Legittima Difesa: Regole, Limiti e Novità
Approfondisci il tema della legittima difesa: quando è ammessa, quali condizioni devono essere rispettate e le principali novità normative.
La legittima difesa nell’ordinamento giuridico italiano si configura come una delle cause di giustificazione (anche denominate scriminanti) normativamente previste e che si delineano quali situazioni in presenza delle quali lo Stato rinuncia a punire, in considerazione delle particolari condizioni verificatesi in concreto, il soggetto che si sia reso responsabile di un fatto che integra tutti gli elementi di una fattispecie di reato.
La ragione giustificatrice che si pone alla base delle cause di giustificazione in generale e della legittima difesa in particolare è quella di risolvere il conflitto che si crea in un caso concreto allorquando viene in rilievo la necessità di tutelare due beni giuridici (o situazioni giuridiche) tra loro contrapposti. In tal caso, si rende necessario sacrificare il bene giuridico che almeno apparentemente assume minore rilevanza o valore.
Come si vedrà nel prosieguo, la legittima difesa si caratterizza in considerazione di alcuni elementi peculiari quali il pericolo di un danno grave e ingiusto ad un diritto proprio o altrui, da una reazione che deve essere proporzionata all’offesa, la necessità di difendersi non potendosi provvedere altrimenti.
Recenti interventi normativi hanno introdotto particolari regole per il caso in cui il comportamento aggressivo di verifica in un luogo di privata dimora.
Cos'è la Legittima Difesa secondo la Legge Italiana
Vediamo, quindi, in che termini si configura la legittima difesa secondo la legge italiana.
Essa è annoverata tra le cause di giustificazione, anche note come scriminanti o cause di esclusione dell’antigiuridicità – cioè, della contrarietà con l’ordinamento giuridico –, e rappresenta, appunto, una situazione particolare in presenza della quale un fatto conforme a una norma incriminatrice (ossia una norma che prevede la punibilità di un certo tipo di reato) non acquisisce tale carattere, ma viene considerato sin dall’origine lecito, in quanto consentito (e, talvolta, imposto) dall’ordinamento giuridico,
Si tratta, pertanto, di facoltà o doveri previsti da disposizioni giuridiche che consentono o talvolta addirittura richiedono la realizzazione di un fatto penalmente rilevante.
Per quanto attiene, in particolare, alla legittima difesa è prevista dall’ordinamento in termini di causa di giustificazione comune, essendo applicabile a tutte le fattispecie di reato.
Inoltre, trattasi di scriminante cosiddetta tipica, essendo la relativa regolamentazione e disciplina dettata dallo stesso legislatore mediante una previsione ad hoc.
In quanto causa di esclusione dell’antigiuridicità anche la legittima difesa, da un punto di vista logico giuridico, risponde al principio di non contraddizione, tanto sull’assunto secondo cui uno stesso ordinamento giuridico non può consentire o imporre un determinato comportamento e al contempo vietarla. Ne consegue che il fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione risulta lecito in tutti i settori dell’ordinamento, non solo in ambito penale. Per effetto del principio appena evocato, quindi, il conflitto tra le due norme viene risolto, privilegiando la norma che tra le due facoltizza o impone il compimento del fatto, sì da renderlo lecito e non punibile, facendone venir meno il requisito dell’antigiuridicità.
Da tale ultima caratteristica si ricava che si ammette l’applicazione in via analogica delle cause di giustificazione.
Nei paragrafi che seguono si cercherà di fornire un quadro completo della struttura, condizioni di applicabilità e caratteristiche della legittima difesa.
Definizione giuridica di legittima difesa
La definizione di legittima difesa è contenuta nell’articolo 52 del codice penale italiano, laddove prevede espressamente che non può essere punito un soggetto che abbia commesso un fatto (che costituisce) reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto suo proprio o di un terzo contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta e sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa.
Di recente, come si vedrà meglio nel prosieguo della trattazione, è stato introdotto un comma secondo, che disciplina la legittima difesa domiciliare, la quale dispone nel senso che qualora ricorrano gli elementi tipici del delitto di violazione di domicilio il requisito della proporzionalità si presume se taluno fa ricorso a un’arma legittimamente detenuta o ad altro strumento idoneo per difendere l’incolumità fisica propria o altrui ovvero i beni propri o altrui (jn tale ultimo caso, qualora non vi sia desistenza volontaria e, comunque, vi sia pericolo di aggressione).
Principi fondamentali del diritto alla difesa
Occorre premettere che affinché possa fruirsi della causa di giustificazione della legittima difesa è necessario dimostrare che si sia cercato in ogni modo di evitare lo scontro e che non vi fossero soluzioni alternative tali da consentire di sottrarsi in maniera agevole alla condotta aggressiva di cui si viene fatti oggetto.
Quindi, occorre, innanzitutto, provare che si è soggetto aggredito e che in alcun modo si è provveduto a provocare lo scontro.
Si richiede, ancora, che si dimostri che se non si è tentato di prendere la via della fuga vi era un motivo valido, che poteva consistere nella maggiore difficoltà di accesso o anche nella necessità percepita di difendere persone a sé care.
Infine, particolare rilievo è attribuito alla circostanza che il soggetto deve aver reagito in maniera proporzionata alla minaccia subita, valutata alla stregua di una molteplicità di elementi, non ultimo quello relativo alla fisicità dei soggetti coinvolti.
I Requisiti per la Legittima Difesa
A caratterizzare la scriminante della legittima difesa è la necessità della sussistenza di alcuni elementi che ne costituiscono presupposti applicativi e che devono, quindi, necessariamente sussistere affinché il comportamento del soggetto possa ritenersi lecito in tutti i rami dell’ordinamento giuridico.
Ebbene, i requisiti necessari e sufficienti affinché si possa ritenere applicabile la causa di giustificazione della legittima difesa possono essere riassunti nei seguenti:
- Attualità del pericolo: il comportamento difensivo deve essere posto in essere a fronte di un’aggressione che sia attuale, ossia che deve compiersi in un momento concomitante o coevo rispetto al momento in cui il soggetto colpito decide di agire, ad un diritto proprio o altrui. Il diritto può essere inteso tanto quanto diritto di tipo personale quanto diritto in senso patrimoniale. Di norma, peraltro, il pericolo viene considerato attuale dinnanzi all’esistenza di una situazione per la quale, in virtù delle comuni regole di esperienza, appaia altamente probabile che si verifichi un certo evento lesivo, come risultato di una condotta umana;
- Ingiustizia del danno che la persona rischia di subire in conseguenza dell’aggressione;
- Stato di necessità: deve sussistere la necessità da parte del soggetto aggredito di difendersi, trovandosi egli di fronte all’obbligata alternativa tra reagire all’aggressione ovvero subirla e patirne le conseguenze. L’aggredito, quindi, si trova in una situazione di costrizione, ossia di condizionamento psicologico tale da sentirsi costretto a porre in essere una reazione difensiva;
- Proporzionalità: deve sussistere un rapporto di proporzionalità tra l’azione offensiva e quella difensiva, requisito che, alla stregua dei più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, deve essere valutato confrontando tra loro i mezzi utilizzati e quelli concretamente disponibili all’aggredito al momento dell’aggressione nonché i beni giuridici coinvolti nella situazione concreta. Peraltro, la nuova formulazione della norma sancisce che il rapporto di proporzionalità si presume se il fatto viene attuato in luogo di privata dimora o nelle immediate pertinenze, anche se venga fatto utilizzo di armi legittimamente detenuta e l’aggressore non dimostri l’intenzione di desistere dall’azione.
I requisiti appena delineati costituiscono, quindi, requisiti dei limiti entro i quali il soggetto deve agire per potersi avvantaggiare della scriminante della legittima difesa.
Necessità di difendersi
Si ritiene che affinché la scriminante in questione possa produrre i suoi effetti è necessario che al soggetto si prospetti il pericolo attuale di un’offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui a fronte del quale sorga la necessità di difendersi.
La valutazione di tale presupposto è rimessa al giudice, che deve procedere a valutare se al momento della commissione del fatto, in base a tutte le circostanze presenti in quel determinato momento, appariva possibile che si verificasse un’offesa al diritto proprio o di un terzo.
Il pericolo deve derivare dalla condotta umana altrui, sia essa di tipo commissivo o di tipo omissivo.
La necessità di difendersi, inoltre, sorge in seguito al pericolo di un’offesa ingiusta, da intendersi quale offesa arrecata in assenza di qualsivoglia giustificazione normativamente imposta o autorizzata. Se la legittima difesa è reciproca deve applicarsi il criterio cronologico, tale per cui è scriminante la condotta tenuta successivamente.
Proporzionalità tra offesa e difesa
Il concetto di proporzionalità tra offesa e difesa ha formato oggetto di lunghi dibattiti volti a determinare su quale piano dovesse essere effettuato il giudizio di proporzione.
In passato l’orientamento più convincente era quello che scartava tanto l’impostazione fondata sul raffronto tra i mezzi utilizzati quanto quella che faceva riferimento ai beni, riferendoli entrambi non decisivi. Si considerava, quindi, necessario fondare il raffronto tra l’offesa minacciata dall’aggressore e quella arrecata dall’aggredito e l’indagine si riteneva dovesse essere formulata sulle offese considerate in concreto, anche alla luce della peculiare situazione in cui si era venuto a trovare l’aggredito, che non risultava sempre in grado di effettuare una valutazione lucida.
In tempi più recenti, invece, è invalso un orientamento volto a ritenere che deve sussistere un rapporto di proporzionalità tra l’azione offensiva e quella difensiva da valutarsi alla stregua dei mezzi utilizzati rispetto a quelli disponibili all’aggredito nonché dei beni giuridici coinvolti.
Vi è, inoltre, una specifica ipotesi in cui il rapporto di proporzionalità si presume: si tratte del caso in cui il fatto viene attuato in-dotato in luogo di privata dimora o nelle immediate pertinenze, anche se venga fatto utilizzo di armi legittimamente detenuta e l’aggressore non dimostri l’intenzione di desistere dall’azione).
Differenze tra Legittima Difesa, Stato di Necessità e Eccesso Colposo
Notevoli differenze sussistono, innanzitutto, tra la causa di giustificazione della legittima difesa e quella dello stato di necessità.
Per quanto attiene alla prima, infatti, la reazione difensiva è attuata nei confronti di un soggetto che minaccia di arrecare pregiudizio a un diritto proprio o altrui.
Al contrario, si configura lo stato di necessità allorché il soggetto tenta di sottrarsi al pericolo di un danno grave alla persona e la condotta difensiva, anziché essere rivolta contro l’aggressore, è diretta contro un terzo che non ha provocato la situazione di pericolo.
Dalla distinzione appena evocata discende la conseguenza che occorre che si proceda ad un accertamento molto più rigoroso dei limiti di applicabilità della causa di giustificazione dello stato di necessità – identificati nella necessità, nell’inevitabilità e nella proporzionalità – e la previsione di limiti – rilevando in questa sede solo il danno grave alla persona.
Si aggiunga che nell’ipotesi commessa in stato di necessità è previsto l’obbligo in capo al soggetto agente di procedere ad un equo indennizzo in conseguenza della condotta tenuta.
Da un punto di vista strutturale, inoltre, la scriminante dello stato di necessità presuppone, altresì, la sussistenza di un pericolo di danno grave alla persona, che non sia stato, però, volontariamente causato.
Quanto al fondamento della scriminante dello stato di necessità esso è rintracciato fondamentalmente nella logica comparazione tra gli interessi che vengono in rilievo nel caso specifico.
Infine, preme sottolineare come tanto il concetto di legittima difesa quanto quello di stato di necessità sono distinti da quello di eccesso colposo, sul quale si dirà meglio nel prosieguo della presente trattazione. Preme, tuttavia, sin d’ora anticipare come l’istituto si possa ritenere applicabile, ricorrendone i presupposti, a tutte le ipotesi in cui ricorrono i presupposti applicativi di una causa scriminante, ma il soggetto ecceda i limiti della stessa in fase esecutiva.
Confronto tra i concetti
I concetti di legittima difesa, stato di necessità ed eccesso colposo devono concretamente considerarsi distinti e autonomi.
La distinzione sostanziale tra le prime due figure è stata meglio profilata al paragrafo precedente.
Si precisa nuovamente che, sebbene entrambe siano qualificabili come cause di giustificazione, i presupposti applicativi e le caratteristiche concrete sono tali da differenziarle.
Il terzo dei concetti richiamato al paragrafo precedente, invece, rappresenta la situazione in cui si trova il soggetto che nel commettere uno qualsiasi dei fatti presupposti dall’operatività di tutte le scriminanti previste dal codice – tipiche, comuni o speciali – eccedano colposamente i limiti espressamente previsti per quella concretamente verificatasi in concreto.
Il travalicamento dei limiti non deve essere attuato dolosamente, ma come conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Sussistendo i presupposti dell’eccesso colposo si applicheranno le norme sul delitto colposo se la fattispecie concreta sia punibile anche per colpa.
Quando si configura l'eccesso colposo
L’eccesso colposo opera in riferimento alle cause di giustificazione qualora nel commettere alcuno dei fatti descritti dalle disposizioni che le disciplinano l’agente ecceda colposamente, travalicandoli, i relativi limiti di ammissibilità.
In tal caso, si farà applicazione della normativa dettata in materia di reati colposi qualora il fatto commesso sia previsto dalla legge quale delitto colposo.
La disciplina dell’istituto è applicabile a tutte le scriminanti, ivi comprese quella del consenso dell’avente diritto e le scriminanti atipiche (ossia quelle non espressamente previste da disposizioni di legge) e, quindi, anche alla legittima difesa.
In particolar modo, i casi nei quali opera l’istituto dell’eccesso colposo, riguardano i casi in cui il soggetto ecceda i limiti legislativi con riferimento:
- al fine, rappresentandosi erroneamente, travalicandoli, i limiti di una causa di giustificazione;
- ai mezzi qualora valuti correttamente i limiti della scriminante, ma per inabilità non riesca a mantenere la sua condotta entro tali limiti.
Novità Normative sulla Legittima Difesa
Il codice penale italiano è entrato in vigore nell’anno 1930.
Si tratta, quindi, di un codice molto risalente nel tempo, ragion per cui, per far fronte ai cambiamenti sociali nonché all’esigenza di adeguarsi al mutamento del sentire sociale di fronte ai comportamenti ritenuti dannosi o pericolosi, si è reso e si rende costantemente necessario adeguare la normativa, modificandola.
In quasi cent’anni di vigenza del codice, pertanto, diversi sono stati gli interventi modificativi che sono stati apportati all’originario impianto normativo.
Oltre a diverse fattispecie di reato di parte speciale sono stati assoggettati a revisione anche diversi istituti di carattere e applicazione generale.
Tra questi ultimi è ricompresa anche la categoria delle cause di giustificazione in generale e della legittima difesa in particolare.
Per quanto attiene a quest’ultima, invero, le innovazioni principali hanno riguardato, come meglio si vedrà nel prosieguo, l’introduzione di una disciplina normativa ad hoc per quanto attiene alla legittima difesa all’interno della proprietà privata o legittima difesa domiciliare o domestica che dir si voglia.
In risposta al costante incremento dei casi di rapine nelle ville e negli esercizi commerciali il legislatore già con legge del 13 febbraio 2006 n. 59 ha ritenuto di intervenire, inserendo nell’articolo 52 nuovi capoversi e codificando, quindi, la scriminante di cui si discute.
Ulteriori aggiornamenti sono stati introdotti sul punto per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 36/2019.
Presupposto fondamentale è che il soggetto reagisca ad un’aggressione avvenuta in seguito alla violazione di domicilio.
Con la legge del 2006 è stata introdotta nell’ordinamento la legittima difesa domiciliare, operante se l’aggressione offensiva sia stata perpetrata nei pressi di domicilio, dimora o esercizi commerciali appartenenti al soggetto che reagisce.
Il secondo degli interventi normativi richiamati, invece, ha perseguito l’obiettivo di limitare il potere discrezionale dell’organo deliberante in merito alla valutazione della sussistenza dei requisiti di operabilità della legittima difesa qualora l’aggressione sia stata perpetrata nel domicilio dell’aggredito, presumendo il carattere di proporzionalità tra condotta aggressiva e reazione difensiva ove appunto l’azione si sia consumata all’interno di luoghi qualificabili in termini di domicilio, privata dimora, altro luogo in cui sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Modifiche introdotte con la Legge n.36/2019
La legge n. 36/2019 ha apportato diverse modifiche alla scriminante della legittima difesa, innanzitutto, introducendo una presunzione di proporzionalità tra azione offensiva e reazione difensiva che deve valere sempre allorché la vittima si trovi nelle condizioni di dover difendere l’incolumità fisica o i beni propri o altrui a fronte di un aggressore che abbia violato il domicilio dell’aggredito e se l’intrusione sia stata attuata con violenza (intesa come esercizio di forza fisica), o minaccia (violenza morale attuata mediante la prospettazione di un male ingiusto) di uso di armi o di coazione (i.e. costrizione) fisica.
Tra gli ulteriori aspetti che hanno formato oggetto di modifica ad opera della legge n. 36/2019 è compresa la disciplina in tema di eccesso colposo ex art. 55 del codice penale.
Nel corpo della disposizione è stato, infatti, introdotto un nuovo comma, che è orientato ad escludere l’applicazione delle regole vigenti in materia di eccesso colposo qualora la vittima abbia agito in circostanze temporali e di luogo tali da minorarne la difesa ovvero quando la concreta situazione di pericolo abbia fatto sorgere nel soggetto uno stato psicologico di grave turbamento.
L’esempio tipico è considerato quello in cui l’aggressione sia avvenuta con il buio delle ore notturne.
Impatto pratico delle nuove norme
La ricaduta applicativa delle nuove disposizioni legislative è quella di ampliare l’accesso alla fruibilità della causa di giustificazione della legittima difesa, in particolar modo allorquando la reazione difensiva sia attuata in luogo di privata dimora o negli altri luoghi che sono stati dalla legge a questa equiparati.
A tale esito si è giunti a seguito di un lungo e complesso dibattito parlamentare che, per fronteggiare una situazione emergenziale creatasi nel tessuto sociale, è sfociato nell’introduzione di una previsione normativa che riconosce in maniera ampliata rispetto al passato la possibilità per la vittima del reato di aggressione conseguente alla violazione di domicilio la facoltà di avvantaggiarsi dell’effetto di escludere la punibilità per il reato commesso.
Si è, quindi, creduto in tal modo di poter dare attuazione all’esigenza di garantire il soggetto che si difenda all’interno delle mura domestiche, così riconoscendo particolare rilevo anche alla tutela del domicilio o della privata dimora.
Legittima Difesa all'interno della Proprietà Privata
Disciplina peculiare è stata introdotta dal legislatore per quanto attiene alla legittima difesa all’interno della proprietà privata, anche nota come legittima difesa domiciliare o domestica.
Infatti, in risposta all’aumentare dei casi di rapine nelle ville e negli esercizi commerciali il legislatore già con legge del 13 febbraio 2006 n. 59 ha ritenuto di intervenire, inserendo nell’articolo 52 ulteriori commi e codificando, quindi, la scriminante di cui si discute.
Ulteriore intervento modificativo è avvenuto, come si è già anticipato, ad opera della legge n. 36/2019.
Presupposto fondamentale affinché si possa ritenere applicabile la legittima difesa domiciliare è che il soggetto reagisca ad un’aggressione avvenuta in seguito all’indebita violazione di domicilio.
In definitiva, in argomento il legislatore è intervenuto sulla disciplina generale dettata in materia di legittima difesa, con i due interventi normativi sopra richiamati.
In particolare, con la legge del 2006 si è assistito per la prima volta all’introduzione nel nostro ordinamento della figura della legittima difesa domiciliare, operante se l’aggressione offensiva sia stata perpetrata in contesti che si possano identificare in termini di domicilio, dimora o esercizi commerciali appartenenti al soggetto che reagisce.
Il secondo degli interventi normativi richiamati, invece, ha perseguito l’obiettivo di limitare il potere discrezionale dell’organo deliberante in merito alla valutazione della sussistenza dei requisiti di operabilità della legittima difesa nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’aggressione sia stata perpetrata nel domicilio dell’aggredito.
Con l’introduzione dell’avverbio “sempre” nel testo della norma in riferimento al rapporto di proporzionalità che deve ritenersi sussistere affinché la scriminante si debba ritenere operante si è inteso presumere in radice il requisito della proporzionalità ove la reazione difensiva sia seguita a un comportamento aggressivo avvenuto all’interno del domicilio, privata dimora, altro luogo in cui sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Devono, inoltre, sussistere tutti gli ulteriori requisiti della legittima difesa.
Le regole specific per la difesa domestica
Premesso quanto di cui al paragrafo precedente, bisogna evidenziare come in punto di legittima difesa domestica, vista e considerata la particolare insidiosità del comportamento aggressivo che viene attuato in un luogo chiuso e, comunque, con il quale l’aggredito abbia un particolare tipo di legame, siano state, appunto, rammentare come si prevedano disposizioni particolari.
L’attuale impianto codicistico, infatti, conferma l’intenzione legislativa di applicare al caso specifico una presunzione in ordine alla sussistenza del requisito della proporzionalità nelle situazioni in cui il soggetto legittimamente presente nel luogo di privata dimora, domicilio o negli altri già indicati nei paragrafi precedenti faccia uso di un’arma che sia legittimamente detenuta o di un altro strumento parimenti idoneo con lo scopo di difendere la propria o l’altrui incolumità da un punto di vista fisico ovvero i beni propri o altrui se l’aggressore non abbia desistito volontariamente dall’azione e vi sia il concreto pericolo di un’aggressione ingiusta.
Presunzione di legittima difesa in caso di intrusione
Dalle premesse di cui ai paragrafi precedenti è possibile concludere che l’intervento legislativo attuato ad opera delle recenti riforme, superando il contrario e precedente orientamento, ha inteso applicare al requisito della proporzionalità tra offesa subita e reazione difensiva una presunzione assoluta nel caso in cui l’offesa venga arrecata all’interno della residenza o domicilio della vittima.
Pertanto, in corso di giudizio non sarà più necessario fornire la dimostrazione, affinché possa usufruirsi degli effetti favorevoli della scriminante della legittima difesa commessa in ambito domestico, della proporzione tra la portata del comportamento offensivo subito e quello aggressivo attuato in reazione del primo.
Ancora, una presunzione assoluta di legittimità della difesa è prevista nell’ipotesi in cui, presenti tutti i requisiti di legge, la violazione di domicilio sia avvenuta con particolare gravità, in quanto concretizzata con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica perpetrata a uno o più soggetti.
Casi Pratici di Applicazione della Legittima Difesa
Sembra a questo punto opportuno procedere a indicare qualche esempio pratico di legittima difesa, magari differenziando le due differenti ipotesi in cui si sia di fronte a un’aggressione subita in un luogo diverso da quello della propria abitazione rispetto a quello in cui il comportamento aggressivo sia avvenuto le domicilio o dimora o in luogo assimilato ai sensi di legge a questo.
La prima ipotesi ricorre quando, ad esempio, un malintenzionato aggredisca una donna lungo una strada buia e isolata, con il fine di violentarla e derubarla del denaro che abbia eventualmente portato con sé.
La donna, al fine di sfuggire al pericolo dell’aggressione fisica che le si prospetta, recupera da terra un attrezzo in ferro battuto rinvenuto sul momento e lo sterra con forza sul volto dell’aggressore, facendogli perdere i sensi e provocandogli la frattura della mascella nonché di parte dell’arcata dentaria superiore.
In un caso simile sussistono tutti i presupposti di applicabilità della scriminante della legittima difesa, ossia:
- la necessità della donna di difendere il proprio diritto all’incolumità fisica di fronte al
- pericolo attuale (rappresentato dall’aggressione da parte di un altro soggetto – il malintenzionato)
- di un’offesa ingiusta (l’aggressione sessuale);
- la difesa proporzionata all’offesa.
La donna aggredita, quindi, non risponderà del reato di lesioni gravissime commesso nei confronti dell’aggressore.
La seconda ipotesi ricorre, al contrario e sempre a titolo esemplificativo, qualora il soggetto aggressore commetta una violazione di domicilio, introducendosi nell’abitazione altrui al fine di rubare i beni preziosi in essa custoditi, e a tal fine minacci il proprietario presente in loco, aggredendolo fisicamente. Il soggetto aggredito, a fonte dell’aggressione, reagisce recuperando un’arma legittimamente detenuta e che si trova a portata di mano per poi sparare un colpo e ferire l’aggressore a una gamba.
Tale ultima situazione integra, quindi, la scriminante della legittima difesa domiciliare.
Esempi giurisprudenziali
Gli esempi giurisprudenziali in materia di legittima difesa sono numerosissimi.
Tra i più recenti che si possono rammentare si può richiamare, a titolo di esempio, il caso in cui la giurisprudenza ha concluso (cfr. Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 22587 del 2022) nel senso della mancata configurabilità del delitto di rissa in seguito alla condotta del soggetto che si veda aggredire da altri soggetti e reagisca al fine di difendersi dall’ingiusta aggressione.
In tale situazione, infatti, i giudici hanno concluso nel senso che il soggetto aggredito non fosse punibile per la sua reazione violenta astrattamente configurante la fattispecie di rissa in considerazione dell’applicazione in suo favore della scriminante della legittima difesa.
Di contro, per quanto attiene alla posizione degli aggressori è stato ritenuto che nemmeno nei loro confronti fosse possibile configurare il delitto di rissa, ma che essi avrebbero, comunque, dovuto rispondere delle conseguenze penalmente rilevanti delle condotte aggressive.
Analisi di sentenze rilevanti
Tra le pronunce più rilevanti in materia particolare rilievo è assunto da quella peculiare situazione in cui sia di fronte a ad un caso di lesioni volontarie reciproche.
La vicenda si sostanzia, quindi, allorquando due soggetti diversi abbiano attuato contemporaneamente comportamenti aggressivi l’uno rivolto verso l’altro e viceversa.
La simultaneità delle condotte è tale, quindi, da caratterizzare la situazione in modo tale da non consentire di poter con certezza comprendere quale sia la condotta di aggressione e quale quella di difesa, potendo essere entrambe al contempo tanto l’una quanto l’altra.
La conseguenza è stata, pertanto, l’esclusione al caso specifico dell’applicabilità della scriminante della legittima difesa.
Al contrario, l’applicabilità in situazioni di aggressione reciproca della scriminante in commento è stata riconosciuta laddove uno dei soggetti si sia trovato a reagire ad un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, offesa diversa e più grave rispetto a quella accettata e, quindi, nuova, autonoma e ingiusta. (cfr. Cass. 24 giugno 2008, n. 31633 – Cass. 29 novembre 2019, n. 15090).
Critiche e Dibattito sulla Legittima Difesa
La scriminante della legittima difesa ha da sempre suscitato e continua a suscitare, in specie a seguito delle recenti novelle legislative, diverse critiche e perplessità.
Essa, infatti, si sostanzia in concreto in una particolare forma di auto-tutela, come tale configurantesi in una sorta di giustizia fai da te, che contrasta con il principio secondo il quale la tutela dei diritti fondamentali dei consociati dovrebbe essere demandata e riservata all’ente statale.
Secondo un indirizzo di pensiero, infatti, ricorrere e introdurre cause di giustificazione o scriminanti quali la legittima difesa implicherebbe, concretamente, l’intenzione di sostituirsi, nella tutela dei diritti propri o di altri, al potere di persecuzione statale.
Per meglio dire, il consentire ai consociati di difendersi da soli ricorrendo alla legittima difesa lascerebbe sottintendere una forte sfiducia nella capacità repressiva dello Stato.
A sconvolgere parte dei cittadini, in sostanza, è la circostanza il singolo abbia dovuto difendersi autonomamente, sostituendosi al potere statale, che dovrebbe esercitarlo per il tramite dei poteri giurisdizionali e degli organi ausiliari. Sembrerebbe, in concreto, identificarsi quasi in un fallimento dello Stato nell’esercizio delle sue prerogative, tale per cui si affermerebbe l’opinione generale che se nulla può fare in concreto lo Stato è preferibile lasciar correre le malefatte e subire l’ingiustizia.
Di contro, vi è anche altra opinione volta nel senso di ritenere che non si possa non garantire ai singoli la possibilità di tutelarsi in caso di aggressioni repentine e nell’impossibilità di procedere accedendo a vie alternative che gli consenta di sottrarsi alle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare da esse.
I dibattiti si sono inaspriti notevolmente e diventano sempre più attuali in seguito all’entrata in vigore delle recenti riforme che hanno portato all’introduzione nel corpo dell’articolo 52 del codice penale italiano di alcuni nuovi commi che sono volti a disciplinare la peculiare figura della legittima difesa domiciliare.
Opinioni favorevoli e contrarie
Come detto, quindi, si fronteggiano sulla legittima difesa e su quella domiciliare in special modo opinioni favorevoli e contrarie.
Le prime si fondano, in sostanza, sull’idea che ai consociati deve essere garantita la facoltà di reagire qualora si trovino ad affrontare situazioni di pericolo attuale alla vita o ad uno qualsiasi degli altri diritti giuridicamente tutelati e non sia possibile, tuttavia, chiamare o, comunque, attendere l’intervento della forza pubblica. La repentinità dell’aggressione, l’effetto sorpresa e il rischio che una dilazione dell’intervento pubblico fanno sì che si ritiene necessitato concedere la facoltà alla vittima di un’aggressione di reagire, anche a rischio di mettere in pericolo o ledere in maniera proporzionata beni giuridici dell’aggressore.
Le seconde, invece, restano ancorate all’idea che il ricorso alla possibilità di farsi giustizia da sé è in contrasto con una riserva dell’esercizio del potere di tutelare i diritti di tutti i consociati solo in capo allo Stato.
Questioni etiche e sociali
A base delle opinioni contrarie al ricorso alla legittima difesa in maniera sempre più ampia e diffusa si pongono problemi etici, morali e sociali.
Non si può non comprendere, invero, come da un punto di vista morale o etico la reazione violenta, pur conseguendo ad un’aggressione palesemente ingiusta, potrebbe essere considerata riprovevole. Infatti, la reazione parimenti violenta e potenzialmente dannosa, anche per la vita e l’integrità fisica dell’aggressore, contrasterebbe con i principi della morale, in particolare quella cattolica, che è ancora ben radicata nel tessuto sociale dell’ordinamento italiano.
Inoltre, si deve sottolineare come dal ricorso alla legittima difesa, se non si osservino i relativi limiti in maniera ossequiosa, il rischio è quello di andare incontro ad uno scontro di ordine sociale sempre più diffuso.
Quelle appena delineate sono, quindi, le ragioni fondamentali che hanno sorretto l’introduzione di particolari limiti di applicazione particolarmente stringenti nonché di istituti quali quello dell’eccesso colposo.
FAQ sulla Legittima Difesa
Quando posso invocare la legittima difesa?
Quando il soggetto abbia commesso un reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta qualora la difesa sia proporzionale all’offesa.
Qualora ricorra il reato di violazione di domicilio il requisito della proporzionalità si presume se taluno fa ricorso a un’arma legittimamente detenuta o ad altro strumento idoneo per difendere l’incolumità o i beni propri o altrui se non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione.
È sempre necessario che ci sia una minaccia concreta?
No. Il riferimento è alla legittima difesa putativa, ossia il caso in cui vi sia stata un’errata percezione delle circostanze oggettive attinenti al pericolo attuale o all’aggressione ingiusta.
Si pensi al caso in cui il soggetto aggredito ritenga erroneamente di trovarsi di fronte ad un pericolo che, in realtà, non sussiste.
In tal caso, la scriminante in questione viene, comunque, applicata, se l’errore di valutazione sia giustificato alla luce di elementi oggettivi e che non sia stato determinato da colpa.
Se uso un'arma, sono sempre tutelato dalla legittima difesa?
La risposta al quesito è negativa.
Invero, il tema è molto controverso.
Tuttavia, la giurisprudenza è ormai orientata nel senso di ritenere che affinché a fronte dell’utilizzo di un’arma possa essere comunque riconosciuta la scriminante della legittima difesa occorre che il ricorso all’arma sia l’unica possibilità concretamente percorribile dal soggetto aggredito per difendersi dalla prospettazione del male ingiusto da parte dell’aggressore e che, in ogni caso, l’arma sia legittimamente detenuta.
Ciò sempre che ricorrano tutti i presupposti della legittima difesa.
Cosa succede se reagisco in modo sproporzionato?
Una reazione difensiva sproporzionata rispetto all’offesa ingiusta ricevuta è tale da implicare l’applicazione della normativa in tema di eccesso colposo, istituto disciplinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 e che ricorre, appunto, nel caso in cui il soggetto, nel commettere uno dei fatti delineati dalla causa di giustificazione, ne ecceda colposamente i limiti. In tal caso, saranno applicate le disposizioni in materia di delitto colposo, se il fatto compiuto è previsto dalla legge a titolo di delitto colposo.
Le regole cambiano se sono all'interno della mia abitazione?
Se la reazione difensiva si verifica all’interno della mia abitazione a fronte di un’aggressione attuata a seguito di comportamento altrui integrante la fattispecie di violazione di domicilio si applicano le particolari previsioni di cui all’articolo 52 comma secondo che disciplinano la figura della legittima difesa domiciliare, tale per cui il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa è presunto e volta a tutelare la propria o altrui incolumità ovvero beni propri o altrui se non vi sia la desistenza dell’aggressore.

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...