in considerazione i due fattori fondamentali, quello psico fisico e quello relazionale.
Il danno morale è invece il danno che si subisce personalmente e moralmente, la sofferenza causata da un fatto che può essere transitoria o può durare nel tempo.
Infine, il danno esistenziale, è indipendente dai due danni precedenti, in quanto chi ne è colpito non presenta sofferenze fisiche (come nel danno biologico) o psicologiche comprovate (come nel danno morale) ma soffre di un qualsiasi disagio derivato dall’illecito, che non gli permette di proseguire con le sue attività e la sua vita. Viene definito come “danno alle attività realizzatrici della persona umana” o “rinuncia forzata alle occasioni felici”.
Nessun articolo prevede espressamente il risarcimento per questa categoria di danno, solitamente sono i giudici, dopo un’attenta valutazione del caso, a decidere se riconoscerlo.
2. Il danno da sinistro stradale mortale
Dopo una carrellata giurisprudenziale sulle varie tipologie di danno, è giunto il momento di chiedersi, quale danno soffrono le vittime di incidente stradale mortale?
Per cominciare, dovremmo specificare che le vittime di un incidente stradale non sono solo i defunti. Tra le vittime sono annoverati anche i parenti, che soffrono della cosiddetta “perdita parentale”.
È risaputo che le conseguenze di un incidente stradale mortale, come di una qualsiasi morte in generale, ricadano su chi resta. I congiunti e i parenti, per il nostro ordinamento, hanno il diritto a richiedere un risarcimento danni da sinistro stradale.
I danni rilevati da questo tipo di evento, sono i seguenti:
- Il danno tanatologico, derivato dalla morte del congiunto;
- Il danno morale e quello patrimoniale;
- Il danno Iure Hereditatis e il danno Iure Proprio;
- Il danno riconosciuto al figlio che sta per nascere.
Per quanto riguarda il danno tanatologico, la giurisprudenza tende a escluderne una risarcibilità. Ciò che è risarcibile è il danno morale, derivato dalla morte, e il danno patrimoniale.
Nel caso di un incidente stradale mortale, il danno patrimoniale viene distinto tra danno emergente e danno da lucro cessante.
Il danno emergente è caratterizzato da tutte le spese, mediche, funerarie ecc, che vanno a depauperare il patrimonio della vittima. Spese che la famiglia deve sostenere, a causa dell’accaduto e che non avrebbe sostenuto se non fosse successo.
Il danno da lucro cessante, invece, è il danno derivato da un mancato sostentamento familiare. Questo tipo di danno va calcolato in base al reddito del defunto, la legge non prevede infatti un arricchimento dei congiunti, ma si sostituisce al defunto, corrispondendo le giuste cifre in base al tenore di vita mantenuto precedentemente alla morte.
Il danno Iure Hereditatis è invece uno speciale tipo di danno riservato unicamente agli eredi. E’ il cosiddetto danno “di rimbalzo”, perché rimbalza dal vero destinatario, cioè il defunto, ai suoi eredi.
Il danno Iure Proprio invece, è quel tipo di danno che cagiona negli eredi e nei congiunti un’alterazione fisica o psichica permanente, causando un vero e proprio danno alla salute che va valutato economicamente.
Infine, negli ultimi anni, si tende a riconoscere anche un danno al figlio nascituro che, inevitabilmente soffrirà la perdita di un padre o di una madre e ne avrà un danno economico. Il nascituro, pur non essendo soggetto di piena capacità giuridica, è intestatario di diversi interessi, economici e personali. Interessi che per giurisprudenza sembrerebbero risarcibili. Sono diverse, infatti, le sentenze di Cassazione che riconoscono questo tipo di danno al nascituro.
3. Criteri di quantificazione del danno parentale
La liquidazione per equivalente del danno da perdita parentale, è rimessa imprescindibilmente a una valutazione equitativa effettuata dal giudice, pertanto, i criteri di quantificazione sono rimessi al suo prudente apprezzamento.
È opportuno specificare i criteri utilizzati devono essere motivati ed espressi nella sentenza, non possono essere frutto del libero arbitrio del giudice.
Nel corso degli anni, i Tribunali si sono dotati di apposite tabelle che tengono conto, per esempio, della gravità del fatto, dell’entità del dolore patito, delle condizioni soggettive della persona, del turbamento dello stato d’animo, dell’età della vittima e dei congiunti all’epoca del fatto, del grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, della situazione di convivenza o meno con il deceduto.
Ciò ha determinato il crearsi di una giurisprudenza cosiddetta a zone, in quanto non vi era uniformità delle tabelle sul territorio nazionale, comportando notevoli inconvenienti e disparità.
Per ovviare il problema, la Corte di Cassazione è intervenuta con la storica sentenza n. 124080/2011, statuendo che lo strumento in grado di tradurre il concetto di equità valutativa idoneo ad evitare disparità di trattamento fosse il sistema delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, avuto riguardo alla loro diffusione capillare sul territorio nazionale, nonché al loro costante uso da parte dei giudici.
4. Come farsi riconoscere il danno da sinistro stradale mortale
Per far sì che il danno da sinistro stradale mortale venga riconosciuto, è necessario seguire un determinato procedimento.
Come prima cosa, occorre stabilire quali siano gli aventi diritto a questo tipo di risarcimento.
Come dicevo precedentemente, si tratta di un danno riconosciuto a chi soffre della cosiddetta “perdita parentale” ma bisogna sempre verificare il livello di parentela o di affinità per poter procedere.
Gli aventi diritto per la richiesta di risarcimento danni, senza alcun dubbio, sono i genitori, i figli, il coniuge (o il convivente) e i fratelli. Per quanto riguarda altri parenti, come per esempio gli zii o i cugini, in sede processuale occorre verificare e dimostrare il livello di affezione tra questi parenti e la vittima.
La legge, infatti, vuole evitare che una tragedia diventi un’occasione di arricchimento per qualcuno.
Un risarcimento in denaro non potrà mai sostituirsi alla morte di un proprio caro, ma la ratio di questa azione è proprio quella di garantire sicurezza, anche economica, laddove sicurezze non ci sono più.
Si consiglia sempre, agli aventi diritto, di intervenire durante la fase delle indagini preliminari, fase in cui la vicenda viene analizzata e in cui vengono accertate cause e responsabilità.
Come si sa, il procedimento giudiziario prende due strade, quella penale per l’accertamento dell’eventuale colpevolezza, e quella civile, dove appunto si discute di danni e risarcimenti.
Il danno da sinistro stradale mortale viene poi valutato utilizzando alcune tabelle di riferimento, come quella del Tribunale di Milano che spicca per completezza. Per il calcolo del risarcimento danni, questa tabella prende in considerazione diversi fattori, come l’età del defunto, e altre circostanze, fondamentali per valutare correttamente il risarcimento.
Nel caso in cui la responsabilità dell’incidente non fosse accertata nel procedimento, uso come esempio il caso dei pirati della strada, quindi qualcuno che causa un incidente che si rivela mortale, per poi darsi alla fuga, si può sempre rivolgersi al Fondo Vittime della Strada che si sostituisce nel risarcimento del danno, con dei massimali valutabili caso per caso.
Jessica Buonocore
Fonti normative
Codice Civile (art 2043 e ss.)
Fondo Vittime della Strada
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