In sede penale, nel momento stesso in cui un soggetto si introduce abusivamente nell’immobile, il proprietario può procedere con una denuncia alla Procura. Vediamo nel dettaglio cosa succede in caso di occupazione abusiva.
L’ordinamento giuridico italiano prevede varie forme di tutela giudiziale per chi si vede letteralmente espropriato del proprio immobile.
La tutela civile si esplica tramite le azioni petitorie: l’azione di rivendicazione (art. 948 del codice civile) per ottenere la restituzione del bene di sua proprietà e chiedere il risarcimento dei danni subiti, e l’azione di spoglio o reintegra nel possesso (art. 1168 codice civile).
In sede penale, nel momento stesso in cui un soggetto si introduce abusivamente nell’immobile, il proprietario può procedere con una denuncia alla Procura per le seguenti fattispecie di reato:
- reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 codice penale);
- reati contro il patrimonio legati all’occupazione abusiva: danneggiamento, furto e violazione di domicilio, previsti rispettivamente, dagli artt. 635, 624, 625 e 614 del codice penale.
1. Occupazione abusiva locale commerciale: art 633 c.p.
Il reato di “Invasione di terreni o edifici” è posto a tutela dell'inviolabilità della proprietà altrui. Il delitto può essere commesso da chiunque, anche dal proprietario stesso, in pendenza di un rapporto di locazione.
La condotta si sostanzia non nell'occupazione, ma nell'invasione del terreno o dell'edificio, cioè con l'introduzione arbitraria nel terreno altrui, senza che debba protrarsi per lungo tempo, purchè sia rivolta all'occupazione o abbia come scopo altre utilità. La nozione di invasione si riferisce al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente. La condotta non è scriminata ex articolo 54, cioè lo stato di necessità non metta.
La mera esigenza abitativa non è pertanto causa di esclusione della punibilità. Il reato è procedibile a querela della persona offesa, o se il fatto è commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata è perseguibile d’ufficio.
2. Modello denuncia occupazione abusiva immobile
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI……
ATTO DI DENUNCIA – QUERELA
***
Il sottoscritto sig./sig.ra …, C.F…., nato a…, il …, e residente in…, via…,n. ….
espone quanto segue
- (indicare i fatti, inserendo quanti più dettagli possibile in ordine agli accadimenti, ai luoghi, tempi, orari ecc….. I fatti possono essere descritti, per mantenere ordine e consequenzialità anche utilizzando numeri o punteggiatura. Possono essere indicate anche le fattispecie di reato che si ritengono ravvisabili, anche se non è necessario. . )
Tutto ciò premesso, il sig./ sig.ra …, ut supra epigrafata, dichiara di sporgere, come in effetti sporge formale
DENUNCIA – QUERELA
nei confronti di …(ovvero contro ignoti, contro tutte le persone che si riterranno responsabili), per il reato di cui all’art. 633 c.p., e per tutte le altre fattispecie di reato ravvisabili nei fatti rappresentati.
Con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti e subendi e
con richiesta di punizione del responsabile dei fatti denunciati.
Con riserva, altresì d’indicare ulteriori documenti e mezzi istruttori che si renderanno utili per l’accertamento dei fatti denunciati.
Ci si oppone sin da subito ad un’eventuale emissione di decreto penale di condanna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 c.p.p., si chiede di essere avvisati in caso di eventuale archiviazione del relativo procedimento, a cui sin da subito ci si oppone.
Si indicano quali persone informate sui fatti i sigg.ri .. .
Con Osservanza,
Luogo, data
Firma
3. Occupazione abusiva di immobile comunale
L’occupazione di casa comunale ha due conseguenze:
- la richiesta di sgombero da parte del comune;
- l’applicazione delle sanzioni penali.
La legge prevede le medesime sanzioni, qualora si tratti di occupazione di suolo o alloggio, pubblico o privato.
In caso di suolo o alloggio pubblico, l’ordinanza di sgombero è emessa dal Sindaco oppure dal dirigente comunale dell’Ufficio Patrimonio e Casa. All’occupante viene quindi ordinato di sgomberare il luogo da ogni cosa e ripristinarlo alle condizioni originarie. L’ordinanza viene trasmessa anche al Comando di Polizia Municipale e alla stazione di Carabinieri, che vengono incaricati di verificare l’esecuzione dell’ordinanza.
Se l’occupazione abusiva è avvenuta per scopi commerciali (quindi per esempio bancarelle, chioschi, etc.), viene informata anche la Guardia di Finanza per la verifica di eventuali illeciti fiscali.
E’ possibile fare ricorso al provvedimento di sgombero:
- al TAR, entro 60 giorni dalla ricezione dell’ordinanza;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
4. Non punibilità dell’occupazione abusiva case popolari
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’art.54 del codice penale (stato di necessità) operi anche nel caso di occupazione abusiva di immobili. Lo stato di necessità è una delle cosiddette “scriminanti del reato”, o cause di esclusione dello stesso, circostanze in presenza delle quali la condotta non viene considerata antigiuridica e, di conseguenza, il soggetto che ha commesso il fatto considerato non punibile dalla legge.
Lo stato di necessità è una condizione di pericolo di danno grave alla persona, tale per cui viene giustificata un’azione normalmente ritenuta dalla legge come reato. Secondo la giurisprudenza viene valutato come danno grave alla persona anche l’impossibilità di esercitare il diritto di abitazione: al pari del diritto di proprietà, anche il diritto di abitazione è inviolabile, e trova riconoscimento Costituzionale in quanto corollario del principio personalista (art. 2 della Costituzione) e del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 comma 2 Costituzione).
Ne deriva che l’abusivo non viene considerato colpevole se occupa una casa in stato di necessità. Come ha recentemente chiarito la Cassazione nella recente sentenza n. 27252/2019: “l’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente
di danno grave alla persona, non potendosi legittimare – nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo – una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia.”
Pertanto vanno escluse quelle situazioni che i giudici definiscono “croniche” come l’emergenza abitativa, rilevando che la scriminante dello stato di necessità non può essere invocata per rimediare all’esigenza di trovare una sistemazione definitiva.
Inoltre, il reato di cui all’art. 633 c.p. va escluso se l’occupante, sebbene privo dei requisiti e delle condizioni richieste per l’assegnazione, abbia l’autorizzazione del precedente legittimo detentore. La Corte di Cassazione, nella sentenza del 22 ottobre 2018, ha annullato la condanna di una donna che era subentrata nell'appartamento di proprietà di un Ente pubblico, previa autorizzazione della cognata, precedente legittima detentrice, escludendo l’eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l'assegnazione, circostanza che - precisa la Corte - può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico.
In particolare, la norma di cui all'art. 633 del codice penale, infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato.
5. Nuova legge sull’occupazione abusiva
Con l’introduzione dell’art. 11 del d.l. n. 14/2017 (c.d. decreto sicurezza urbana) si è tentato di definire compiti e modalità di utilizzo della forza pubblica nell’ambito degli interventi di sgombero degli immobili. La stretta del Viminale sulle case occupate abusivamente riguarda tutte le abitazioni occupate
irregolarmente, non solo gli edifici occupati da migranti, a partire dagli alloggi popolari occupati da chi non ne avrebbe diritto.
Si richiede un censimento degli abusivi che dovrà essere condotto “anche in forma speditiva”, sotto la regia dei servizi sociali dei Comuni, per verificare la presenza di “minori o altre persone in condizioni di fragilità”, ma anche a controllare reddito e permesso di soggiorno.
6. Fonti Normative
Codice penale artt. 633 635, 624, 625 e 614
d.l. n. 14/2017 c.d. decreto sicurezza urbana art. 11
Margherita Moretti
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