Quando configura il reato di molestie sui social network?
Il reato di molestie nei social network, rientra nella più ampia fattispecie astratta del reato di molestie, rubricato all'art. 660 del Codice Penale. Secondo tale norma, chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, per mezzo del telefono, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro. Vedremo in questo articolo, come anche le molestie perpetrate per mezzo dell'uso dei social network, possano configurare il reato di molestie.
1. Cosa si intende con luogo pubblico o aperto al pubblico su Internet?
Il luogo pubblico, deve essere inteso come luogo aperto ad un numero indeterminato di persone, continuamente libero per tutti.
Leggermente diversa è invece la definizione di luogo aperto al pubblico, dove è certamente vero che l'accesso è possibile ad un indeterminato numero di persone, o ad una categoria, ma queste devono rispettare le condizioni di colui che su quel luogo esercita un qualche tipo di diritto.
In relazione alle piattaforme social, quali ad esempio Facebook, possono essere, secondo la giurisprudenza di legittimità, assimilabili ad un luogo aperto al pubblico.
Le piattaforme social, sono pacificamente assimilabile a questa definizione data dalla giurisprudenza, stante la loro natura e funzione, vale a dire quella di acconsentire l'accesso ad un numero non definito di persone, alle condizioni poste da colui che vanta dei diritti sul luogo virtualmente aperto al pubblico.
Per questo motivo, anche il reato di molestie, può configurarsi anche online e sulle piattaforme social.
2. Il tema della privacy sui social network
Chi decide consapevolmente di iscriversi ad un social network, sia esso Facebook, Twitter, LinkedIn o altro, assume dei rischi inerenti alla pubblicazione di alcuni dei suoi dati personali.
Dal momento in cui avviene l'iscrizione, il nome, il cognome ed in generale alcuni dati che sono stati forniti per l'iscrizione stessa, vengono immediatamente indicizzati sui principali motori di ricerca, senza previo consenso del soggetto che vi si iscrive.
È tuttavia possibile ovviare a questo problema, accedendo alle impostazioni di sistema ed indicando espressamente la non volontà di essere cercati per mezzo dei principali motori di ricerca e talvolta anche per mezzo della piattaforma social stessa. Anche dal momento in cui si decida di non fare più parte di un social network, i dati restano salvati sui database principali per un certo periodo di tempo, trascorso il quale i dati verranno cancellati.
L'iscrizione ad un social network è quindi cosa da farsi con cognizione di causa e con la consapevolezza che questa comporta rischi e pericoli per la propria privacy, la quale tuttavia è specificatamente regolamentata, per tentare di proteggere l'utilizzatore da più gravi pericoli, quali ad esempio il furto d'identità virtuale ed episodi analoghi.
3. Come difendersi sui social network?
Prima di tutto si deve far in modo che la condotta vessatoria adottata nei propri confronti finisca: in tal senso, si può impedire la visione della propria pagina o area virtuale alla persona o alle persone individuate come moleste, per mezzo delle impostazioni che tutti i social network hanno, quali rimozione dalla cerchia degli amici, il blocco persona e la possibilità di segnalare all’Amministratore del social network il nome e il cognome del contatto che reca danno alla nostra persona.
Il passaggio successivo poi, è di conservare la prova dei messaggi, audio, chiamate o quant'altro sia fonte di disturbo e si possa integrare nella fattispecie di reato di molestie. Ci sono moltissimi modi: dal backup, alla conservazione del file, sino agli screenshoot.
Tutte queste operazioni possono essere fatte anche tramite un semplice smartphone. Anche dal momento in cui i messaggi venissero cancellati, questi possono essere recuperati in tutto o in parte in seguito a denuncia alla Polizia Postale.
Per mettere in moto la macchina della giustizia, è necessario sporgere querela (essendo la molestia reato procedibile a denuncia o querela), per permettere alle autorità di fare indagini ed eventualmente intervenire per far cessare la condotta molesta o punirla a norma di legge.
Fonti normative
Art 660 Codice Penale
Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93
Cass. Pen. Sez I n. 37596 11.07.2014
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