Prescrizione reato: guida completa e aggiornata 2025

La prescrizione è un istituto giuridico di notevole rilevanza, necessario a garantire la certezza dei rapporti ed evitare situazioni di incertezza, soprattutto in capo al soggetto interessato da un procedimento penale.

L’ordinamento giuridico italiano prevede una serie di cause estintive del reato e della pena.

Le cause estintive del reato consistono in fatti giuridici contemplati nel codice penale e volti ad annullare o cancellare la punibilità astratta di un fatto di reato. Le cause estintive della pena, invece, incidono sulla pena concretamente irrogata con sentenza.

Tra le seconde sono annoverate la morte del reo sopravvenuta alla condanna, l’estinzione della pena per decorso del tempo, l’indulto, la grazia, la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, la liberazione condizionale e la riabilitazione. Tra le cause di estinzione del reato, invece, sono ricomprese i seguenti istituti: morte del reo prima della condanna, amnistia, remissione della querela, oblazione e, per quanto in questa sede si intende analizzare, la prescrizione del reato.

Nel prosieguo si tenterà di fornire un quadro il più completo possibile e aggiornato della disciplina vigente in materia di prescrizione del reato.

Cosa significa prescrizione di un reato?

La prescrizione del reato si configura come una causa estintiva del reato correlata al decorso di un apprezzabile lasso di tempo dal momento in cui è stata posta in essere la condotta criminosa senza che sia medio tempore intervenuta l’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

L’istituto in questione rinviene la propria ragion d’essere, come ormai pacificamente ritenuto da dottrina e giurisprudenza, nel progressivo affievolimento dell’interesse da parte dell’ordinamento giuridico delle esigenze di prevenzione generale con il trascorrere del tempo e fino a venir meno del tutto. Bisogna, in ogni caso, tenere presente che già dagli anni ’90 del secolo scorso la Corte Costituzionale (cfr. sentenza C.Cost. 23 maggio 1990, n. 275) ha ritenuto trattarsi di istituto rinunciabile da parte del colpevole e tanto in un’ottica di valorizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo nonché del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.

Sembra opportuno sottolineare che dall’entrata in vigore del codice penale nel 1930 la disciplina della prescrizione del reato ha subito una serie di modifiche ad opera di svariate leggi di conversione di altrettanti decreti-legge e promulgante negli anni 2008, 2012, 2015 e 2016 che hanno intaccato notevolmente l’impianto normativo originario fino a raggiungere la versione attualmente vigente.

Come funziona la prescrizione nel diritto penale?

La decorrenza dei termini

La decorrenza dei termini deve essere calcolata, in ossequio alla legge, in considerazione del tipo di reato al quale si riferisce: per i reati consumati dal momento della consumazione, ossia dal momento in cui sono stati realizzati tutti gli elementi propri della fattispecie; per i reati tentati dal giorno in cui l’attività del colpevole cessa; per i reati permanenti o continuati la decorrenza del termine inizia dal giorno in cui la permanenza o la continuazione cessano; se la punibilità della fattispecie è fatta dipendere dal verificarsi di una condizione il termine decorre dal giorno in cui essa si verifica; per i reati punibili su istanza, querela o richiesta la decorrenza avviene dal giorno in cui il fatto è commesso; per i reati di cui all’art. 392 comma 1 bis c.p.p. compiuti nei confronti di minori dall’acquisizione della denuncia ovvero, se non accaduto prima, dal compimento del diciottesimo anno d’età della vittima.

I casi di sospensione della prescrizione

In presenza di alcune vicende il decorso del termine prescrizionale viene sospeso.

Ciò accade, innanzitutto, ogniqualvolta una disposizione di legge disponga la sospensione del procedimento o del processo penale ovvero dei termini di custodia cautelare.

Debbono, inoltre, aggiungersi ulteriori ipotesi, tra le quali sono annoverate quelle in cui si rendano necessari:

  • l’autorizzazione a procedere da parte di un’autorità alla magistratura ordinaria dalla data del provvedimento con il quale il Pubblico Ministero presenta la richiesta al giorno in cui essa viene accolta dalla competente autorità;
  • la definizione di un altro giudizio nel quale deve essere esaminata e decisa la questione e sino al giorno in cui tale giudizio non giunge a definizione nel merito della questione controversa;
  • la sospensione del giudizio o della fase procedimentale penale a causa di impedimento delle parti o dei relativi difensori (es. in caso di sciopero) o, ancora, su richiesta dell’imputato avanzata dallo stesso direttamente o da parte del suo difensore;
  • l’emissione della sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’articolo 420 quater c.p.p, per accertata mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, sino a quando quest’ultimo non viene rintracciato;
  • l’espletamento di rogatoria (strumento volto ad ottenere il compimento, da parte di autorità straniere, di un atto processuale al fine di utilizzarne le risultanze nel procedimento interno) all’estero a partire dal giorno in cui il provvedimento venga emesso sino al giorno in cui l’autorità richiedente entra in possesso della documentazione per la quale è stata richiesta e, quindi, nel termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone l’espletamento della rogatoria stessa;
  • la pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna sino alle rispettive esecutività e irrevocabilità.

Il decorso della prescrizione riprende dal giorno in cui cessa definitivamente la causa di sospensione.

Tempi di prescrizione dei reati: una panoramica

Reati lievi e gravi: differenze nei termini

Per quanto attiene ai reati più lievi, i.e. quelli sanzionati con pena di entità inferiore ai sei anni, la prescrizione del reato si compie in ogni caso con il decorso di un termine di sei anni dalla data della commissione del fatto di reato. Per quelli più gravi, invece, il termine prescrizionale aumenta in correlazione alla pena edittale massima prevista e per le ipotesi di maggiore rilevanza penale si può addirittura giungere all’imprescrittibilità (come nel caso di omicidio aggravato o strage).

Tabella dei tempi per principali reati (esempio furto, omicidio)

Di seguito si riporta un breve riepilogo dei tempi di prescrizione previsti dalla legge per le principali e più comuni tipologie di reato:

  • furto “semplice”: 6 anni, a decorrere dal momento di consumazione del reato;
  • furto aggravato dalla presenza di due o più circostanze di quelle normativamente previste dall’art. 625 comma 2 del codice penale: 10 anni dal momento della consumazione del reato;
  • rapina: 10 anni dal momento della commissione del fatto di reato;
  • appropriazione indebita: sei anni dalla commissione del fatto;
  • omicidio “semplice”: 21 anni dalla commissione del fatto e salvi eventuali eventi interruttivi;
  • omicidio “aggravato” per il quale venga prevista e comminata la pena dell’ergastolo: il reato diventa imprescrittibile;
  • lesioni personali: sei anni (ipotesi in cui sia prevista una pena non superiore a sei anni) dalla data della consumazione del reato;
  • lesioni personali gravi: sette anni dalla commissione del fatto;
  • lesioni personali gravissime: dodici anni dalla commissione del fatto;
  • percosse: sei anni dalla consumazione;
  • violenza privata: sei anni dalla commissione del reato;
  • maltrattamenti in famiglia: quattordici anni dalla consumazione del reato;
  • minaccia: sei anni dalla commissione del fatto;
  • violenza sessuale:
    • 24 anni dalla commissione del fatto;
    • 24 anni più ¼, ossia 30 anni, in caso di intervenuti atti interruttivi;
    • su minori: i 24 o 30 anni decorrono dalla data di compimento della maggiore età del soggetto;
  • truffa: sei anni dalla commissione del fatto;
  • truffa aggravata: sei anni dalla commissione;
  • danneggiamento: sei anni dalla consumazione del fatto di reato;
  • estorsione: dieci anni dalla commissione del fatto;
  • sequestro di persona: otto anni dalla commissione del fatto;
  • tratta di persone: vent’anni;
  • strage: il reato è imprescrittibile.

Ovviamente le tipologie di reato enucleate sono solo alcune tra quelle complessivamente contemplate dalla legge penale, ragion per cui l’elenco non può ritenersi in alcun modo esaustivo.

Interruzione della prescrizione: cosa significa?

Cause principali di interruzione

Il codice prevede una puntuale disciplina delle cause di interruzione della prescrizione, ossia di quelle cause che comportano che il calcolo della prescrizione cessi e debba iniziare ad essere calcolato ex novo, riconducendo i seguenti atti/provvedimenti:

  • ordinanza applicativa delle misure cautelari personali;
  • ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
  • interrogatorio reso dall’indagato/imputato al Pubblico Ministero o alla Polizia Giudiziaria ovvero ancora al Giudice;
  • invito a presentarsi a rendere l’interrogatorio al Pubblico Ministero;
  • decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio volta a decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
  • richiesta di rinvio a giudizio;
  • decreto di fissazione dell’udienza preliminare;
  • ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  • decreto di fissazione dell’udienza per l’esame della richiesta di “patteggiamento”;
  • presentazione o citazione per lo svolgimento del giudizio direttissimo;
  • decreto che dispone il giudizio immediato;
  • decreto che dispone il giudizio (ordinario, n.d.a.);
  • decreto di condanna.

L’elencazione sopra delineata deve ritenersi tassativa.

Effetti sull’iter processuale

Quanto agli effetti, conseguenti all’interruzione, della prescrizione sull’iter processuale da quanto sopra esposto deve dedursi, innanzitutto, che essa opera, in quanto causa correlata ad elementi oggettivi, nei confronti di tutti i soggetti imputati per il medesimo reato.

Inoltre, salve le eccezioni dei reati di cui all’articolo 51 commi 3bis e 3quater, in ogni caso, l’aumento della pena a causa dell’intervenuta prescrizione non può comportare un aumento del tempo necessario a prescrivere di più di un quarto o della metà per i reati previsti e puniti ex art. 318,319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322bis, 640bis, 99 secondo comma, di due terzi per il caso di cui all’articolo 99 secondo comma e due terzi nel caso di cui all’articolo 99 quarto comma, del doppio per i casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 c.p.p.

Prescrizione reato nel codice penale italiano

La disciplina in materia di prescrizione del reato è contenuta nel codice penale agli articoli 157, 158, 159, 160, rispettivamente dedicati all’indicazione del tempo necessario per considerare prescritta una fattispecie di reato, all’individuazione del momento dal quale deve considerarsi decorrente il termine prescrizionale previsto dalla legge in riferimento alla singola fattispecie, la disciplina delle ipotesi di sospensione del termine prescrizionale nonché quelle relative all’interruzione del corso della prescrizione del reato.

All’articolo 161 del codice penale è, invece, fornita un’indicazione degli effetti che conseguono alle situazioni che comportano la sospensione o l’interruzione del reato, mentre l’articolo 162 del codice penale dispone espressamente in materia di cessazione del corso della prescrizione allorquando si giunga alla pronuncia della sentenza di primo grado (salvi gli effetti di un eventuale annullamento).

Come è agevole intuire da quanto appena sottolineato il codice si premura di fornire una disciplina completa dell’istituto della prescrizione del reato e di tutti gli effetti allo stesso correlati, fornendo non solo criteri di calcolo, ma anche indicazioni puntuali in riferimento a tutte le conseguenze derivanti in caso di sopravvenienza di atti/fatti sospensivi o interruttivi, anche in conseguenza del recepimento dei più recenti arresti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, assunti in materia.

Le novità sulla prescrizione nel 2024/2025

Le modifiche legislative recenti

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia sono mutate rispetto al passato le cause di sospensione (ut supra) che possono incidere, prolungandoli, sui termini processuali, dal momento che, come già esaminato, determina, tra l’altro un congelamento termine prescrizionale, che smette di decorrere dal momento in cui tali fatti si determinano e riprende dal momento in cui essi terminano.

L’operatività della riforma ha comportato, altresì, l’abrogazione della disposizione che disponeva nel senso di ritenere che la pronuncia della sentenza di primo grado era idonea a sospendere la prescrizione sino alla conclusione del processo, sostituendola concretamente con la nuova figura della cessazione della prescrizione, che, in realtà, sortisce lo stesso effetto di carattere pratico. Infatti, come già esaminato, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e a prescindere dal fatto che essa sia di assoluzione o di condanna il corso della prescrizione cessa definitivamente.

Impatti della riforma sulla giurisprudenza

La riforma sopravvenuta, tra l’altro, prevede l’introduzione di una causa di improcedibilità volta ad eludere il rischio che post emissione della sentenza di primo grado e cessato il corso della prescrizione l’imputato rischi di vedersi protrarre all’infinito i giudizi di impugnazione di secondo e terzo grado (i.e. in Appello e Cassazione).

Come calcolare la prescrizione di un reato

Passaggi per il calcolo corretto

Riepilogando brevemente i passaggi necessari al fine di effettuare un calcolo corretto del termine necessario per il compimento della prescrizione del reato, si precisa che occorre:

  1. Innanzitutto, qualificare concretamente la fattispecie di reato applicabile al caso concreto e individuare la normativa penale di riferimento;
  2. Verificare la cornice edittale della pena prevista per il reato commesso, individuando, in particolare, la sanzione nella sua misura massima;
  3. < li>Effettuata la valutazione di cui al punto precedente, applicare quanto disposto dal codice penale e, quindi, considerare che il tempo necessario a prescrivere è pari a:
    • il tempo corrispondente al massimo della pena edittale fissata dalla legge;
    • in ogni caso, considerare che tale tempo non può essere inferiore sei anni se il reato compiuto è un delitto ovvero quattro anni se esso è una contravvenzione, anche se punito con la sola pena pecuniaria;
    • il tempo corrispondente al massimo della pena edittale detentiva per i reati per i quali la legge prevede congiuntamente o disgiuntamente la pena detentiva e la pena pecuniaria;
    • tre anni per i reati per i quali la legge dispone l’applicazione di pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria: il richiamo è ai reati di competenza del Giudice di Pace, per i quali si prevedono le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità;
    • il doppio del tempo massimo della pena prevista per i reati di particolare allarme sociale;
    • imprescrittibilità dei reati per i quali la legge prevede, anche se per effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, l’applicazione della pena dell’ergastolo;
  4. Individuare il momento dal quale il termine prescrizionale deve essere fatto decorrere e computare anche gli effetti conseguenti alla presenza di eventuali intervenute cause di sospensione e/o interruzione del termine di prescrizione del reato.

Quando rivolgersi a un avvocato

Da quanto descritto deriva che sembra opportuno chiedere il parere di un avvocato allorquando vi siano residui dubbi in merito alla corretta quantificazione del termine prescrizionale.

Ciò, in particolare, per quanto concerne l’individuazione del momento di decorrenza del termine prescrizionale e degli effetti conseguenti all’applicazione delle cause di sospensione o interruzione, non sempre di agevole valutazione.

Domande frequenti sulla prescrizione reato

  1. Quali sono i tempi di prescrizione per i reati gravi? Per i reati considerati più gravi, ossia quelli tassativamente indicati al comma sesto dell’articolo 157 del codice penale, è previsto un termine prescrizionale più lungo rispetto a quello che risulterebbe in seguito all’applicazione delle regole generali, prescrivendo un raddoppio dei termini. Si tratta delle fattispecie di reato per le quali è effettuata una valutazione di maggiore pericolosità sociale del soggetto.
  2. Cosa succede se la prescrizione di un reato viene interrotta? Qualora intervenga un fatto interruttivo della prescrizione del reato il computo del termine necessario al suo perfezionamento inizia a decorrere nuovamente e quello maturato sino a quel momento non viene più preso in considerazione. Ciò, ai sensi e per gli effetti del codice penale avviene in presenza di alcune cause espressamente previste all’articolo 160 comma secondo, cui si rinvia.
  3. Quali sono le differenze tra sospensione e interruzione della prescrizione? Le figure della sospensione e dell’interruzione della prescrizione si distinguono in quanto ricorrendo la prima il computo del calcolo della prescrizione in presenza di un fatto sospensivo al momento della cessazione dello stesso riprende a decorrere da dove era rimasto sospeso, al contrario in caso intervenga un fatto interruttivo della prescrizione il computo del termine inizia a decorrere ex novo.
  4. Come verificare se un reato è prescritto? Per verificare se un reato è prescritto è necessario, innanzitutto, calcolare l’entità della pena edittale (ossia quella compresa tra il minimo e il massimo previsti dalla legge penale di riferimento) prevista espressamente nel caso specifico e successivamente applicare i criteri di calcolo previsti dall’art. 157 del codice penale. Se i termini così ricavati sono superati il reato si considera prescritto.
  5. La prescrizione vale per tutti i reati? Al quesito deve essere fornita risposta assolutamente negativa. In proposito, occorre tenere presente, infatti, quanto disposto dall’articolo 157 del codice penale all’ultimo comma, ove è prescritto espressamente che in alcun modo la prescrizione è idonea ad avere effetti estintivi per tutti quei reati per i quali sia prevista la pena dell’ergastolo, anche come calcolata a seguito dell’applicazione di circostanze aggravanti.
Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...