Reato di vilipendio: significato e tipologie
Si parla di vilipendio quando qualcuno pubblicamente offende, usando termini volgari o denigratori soggetti dotati di particolare dignità sociale
- Che cosa significa vilipendio
- Le diverse tipologie di reati di vilipendio
- Delitti contro la personalità dello Stato
- Delitti contro il sentimento religioso
- Vilipendio e libertà di manifestazione del pensiero
- Quando si commette il reato di vilipendio?
Il termine vilipendio trae origine dall’aggettivo latino “vilis” che significa vile e, pertanto, vilipendere equivale a offendere. A norma del codice penale il vilipendio è un reato previsto nella parte relativa ai "Delitti contro la personalità dello Stato” e in quella "Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti”. Il vilipendio è, dunque, un reato la cui pena va da una multa fino alla reclusione.
Vilipendio è considerato reato quando qualcuno offende pubblicamente istituzioni che rappresentano valori tutelati per legge.
1. Che cosa significa vilipendio
Si parla di vilipendio quando qualcuno pubblicamente offende, usando termini volgari o denigratori soggetti dotati di particolare dignità sociale quali: la Repubblica Italiana, intesa anche nella figura del Presidente, le Assemblee legislative, ovvero il Governo o la Corte costituzionale, l'ordine giudiziario, le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione, e la bandiera.
Chi commette questi reati è punito, a seconda della gravità dello stesso, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, oppure con una multa che oscilla tra i 100 e i 6.000 euro.
Si fa riferimento al termine vilipendio anche in relazione ad alcuni delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti.
Attualmente, infatti, sono presenti nel codice penale italiano i seguenti reati di vilipendio:
- Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278), che ha sostituito il precedente reato di "vilipendio alla persona del Re";
- Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate (art. 290);
- Vilipendio alla nazione italiana (art. 291);
- Vilipendio alla bandiera italiana (art. 292);
- Offesa alla bandiera o emblema di Stato estero (art. 299);
- Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (Art. 403);
- Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose (Art. 404);
- Vilipendio delle tombe (art. 408);
- Vilipendio di cadavere (art. 410).
2. Le diverse tipologie di reati di vilipendio
Nel nostro codice penale, il reato di vilipendio è disciplinato sia tra i “Delitti contro la personalità dello Stato” – titolo I, capo II, libro II – sia tra i “Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti” – titolo IV, capo I, libro II.
Per meglio chiarire le condotte che possono essere incriminate e le conseguenze da esse derivanti, analizziamo gli articoli di riferimento.
3. Delitti contro la personalità dello Stato
Articolo 278 c.p. – Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica L’articolo 278 del codice penale stabilisce che “chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
E’ previsto l’arresto facoltativo in caso di flagranza di reato ed è possibile applicare da parte del Giudice una misura cautelare personale. L’autorità giudiziaria competente è il Tribunale in Composizione Monocratica.
Articolo 290 c.p. – Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate. L’articolo 290 del codice penale recita: “chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte Costituzionale, o l’Ordine giudiziario è punito con la multa da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione”. Non è consentito l’arresto, né l’applicazione di misure cautelari personali. L’Autorità procedente è il Tribunale in Composizione Monocratica.
Articolo 291 c.p. – Vilipendio alla nazione italiana. “Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00”. Per questa condotta, non è previsto arresto, né l’applicazione di misure cautelari personali ed è competente sempre il Tribunale in Composizione Monocratica.
Articolo 292 c.p. – Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. L’articolo 292 del codice penale punisce chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato con la multa da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00.
La pena è aumentata da Euro 5.000 a Euro 10.000,00 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Recita al secondo comma l’articolo 292 c.p. che “chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni”.
Viene altresì precisato che “agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali”.
Per questa condotta, non è previsto l’arresto, né l’applicazione di misure cautelari personali e l’Autorità procedente è sempre il Tribunale in Composizione Monocratica.
4. Delitti contro il sentimento religioso
Articolo 403 c.p. – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. “Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00. Si applica la multa da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro di culto”.
Anche in questo caso la competenza è del Tribunale in composizione Monocratica e non è prevista l’applicazione di misura cautelari personali.
Articolo 404 c.p. – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Tale dettato normativo punisce “chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni”.
L’Autorità procedente è il Tribunale in Composizione Monocratica, che non potrà applicare misure cautelari personali.
Articolo 408 c.p. - Vilipendio delle tombe. Infine, l’articolo 408 del codice penale punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri.
Articolo 410 c.p. – Vilipendio di cadavere. L’articolo 410 del codice penale, invece, punisce, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri. Se il colpevole deturpa o mutila un cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
L’Autorità procedente è il Tribunale in Composizione Monocratica, che avrà la possibilità di applicare misure cautelari personali, solo nella previsione del secondo comma.
5. Vilipendio e libertà di manifestazione del pensiero
Le modifiche sopra elencate sono servite solo ad eliminare quelle che erano delle evidenti incongruenze e differenze di trattamento per pari reati.
Il dibattito sulla compatibilità con la costituzione, nella prassi e nella dottrina, si è risolto positivamente, nel mantenere i reati vigenti, ma nell’ottica secondo cui, la libera manifestazione del pensiero è sempre tutelata, a patto che non si tratti di gratuito oltraggio, fine a sé stesso, e oltre il limite della critica, anche aspra, ma rispettosa dell’altrui culto o istituzione.
Anche il più recente orientamento della Suprema Corte si è espresso in questo senso, con la sentenza n. 28730/2013: "il reato di vilipendio (…) non è in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica e, in particolare, non si pone in contraddizione con l'art. 21 Cost., perché il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo, sancito in tale articolo, non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva".
Non si viola quindi la legge semplicemente per aver criticato un’istituzione dello Stato o dei credo.
6. Quando si commette il reato di vilipendio?
Quando la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all'istituzione, o nel credo di altri, inducendo chi l’ascolta al disprezzo o alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa.
Il reato di vilipendio consiste, quindi, in un'offesa, una denigrazione, diretta a particolari oggetti degni di un rispetto particolare, che prima abbiamo elencato (bandiere, presidenti della repubblica, figure istituzionali, fedi, tombe…). I soggetti o i beni tutelati dalla norma, dunque, sono la personalità dello stato, il sentimento religioso e quello di pietà per i defunti.
Il fine del reato di vilipendio è dunque quello di punire le offese ai soggetti elencati in tutte le forme, cercando di tutelare in generale beni o interessi costituzionalmente rilevanti.
Il dolo, per questo reato, basta che sia generico, ovvero bastano la semplice coscienza e volontà di arrecare offesa all'istituzione. A nulla rilevano, perciò i motivi che hanno spinto il reo ad agire, contando solo il fine da raggiungere.
Inoltre, deve essere commesso a mezzo stampa (a cui oggi sono equiparati anche i social media) o altro mezzo di propaganda (es. cartelloni pubblicitari), in un luogo pubblico o aperto al pubblico, in un discorso pubblico (comizi, concerti, ecc.) purché non si tratti di riunione privata.
Per quanto riguarda gli articoli 408 e 410c.p., il vilipendio delle tombe e di cadavere, la dottrina spinge sempre di più affinché per questi reati (che comportano appunto l’oltraggio di cimiteri o luoghi di sepoltura e di cadaveri) venga ridefinita la fattispecie in termini di sanità pubblica, più che di sentimento di pietà dei morti.
Fonti Normative
- Articoli 278, 290, 291, 292, 299, 403, 404, 408, 410 Codice penale
- Legge n. 85/2006
- Sentenza numero 20 del 1974 Corte Costituzionale
- Sentenza numero 329/1997 Corte Costituzionale
- Sentenza numero 508/2000 Corte Costituzionale
- Sentenza numero 168/ 2005 Corte Costituzionale
- Sentenza n. 28730/2013 Corte di Cassazione
Aggiornato da Avv. Carla Giordano
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