Il reato di pornografia minorile

Pornografia minorile, pedofilia e infantofilia, pedopornografia, tutti fenomeni associati tra loro dall’attrazione sessuale di adulti verso minori di anni 18, ovvero in pre-pubertà e, addirittura, come nel caso della infantofilia, verso bambini neonati. Si tratta di pratiche e avvenimenti in continua crescita negli ultimi anni

L’ordinamento giuridico italiano contrasta in modo significativo i reati collegato alla pornografia minorile. Vediamo di seguito in che modo.

Cos’è il reato di pornografia minorile

La pornografia, consiste nella rappresentazione, fotografica o cinematografica, chiara ed evidente, o comunque, con atteggiamenti inequivocabili, di atti sessuali tra uomini e donne o anche tra soggetti dello stesso sesso.

Di per sé, entro certi limiti, la pornografia non è un reato, tanto e vero che girano, oramai quasi esclusivamente sul web, molteplici video e riproduzioni cinematografiche o fotografiche, tanto a livello professionali, che amatoriale. Le cose, decisamente, cambiano quando le riproduzioni di materiale pornografico hanno ad oggetto soggetti minori di età. Il codice penale, infatti, prevede e regola espressamente il reato di pornografia minorile.

Più precisamente l’art. 600ter del c.p., integrano la fattispecie di reato in parola varie ipotesi, di seguito elencate:

1) utilizzo di minori di anni diciotto, al fine di realizzare esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produrre materiale pornografico;

2) reclutamento o induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero quando dai suddetti spettacoli si traggono altrimenti profitti;

3) commercio di materiale pornografico minorile;

4) diffusione, divulgazione, pubblicazione e distribuzione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, di materiale pornografico;

5) distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;

6) concessione o cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico minorile;

7) osservazione di esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto. Come ben si nota, la legge prende in considerazione un ampio ventaglio di possibili condotte criminose legata alla pornografia minorile.

Condotte che vanno dalla riproduzione di video e materiale pornografico con la presenza di minori, al commercio dello stesso materiale, nonché ogni altra forma di diffusione. Rilevano, anche la realizzazione di spettacoli per il pubblico, con o senza contatto tra i minori e il pubblico stesso. Anche l’attività di “reclutamento” e adescamento è penalmente perseguita, cioè tutti quei comportamenti atti ad attirare in qualsiasi modo, anche subdolo, minori al fine di indurli a realizzare rappresentazioni di atti sessuali.

L’ultimo comma dell’art. 600ter, inoltre, cerca di dare una definizione della pornografia minorile, per la quale precisa che, con essa si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

La ratio iuris della norma è quella di preservare, tutelare e garantire l’integrità psico-fisica dei minori, ma anche la morale e il buon costume.

Cosa rischia chi viene denunciato per reato di pornografia minorile?

Per quanto attiene le conseguenze cui il colpevole del reato di prostituzione minorile, l’art. 600ter del codice penale, precisa che: “chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto…È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 Alla stessa pena soggiace chi del materiale pornografico attinente i minori ne fa commercio.

Ed ancora: Chiunque… con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto… è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Per coloro che assumono condotte rivolte ad offrire o cedere ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi di divulgazione, pubblicazione, distribuzione e diffusione, con qualunque mezzo, anche telematico, di materiale pornografico minorile, se tale materiale risulta essere di ingente quantità le pene sono aumentate in misura non eccedente i due terzi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per coloro che assistono ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Quando e come fare una denuncia per pornografia minorile?

Sappiamo che, per alcuni reati l’azione penale si attiva su impulso della parte offesa attraverso lo strumento della querela rivolta contro una determinata persona presunta colpevole. Si tratta degli illeciti “perseguibili a querela di parte”, che hanno un limite di tempo per la proposizione (3 mesi)

Sappiamo, ancora, che per molti altri reati non occorre la querela, essendo perseguibili su input della stessa Autorità Giudiziaria, oppure tramite denuncia di reato presentabili da chiunque abbia interesse e senza il limite dei 3 mesi previsto per la querela (salva la prescrizione del reato).

Si tratta dei reati procedibili d’ufficio. Il reato di pornografia minorile rientra tra quelli di cui all’art. 50 del codice di procedura penale, ovverosia è perseguibile d’ufficio, quindi a prescindere dalla presentazione della querela da parte della vittima, bastando anche una denuncia di terzi.

Qualora la vittima opti per la denuncia o querela, che ben può sporgere anche se trattasi di reato procedibile d’ufficio, una volta recatasi presso l’Autorità Giudiziaria dovrà compilare l’apposito modulo di denuncia, laddove, dopo aver indicato i propri dati anagrafici, bisognerà precisare nel dettaglio gli elementi che hanno caratterizzato il reato commesso; Pertanto, nell’atto di querela dovranno essere indicati:

  • Dati identificativi del denunciante
  • Descrizione del fatto
  • Le informazioni sull'autore della condotta criminosa
  • Indicazioni di eventuali prove
  • La dichiarazione di volontà del querelante di agire per la punizione del colpevole
  • La sottoscrizione della denuncia/querela

Si ricorda che, è disponibile il servizio di denuncia a domicilio che favorisce i cittadini a "forte disagio" che, per problemi di età, handicap fisici o altre situazioni, abbiano difficoltà a recarsi negli Uffici di Polizia per sporgere denuncia.

Giurisprudenza

Vediamo di seguito una breve rassegna di massime giurisprudenziali in tema di prostituzione minorile.

  • “In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l'invio di materiale pedopornografico sia "avvezza" alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi è riscontrabile la condotta di "utilizzazione", da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazione” (Cass. Penale n.1509/2019);
  • “In tema di pornografia minorile, non sussiste l'utilizzazione del minore, che costituisce il presupposto del reato di produzione di materiale pornografico di cui all' art. 600-ter, comma 1, c.p., nel caso di realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sicché la stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato.” (Cass. Penale. n.51815/2018);
  • “Sussiste il reato di pornografia minorile anche nel caso in cui la divulgazione del materiale pedopornografico abbia dimensione familiare, sanzionando detto reato una condotta che prescinde sia dall'identità del destinatario, sia dall'utilità che si intende conseguire e che può essere anche di natura non economica” (Cass. Penale n.39685/2018); Infine, veniva sottoposta alla Sezioni Unite il seguente quesito in materia di "pornografia minorile", ovverosia se e in quali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne, nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'600ter c.p. Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risposto al quesito nei seguenti termini: Si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso. In definitiva, se ricorre l'utilizzazione del minore, nel senso sopra indicato, nessuna rilevanza esimente o scriminante può avere il suo eventuale consenso, in quanto esso consenso si presume determinato proprio dall'abusività della condotta dell'adulto (n.4616/2022)

Conclusioni

La pornografia minorile è un reato particolarmente sentito dall’ordinamento giuridico italiano, in quanto va ad incidere direttamente nella sfera di libertà personale dei minori, comportando il rischio di lasciare negli stessi delle ferite psico-fisiche indelebili che li accompagneranno per tutta la vita, anche da adulti.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...