Quando un minore è considerato colpevole di un reato?
In questo breve articolo parleremo dei casi in cui un minorenne possa essere dichiarato colpevole di un reato.
Per compiere questa analisi occorre prima analizzare il concetto di imputabilità. L’art. 85 c.p. definisce l’imputabilità come la capacità di intendere e volere. La capacità di intendere è l’attitudine del soggetto a comprendere il significato del proprio comportamento, a rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni e del valore che esse hanno nel contesto in cui egli agisce ( Roberto Garofoli).
La capacità di volere consiste nel potere di controllo dei propri stimoli ed impulsi ad agire. Pensiamo al caso in cui un reato venga commesso da un minore di anni diciotto. Ebbene, per il principio di colpevolezza, fondamento del nostro sistema penale, la capacità di intendere e volere viene considerata presente laddove il soggetto abbia una maturità psico-fisica tale per cui ad egli possa essere comminata la pena solo laddove ne sia provvisto. Seguendo tale logica l’art. 97 c.p. dispone che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto gli anni 14”.
Pertanto, il minore di anni quattordici per il nostro ordinamento non è imputabile, proprio perché vi è una presunzione assoluta per la quale egli viene considerato incapace di intendere e volere. Tuttavia, per i minori di anni diciotto che abbiano compiuto gli anni quattordici è richiesto un accertamento della capacità di intendere e volere caso per caso.
Vi sono diversi fattori di cui il Giudice deve tener conto per poter effettuare questa valutazione, come ad esempio il comportamento assunto dal minore durante la realizzazione del reato, il ruolo che nello specifico egli ha ricoperto e la sua capacità organizzativa. Solo qualora il Giudice ritenga il minore capace di intendere e di volere ad egli verrà applicata la pena prevista per il fatto commesso, diminuita della pena in ragione della sua età.
Nel caso in cui il giudizio sulla capacità di intendere e volere sia negativo il minore non sarà soggetto a pena. Tuttavia, il minorenne di anni quattordici e l’infradiciottenne che abbia commesso il delitto può essere considerato pericoloso socialmente, a questo punto potrà essere destinatario di una misura di sicurezza.
Tra le misure di sicurezza vi sono quelle di tipo detentivo come il riformatorio giudiziario e la libertà vigilata e quelle di tipo rieducativo come l’affidamento al servizio sociale minorile e il collocamento in una casa di rieducazione. Il processo penale minorile esalta la funzione della rieducazione del reo, si pensi all’introduzione della sospensione del processo con messa alla prova, che in caso di esito positivo estingue il reato e comporta la non menzione nel casellario giudiziale.
Una particolarità del processo penale è data poi dal perdono giudiziale, trattasi di un provvedimento irrevocabile per il quale il giudice può estinguere il reato, pur essendo inserito casellario giudiziale sino al compimento del ventunesimo anno di età.
Avv. Simona De Mauri