Cos’è il patteggiamento?

Il patteggiamento, detto anche applicazione della pena su richiesta delle parti, prevede che il P.M e l’imputato possano chiedere al giudice una pena inferiore, a determinate condizioni. Ma, non sempre è possibile fare tale richiesta.

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1) Cos’è il patteggiamento?

Il patteggiamento, tecnicamente viene definito anche come “applicazione della pena su richiesta delle parti”, ovvero un procedimento speciale, descritto dall’art. 444 del codice di procedura penale come segue:

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.

Pertanto, è fondamentale che ci sia un accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero per quanto riguarda l’entità della pena da irrogare. Può essere applicato uno sconto fino ad un terzo, ma l’imputato deve rinunciare alla possibilità di dimostrare la propria innocenza.
Volendo specificare ulteriormente possiamo dire che il P.M e l’accusato possono chiedere al giudice di applicare:

  • una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo
  • una pena detentiva diminuita fino a un terzo, che non superi i 5 anni In seguito, dunque, è il giudice a decidere se legittimare o meno l’accordo preso.

In particolare, il P.M. dovrà concordare con il patteggiamento dopo aver:

  • appurato che il materiale d’indagine è sufficiente per applicare la pena richiesta;
  • verificato la corretta qualificazione giuridica assegnata al fatto dall’imputato nella richiesta di patteggiamento o nell’atto di consenso;
  • controllato l’insussistenza di cause ostative all’accesso al patteggiamento;
  • verificato la congruità della sanzione richiesta rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell’autore.

É necessario sottolineare che la scelta di patteggiare non deve essere motivata dal P.M..

2) Come funziona il patteggiamento?

Fondamentale per l’applicazione della pena su richiesta delle parti è l’accordo tra l’imputato e il P.M., che avrà come oggetto il quantum della pena da applicare per il fatto descritto nell’imputazione. Tuttavia, sebbene sia una condizione necessaria, l’accordo non è condizione sufficiente: occorre, infatti, che il giudice verifichi i presupposti di applicabilità dell’accordo.

La richiesta di patteggiamento può essere formulata già durante lo svolgimento delle indagini preliminari e, quindi, anche prima dell'azione penale (art. 447 c.p.p.). Essa, tuttavia, non può intervenire dopo la chiusura dell'udienza preliminare, che funge da cd. sbarramento finale (art. 446 c.p.p.). Tuttavia, se il P.M. attiva unilateralmente altri riti, la richiesta di patteggiamento resta ammissibile, purché formulata tempestivamente. Di conseguenza, sono previsti termini diversi se la richiesta avviene nel corso del giudizio direttissimo (nel qual caso potrà essere formulata fino all'apertura del dibattimento), del giudizio immediato (nel qual caso potrà essere formulata entro 15 giorni dalla emissione del decreto che dispone il giudizio immediato) o del procedimento per decreto penale (nel qual caso potrà essere formulata con l’opposizione).

Per il solo patteggiamento ristretto, ovvero per i reati meno gravi, è inoltre prevista la liberazione dell’imputato dall’obbligo di pagare le spese processuali, e l’esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza (tranne la confisca). Ancora, è prevista la non menzione della sentenza nel certificato generale del casellario giudiziale e, se la pena concordata non comporta oltre 2 anni di detenzione, può essere sospesa sub condicione e la relativa condanna può evolversi in una declaratoria di estinzione del reato se nei 5 anni successivi alla sentenza l’imputato non commette altro delitto, o se nei 2 anni successivi non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole di quella che aveva costituito oggetto di accordo. Per l’accusa il patteggiamento comporta diverse rinunce.

In particolare, l’accusa dovrà privarsi della possibilità di controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell’imputazione. Tuttavia numerosi sono i vantaggi anche per l’accusa, come ad esempio il notevole significativo risparmio di risorse. Quanto sopra non è però elemento sufficiente affinché il P.M. debba obbligatoriamente operare in questo senso, dovendo invece preferire non tanto le valutazioni di opportunità, quanto invece sul ricorso a parametri obiettivi.

3) Quando è escluso il patteggiamento?

Il patteggiamento è in ogni caso escluso nei procedimenti per:

  • delitti di criminalità organizzata;
  • terrorismo;
  • alcuni delitti contro la personalità individuale o contro la libertà sessuale.

Ancora, è escluso in riferimento a delinquenti abituali, professionali o per tendenza o plurirecidivi, che devono rispondere di reati punibili con sanzione detentiva superiore a 2 anni. Il patteggiamento è, infine, escluso anche nel procedimento minorile, e risulta essere incompatibile con la giurisdizione conciliativa del giudice di pace.
Al fine di scoraggiare l’accesso a tale rito da parte di coloro che hanno commesso gravi illiceità, e che domandano di patteggiare pene detentive tra i 2 e i 5 anni, oggi sussistono due tipi di patteggiamento con altrettanti ridimensionamenti della premialità:

  • patteggiamento allargato, per i reati più gravi;
  • patteggiamento ristretto, per i reati meno gravi.

Il patteggiamento, innanzitutto è ammesso solo entro determinati limiti e non è applicabile per alcuni reati. Lo stesso art. 444 c.p.p. limita l'applicabilità del patteggiamento quando una pena detentiva (tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo) superi i cinque anni. In base al secondo comma sono poi esclusi dal patteggiamento una serie di procedimenti come quelli relativi a delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo e, comunque, tutti quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Nei procedimenti previsti per altri delitti, come ad esempio quelli di peculato o concussione, la richiesta di patteggiamento è ammissibile solo se sono stati integralmente restituiti il prezzo o il profitto del reato. Inoltre, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità sia pervenuta ad ammettere che in materia di patteggiamento, così come sopra definito, l'eventuale richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta dal prevenuto che abbia già beneficiato della stessa in occasione di precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., dal momento che, imprescindibilmente e per espressa prescrizione normativa, il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo (Cassazione n. 13534/2017).

4) Il ruolo del giudice

Giova ricordare che al giudice spetta la verifica dell’ammissibilità della richiesta controllando che:

  • esista l’accordo e l’effettiva volontà delle parti;
  • il reato rientri tra quelli suscettibili di essere definiti con questo rito;
  • non sussistano cause di non punibilità;
  • la qualificazione giuridica prospettata dalle parti sia corretta;
  • la pena sia congrua.

Per addivenire a una pronuncia di accoglimento il giudice, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell’applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalla parti e la congruità della pena indicata e, in ogni caso, deve controllare che non sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

La decisione in merito al patteggiamento è assunta dal giudice con sentenza impugnabile solo con ricorso per Cassazione.

Fonti normative

Art. 444 e s.s. c.p.p.

Art. 2, punto 45), L. n. 81 del 16.02.1987

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