Prescrizione reato penale: Art. 157 c.p. Dopo quanti anni un reato va in prescrizione?
La prescrizione è un istituto giuridico di notevole rilevanza, necessario a garantire la certezza dei rapporti ed evitare situazioni di incertezza, soprattutto in capo al soggetto interessato da un procedimento penale.
- Come si calcola la prescrizione di un reato
- Quali reati non vanno mai in prescrizione?
- Cosa succede quando una causa va in prescrizione?
- Quando vengono eliminate le iscrizioni dal casellario giudiziale?
Dopo quanti anni un reato va in prescrizione? Nell’ordinamento giuridico italiano, il decorso del tempo può comportare l’estinzione di un diritto/potere conseguente al suo mancato esercizio per un lasso di tempo previsto dalla legge.
Parliamo della prescrizione, una particolare figura giuridica prevista sia dal diritto civile, che dal diritto penale. Nel diritto penale la prescrizione è un istituto collegato al fenomeno della estinzione dei reati trascorso un certo numero di anni. Vediamo di seguito in cosa consiste.
Come si calcola la prescrizione di un reato
Per il computo dei termini di prescrizione occorre considerare due aspetti collegati tra loro. Il tempo necessario a prescrivere un reato e come stabilire il momento a partire dal quale decorrono i termini di prescrizione.
Gli artt. 157 e 158 del codice penale rispondono ai due quesiti summenzionati. L’art. 157 comma 1 statuisce che, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e comunque, per un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ovvero quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Ciò significa che, se per un reato è prevista una pena massima per la reclusione inferiore ai 6 anni, comunque si applicherà il termine di 6 anni per la prescrizione. Il comma 2, prevede che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione di pena dovute per la presenza di circostanze attenuanti e/o aggravanti.
Tuttavia, per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, cioè quelle che prevedono un aumento di pena di un terzo, il termine di prescrizione aumenta a causa della gravità del comportamento, per cui, in tali ipotesi, si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Il comma 3 dell’art. 157 c.p. prevede che quando le circostanze aggravanti ad effetto speciale concorrano con altre circostanze attenuanti, dovrà comunque applicarsi l’aumento di pena previsto dal secondo comma, restando inapplicabile il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. Ed ancora, il comma 4 dell’art. 157 c.p. prevede per quei reati puniti con pene detentive e pecuniarie, da applicarsi in via congiunta o alternativa tra loro, per il calcolo dei termini di prescrizioni si ha riguardo alla sola pena detentiva.
Il comma 6, invece, prevede un raddoppio dei termini di prescrizione per una serie di reati, tra i quali: frode nel processo penale, delitti colposi di danno, omicidio colposo, omicidio stradale, i reati di natura associativa e terroristica, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale ecc. Il comma 5, invece, prevede un’ipotesi residuale, quasi del tutto irrilevante, di difficile applicazione.
L’art. 158, invece, regola le modalità di computo dei termini di prescrizione. I termini di decorrenza variano in base al tipo di reato, pertanto la prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
Quando per la punibilità del reato la legge prevede il verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Per reati punibili a querela o istanza il termine decorre dal giorno in cui il reato è commesso.
Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis ( ad es. maltrattamenti, riduzione a schiavitù, tratta di persone, prostituzione minorile) del Codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente ossia dall’acquisizione della notizia di reato.
Quali reati non vanno mai in prescrizione?
Alla base della prescrizione penale vi è una ratio iuris specifica, dovuta ad un principio di economia processuale, per effetto del quale l’ordinamento giuridico italiano, entro certi limiti, acconsente a rinunciare alla persecuzione del reo di un fatto penalmente rilevante, quando dal tempo della sua commissione, ed in ragione della gravità del fatto commesso, sia trascorso un periodo di tempo ritenuto eccessivo per proseguire nell’azione penale.
Quindi, ragioni varie, collegate al decorso del tempo, come: la gravità del reato, l’esigenza di ristabilire l’ordine violato, ovvero di tutelare la collettività rispetto a fatti che non minacciano oltremodo il sentimento comune, la perdita di prove nel tempo, evitare un inutile dispiego di forze di polizia, inducono il legislatore ad optare per l’estinzione del reato.
Ma quando il reato presenta una gravità tale da turbare significativamente l’ordine giuridico, il legislatore ha previsto in tali casi la imprescrittibilità dei reati Più precisamente si tratta delle ipotesi per cui il Codice penale prevede la pena dell’ergastolo, anche quale effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
L’ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo (di solito la durata è legata alla durata della vita del reo). Da esso si distingue l’ergastolo ostativo che si applica a quei reati per cui non è possibile concedere le misure alternative alla detenzione (es. semilibertà) nonché alla concessione dei benefici penitenziari (libertà condizionata).
Sono reati imprescrittibili, ad esempio, i reati di stampo mafioso, atti terroristici da cui deriva la morte di soggetti, omicidio premeditato, reato di strage, il sequestro di persona a scopo estorsivo con conseguente morte del sequestrato, la diffusione volontaria di un’epidemia che comporti la morte di soggetti, l’attentato contro il Presidente della Repubblica, violenza sessuale a cui segua la morte della vittima, i delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica ecc..
Cosa succede quando una causa va in prescrizione?
Sappiamo che nel diritto civile ogni diritto si estingue per prescrizione, ciò accade quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Nel diritto penale la prescrizione è un istituto collegato anch’esso al fenomeno della estinzione, come avviene in sede civile, ma in relazione ai reati, cioè quei comportamenti antigiuridici a rilevanza pubblica Pertanto, quando matura la prescrizione non si potrà più procedere nei confronti di chi ha commesso il fatto.
Se la prescrizione si compie in sede processuale il giudice dovrà emettere sentenza di non luogo a procedere. Se avviene nel corso delle indagini preliminari, il P. M. dovrà disporre l’archiviazione. Non va tralasciato di considerare, tra l’altro, la possibilità per i soggetti interessati di rinunciare alla prescrizione del reato.
Invero l’imputato di un fatto penalmente rilevante, ben potrebbe avere un interesse personale ad ottenere una sentenza di merito di assoluzione e/o proscioglimento, qualora l’accusa nei suoi confronti sia da considerarsi infondata, e dunque voglia conseguire una forma di riscatto pubblico.
La rinunzia alla prescrizione non era prevista espressamente dal codice penale, ma è stato oggetto di un intervento della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 del codice penale nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall’imputato (n.275 del 23 maggio 1990).
Quando vengono eliminate le iscrizioni dal casellario giudiziale?
Il casellario giudiziale (detto nel linguaggio comune fedina penale) è un archivio di ogni tribunale ordinario della Repubblica italiana, contenente gli estratti dei provvedimenti emessi dell’autorità giudiziaria italiana a carico di un soggetto. In esso sono riportate tutte le condanne pendenti e riportate in sede civile e penale. Il D.P.R 14/11/2002 chiamato anche Testo unico sul casellario giudiziale lo definisce come “il registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati” È possibile, tuttavia, pervenire alla cancellazione delle condanne penali dal casellario giudiziale.
La cancellazione può avvenire in via automatica o su istanza. L’art. 5 del D.P.R 14/11/2002 prevede in primis, quale causa di cancellazione automatica, che le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita Altri casi di eliminazione automatica, per le iscrizioni relative:
- ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione ovvero di rescissione del giudicato;
- ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine;
- ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile, o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
- ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
- ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto), trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
- ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
La riabilitazione su istanza di parte è un altro strumento per ottenere la cancellazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale. L’art. 178 del codice penale regola la riabilitazione prevedendo che essa “estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”. Il successivo art. 179 indica invece i requisiti per ottenere la riabilitazione, e dunque la stessa può essere chiesta dopo che sono trascorsi tre anni dal momento in cui la pena è stata scontata, oppure otto anni per i casi di recidiva aggravati, o dieci per i delinquenti abituali o professionali.
La domanda si propone davanti al Tribunale di Sorveglianza competente in base al luogo di residenza dell’interessato.
Nella istanza occorrerà indicare:
- i dati e le generalità di chi chiede la riabilitazione;
- le sentenze e/o i decreti penali di condanna per cui si chiede la riabilitazione ovvero richiamando tutti i provvedimenti penali presenti nel casellario giudiziale;
- l’indicazione dei motivi;
- documentare, eventualmente, l’avvenuto risarcimento della persona offesa dal reato e la dichiarazione di quest’ultima o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento;
- allegare, ove possibile, prova di costante buona condotta
La decisione sulla riabilitazione è presa dal Tribunale di sorveglianza, composto da due giudici e da esperti i quali, dopo aver esaminato gli atti, decidono in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
La prescrizione è un istituto giuridico di notevole rilevanza, necessario a garantire la certezza dei rapporti ed evitare situazioni di incertezza, soprattutto in capo al soggetto interessato da un procedimento penale.
La ratio alla base della estinzione del reato per decorso dei termini sono molteplici, dalle difficoltà rintracciare prove trascorso un lungo termine dai fatti, al disinteresse dello Stato ad agire dopo un certo termine nei confronti di reati minori, stante l’inutilità di una sanzione con finalità rieducative irrogata dopo molto tempo, alla minore esigenza di tutelare l’ordine pubblico.
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...