Quando si può denunciare un soggetto per diffamazione?
Si configura il reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale), quando un soggetto offende la dignità e la reputazione di un altro soggetto alla presenza di altre persone. Risulta, in epoca contemporanea, più facile commettere tale tipo di reato in rete.
1. Elementi del reato
Elementi del reato sono: offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, comunicazione a più persone di tale messaggio e volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.
Al sorgere di tali presupposti, la persona offesa può manifestare la volontà di perseguire penalmente il fatto tramite una querela. Per reputazione si intende la stima goduta dal soggetto nella comunità di riferimento. La reputazione è lesa quando chi legge o ascolta il messaggio può plausibilmente convincersi della verità della narrazione infertagli. Quando il messaggio viene veicolato da un forum, il reato si consuma quando i terzi percepiscono l'ingiuria, ovvero quando tale messaggio viene posto sul Web. La diffusione della notizia è, in tale caso, presunta fino a prova contraria.
In caso di offesa tramite posta elettronica, avendo come destinatario un unico soggetto, si configura il reato di ingiuria.
Si ha diffamazione verbale, secondo la Cassazione, quando le espressioni utilizzate, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, danno luogo ad una mera aggressione verbale nei confronti della persona offesa che ne risulti di conseguenza denigrata in quanto tale (sentenza n. 17217/2016 Cassazione penale).
L'elemento psicologico si configura tramite la volontà di utilizzare espressioni ingiuriose con la consapevolezza di offendere. Importante è riuscire a distinguere il reato di diffamazione dal sacrosanto diritto di critica.
Il diritto di critica differisce dal reato di diffamazione in quanto, nel primo caso, si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un’opinione da parte di un soggetto che, ovviamente, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice valuti, attraverso l’esame totale e non parziale del fatto esposto e del contesto espositivo, qualificando il fatto come meramente valutativo, non sussisterà nessun tipo di reato.
2. Competenza territoriale
Per la Cassazione (sentenza n. 4741/2000) nel caso di diffamazione “telematica”, trattandosi di evento psicologico consistente nella percezione altrui dell'espressione offensiva, il reato si consuma proprio nel momento della percezione dei terzi.
L'ordinanza n. 6591/2002 della Cassazione, stabilisce che il foro competente a giudicare di tali eventi è quello dove il danneggiato ha il proprio centro di interessi che può essere, alternativamente, il domicilio o la residenza in caso di persona fisica, la sede legale in caso di persona giuridica. Sarà su tali basi che il soggetto danneggiato potrà presentare denuncia all'autorità competente, esponendo le prove necessarie. Per il risarcimento danni è competente il giudice del luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi dell'offesa alla reputazione (articolo 20 del codice di procedura civile). Tale luogo è il domicilio del danneggiato.
Se i siti incriminati contengono comunicazioni diffamatorie, è possibile adottare la misura cautelare del sequestro preventivo. Mentre per i giornali online, rientrando nell'ambito di operatività costituzionale della libertà di stampa, il sequestro sarà possibile solo a seguito di sentenza irrevocabile, sempre che non si vada ad incidere su questioni di buon costume e pubblica decenza, nel qual caso è possibile il sequestro preventivo.
3. Risarcimento
Contestuale all'azione penale avremo l'obbligo di risarcimento del danno civile e il danno morale.
Fonti normative
Art. 595 c.p.
Cassazione penale sentenza n. 17217/2016
Cassazione sentenza n. 4741/2000
Cassazione ordinanza n. 6591/2002
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