Coltivare marijuana per uso personale è reato?

Vediamo come si presenta in Italia la situazione in relazione all’uso della marijuana.

La marijuana è forse una delle droghe più utilizzate al mondo. È una sostanza stupefacente ottenuta facendo seccare i fiori e le foglie di una particolare pianta, la canapa o cannabis, originaria dell’Asia meridionale e centrale. Tra gli effetti più comuni collegati all’utilizzo della stessa come droga si parla di una forte sensazione di benessere, una diversa percezione temporale unita a piacevoli stati emotivi. Proprio per queste sue caratteristiche, numerosi sono gli studi e le ricerche sulle proprietà farmacologiche e l’uso della sostanza in parola nella terapia del dolore.

Tuttavia, in molti paesi essa viene considerata come vera e propria droga e, pertanto, vietato il suo uso ovvero, e comunque, il suo possesso può integrare gli estremi di un reato. Vediamo come si presenta in Italia la situazione in relazione all’uso della marijuana.

Quando è reato coltivare la marijuana?

Premettendo che la vendita e il commercio della marijuana è sostanzialmente vietata, l’ordinamento italiano nel tempo ha mostrato una certa apertura quantomeno verso l’uso limitato e personale della sostanza in parola, nonché per la sua coltivazione limitatamente alla c.d. Cannabis sativa.

La Cannabis sativa, è una delle tre principali varietà di cannabis (insieme alla indica ed alla ruderalis) appartenente alla famiglia delle Cannabaceae ed è coltivata soprattutto per nell’industria tessile e per la produzione di carta, ma recentemente ha assunto importanza anche nel campo medico per la presenza di sostanze stupefacenti che vengono utilizzate nella cura dei dolori.

La principale normativa di riferimento in Italia per la coltivazione della cannabis è data dalla Legge n.242/2016 intitolata “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” Tale legge, contiene le norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa, e più precisamente la Cannabis sativa L., quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

Essa si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 Questa legge, pertanto, ha acconsentito alla coltivazione della varietà di canapa come sopra individuata, in particolare l’art. 2 della L. n.241/2016 chiarisce che questo tipo di coltivazione non richiede autorizzazione.

Dalla canapa in tal modo coltivata è possibile ottenere:

  • alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
  • semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
  • materiale destinato alla pratica del sovescio;
  • materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
  • materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
  • coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
  • coltivazioni destinate al florovivaismo.

Il coltivatore ha l'obbligo di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi, nonché l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

L’art. 17 del Testo unico sulle droghe, invece, richiede l’autorizzazione del Ministero della Sanità, per coloro che intendano coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 del medesimo testo.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

Quanta marijuana è considerata uso personale?

Diciamo subito che l’uso personale di marijuana non costituisce un reato penale, ma possono essere applicate sanzioni di tipo amministrativo dal Prefetto del luogo di residenza del consumatore.

Il problema sorge allorquando occorre procedere alla distinzione tra consumo personale e traffico/spaccio, una distinzione che non è operata nettamente dal legislatore. Il Giudice e le forze dell'ordine in generale, per valutare la violazione di una norma penale ovvero amministrativa devono basarsi su di una serie di criteri e parametri: la quantità di sostanza in possesso e del relativo principio attivo, la presenza di coltelli e/o altri strumenti da taglio e bilancini di precisione, materiali da confezionamento (pellicole), quantità di denaro contante in possesso, non giustificabili in base ai redditi dichiarati.

Tenendo presente che una persona con un reddito alto può far presumere anche una maggiore possibilità di spendere soldi per l’acquisto di sostanza stupefacenti. Il dato quantitativo non è quindi di per sé idoneo a integrare lo spaccio.

Per esservi uso personale il principio attivo non deve all’incirca superare 1 g-1,5 g di THC. Quindi per la marijuana la quantità di sostanza posseduta dovrà essere più o meno pari a 10-15 g con una percentuale di principio attivo intorno al 10%.

Le forze dell’ordine possono procedere anche a perquisizioni o ispezioni personali, finanche senza l’autorizzazione del magistrato, stante l’esistenza di una normativa speciale anticrimine su droghe, esplosivi e armi al fine di prevenire crimini ritenuti molto gravi

Cosa succede se la polizia ti ferma con la marijuana?

Il consumo di marijuana come detto non è reato, fin da quando gli italiani votarono il referendum del 13 aprile 1993 sull’uso di droghe leggere. Parimenti, come abbiamo visto, essere “pescati” dalle forze dell’ordine in possesso di marijuana o comunque di altre droghe può avere effetti negativi, qualora il possesso, unito ad altri parametri di riferimento, possa indurre gli agenti ad optare per lo spaccio di sostanze piuttosto che per l’uso personale.

Le conseguenze sono date per lo più dall’applicazione di sanzioni amministrative, tra cui il ritiro della patente. Tra le conseguenze più gravi, invece, c’è il rischio di essere indagati per spaccio di droghe. La normativa di riferimento è data dal Testo unico sulle droghe introdotto dal DPR 9 ottobre 1990, n. 309 aggiornato al D.M. Salute 23 febbraio 2022.

L’art. 75 del Testo unico sulle droghe indica le sanzioni applicabili, prevedendo testualmente che “Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo…”, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

1) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

2) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

3) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

4) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto delle seguenti circostanze:

- che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri

- Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

- che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto

Qual è la pena per coltivare una piantina di marijuana in casa?

Anche per quanto attiene la coltivazione di cannabis per fini di uso personale non abbiamo in assoluto un criterio certo da seguire, anche in considerazione dei diversi interventi giurisprudenziali sul tema, per cui anche in questo caso occorrerà valutare tutta una serie di parametri che abbiamo già indicato nei paragrafi precedenti.

Sicuramente la norma cardine di riferimento, inteso come principio generale, resta l’art. 73 del Testo Unico sulle droghe, il quale prevede che chiunque, senza l'autorizzazione del Ministero della Sanità di cui all’articolo 17 del medesimo Testo Unico, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 Con una pena diminuita da un terzo alla metà quando si tratta di sostanze stupefacenti il cui effetto drogante è minore come ad esempio cannabis o marijuana.

Lo scopo della legge è quello di tutelare la salute pubblica e collettiva. Se in linea di principio la coltivazione personale è punita, occorre tuttavia considerare ogni singolo caso e fattispecie, avendo la giurisprudenza, nel tempo, indicato una serie di parametri per poter considerare ammissibile la coltivazione di marijuana per uso personale. Importante, sotto questo aspetto, menzionare, tra le tante, l’intervento delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte, le quali con la sentenza del 16 aprile 2020, n. 12348, hanno chiarito che non è punibile chi coltiva cannabis in casa per uso personale qualora, l'esiguità del numero di piantine e prodotto e i mezzi usati, consentano di escludere lo spaccio.

Ai fini della condotta criminosa non rileva la quantità del principio attivo ricavabile, bensì la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.

Debbono, pertanto, ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, tutte le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma privata e domestica, tenuto conto delle rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore.

Conclusioni

L’uso della marijuana è consentito, entro certi limiti, in via del tutto personale, purché dall’esame delle circostanze appare evidente che il possesso non sia finalizzato alla vendita e spaccio.

Parimenti per quanto attiene la coltivazione, che se in linea di principio è vietata, abbiamo visto che la giurisprudenza con le proprie sentenze ne ha ammesso la coltivazione, avuto riguardo, anche in questo caso, a quell’insieme di parametri atti a ricondurre la coltivazione stessa in un modesto uso personale.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...