Legittima difesa e uso proporzionato della forza
Difendersi da un'intrusione è un diritto, ma con limiti. Scopri cosa dice la legge sull’uso proporzionato della forza in caso di aggressione.
Definizione di uso proporzionato della forza
Ai sensi e per gli effetti ella normativa penalistica vigente affinché la legittima difesa abbia efficacia scriminante, ossia effetto di rendere lecito un comportamento che altrimenti configurerebbe tutti gli elementi costitutivi di un reato, è necessario, tra l’altro, che l’azione (lesiva) difensiva sia proporzionata all’offesa.
Giuridicamente il concetto di proporzionalità evocato dalla normativa è tale da suscitare dubbi interpretativi, in quanto da tempo si discute se esso debba essere riferita a:
- i mezzi, ossia gli strumenti a disposizione del soggetto aggredito e quelli in concreto utilizzati;
- i beni giuridici coinvolti, dovendosi avere riguardo al bene minacciato e a quello leso mediante il comportamento difensivo;
- le offese, considerate in relazione ai beni su cui esse incidono (tesi attualmente maggioritaria);
- i beni e le offese, avendo riguardo a tutte le circostanze oggettive contingenti.
Differenza tra difesa legittima ed eccesso di difesa
Dal concetto di uso proporzionato della forza discende la distinzione tra legittima difesa e eccesso di difesa, disciplinato e meglio noto come eccesso colposo.
Si tratta dell’ipotesi in cui il soggetto aggredito ponga in essere una reazione difensiva che ecceda i limiti della proporzionalità rispetto all’aggressione attuale e concreta che gli si prospetta.
Se l’eccesso colposo discende da errore di valutazione del pericolo o dei mezzi di difesa e da un comportamento negligente, imprudente, imperito o violativo delle regole cautelari, il soggetto risponde solo se il fatto è previsto dalla legge anche come delitto colposo. In tal caso, l’errore è determinato da un convincimento non corretto dell’aggredito nella percezione dell’aggressore e/o nell’utilizzo dei mezzi di difesa.
Quando la legge consente l’uso della forza
La legge consente l’uso della forza come strumento di difesa allorquando:
- vi è pericolo concreto e attuale di un danno grave alla persona (sé o altri soggetti terzi);
- la reazione difensiva è proporzionata all’offesa arrecata all’aggressore nei termini già sopra esaminati.
La legittima difesa nel diritto italiano
Cosa prevede l’Articolo 52 del Codice Penale
L’articolo 52 del codice penale italiano esclude la punibilità del soggetto che, pur avendo posto in essere tutti gli elementi costitutivi di un fatto costituente reato, lo abbia fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale e concreto di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa.
Il secondo comma dell’articolo prevede delle disposizioni ad hoc per l’ipotesi in cui la reazione difensiva consegua alla commissione da parte del reo di un comportamento integrante violazione di domicilio e introduce una presunzione di proporzionalità per l’ipotesi in cui un soggetto legittimamente presente in uno qualsiasi dei luoghi indicati (i.e. abitazione, provata dimora, appartenenze, luoghi accessori) utilizzi un’arma legittimamente detenuta ovvero un diverso mezzo idoneo ad offendere con lo scopo di difendere la propria o altrui incolumità ovvero ancora beni o altrui se non vi sia desistenza da parte dell’agente e vi sia pericolo di aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica, peraltro, anche nell’ipotesi in cui il fatto di reato sia stato concretizzato in un qualsiasi ulteriore luogo in cui si eserciti un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Differenza tra difesa domiciliare e legittima difesa generica
Come si è avuto modo di intuire da quanto affermato al sottoparagrafo precedente la legittima difesa domiciliare si differenzia dalla legittima difesa generica, innanzitutto, per quanto attiene al luogo di commissione del reato, nel primo caso conseguendo all’indebita violazione del proprio domicilio.
La legittima difesa domiciliare si delinea, quindi, come figura speciale rispetto a quella della legittima difesa comune, prevedendo l’elemento specializzante del carattere violento della violazione di domicilio sanzionata ex art. 614 comma 4 del codice penale.
Inoltre, la legittima difesa domiciliare è sicuramente più favorevole rispetto a quella comune per il reo, dal momento che essa, ricorrendo i presupposti dettati dalla legge, è applicabile sempre e comunque. Quindi, dall’impostazione normativa sembrerebbe non potersi applicare alla scriminante della legittima difesa domiciliare l’istituto dell’eccesso colposo di difesa di cui si è già fatto cenno poco sopra.
Requisiti per la legittimità dell’uso della forza
Dalla disposizione normativa di riferimento si ricava che requisiti posti dalla legge al fine di considerare legittimo l’uso della forza sono identificati nei seguenti:
- la situazione aggressiva prospettata da un altro soggetto;
- la sussistenza di un pericolo attuale che non sia stato volontariamente causato o provocato dall’aggredito;
- la reazione difensiva proporzionata all’offesa subita: in merito al requisito in questione si veda quanto già puntualmente preciserà nei paragrafi successivi.
Quando l’uso della forza è giustificato?
Proporzionalità tra minaccia e reazione
Richiamato sul punto quanto già premesso nella parte introduttiva della presente trattazione in merito agli elementi tra i quali deve sussistere in concreto il requisito della proporzionalità, deve aggiungersi quanto segue.
Per la tesi nettamente prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza il requisito della proporzionalità deve essere valutato con un giudizio definito ex ante, ossia mettendo a confronto le offese che il soggetto aggredito poteva ragionevolmente temere al momento dell’aggressione con quelle da lui provocate al suo aggressore. Ne consegue che il giudizio comparativo deve necessariamente essere di tipo relativistico.
In linea generale, deve aggiungersi che la reazione difensiva deve poi necessariamente dirigersi contro l’aggressore e non contro altri.
Come si è già avuto modo di analizzare in precedenza, peraltro, il requisito della proporzionalità è considerato presunto nell’ipotesi descritta dal capoverso dell’articolo 52 del codice penale di legittima difesa cosiddetta domiciliare.
Il concetto di pericolo attuale e imminente
Affinché possa dirsi applicabile la scriminante della legittima difesa non è indispensabile che la situazione aggressiva si sia interamente realizzata, essendo sufficiente che si prospetti il pericolo di una sua realizzazione, in termini di elevata probabilità di realizzazione dell’evento.
Deve, tuttavia, trattandosi di un pericolo attuale, ossia un pericolo imminente o, comunque, persistente.
Si ritiene imminente il pericolo che incombe al momento del fatto, dovendosi opinare nel senso che possa ritenersi tale qualora il fatto di reato cui si reagisce sia quantomeno tentato. Si esclude, invece, che sia sufficiente che il danno sia semplicemente minacciato, ossia verbalmente preannunciato alla vittima o solo temuto da quest’ultima.
Il pericolo si considera, inoltre, persistente nei casi in cui l’aggressione sia già iniziata, ma non ancora conclusa e tale da rendere necessitata una reazione al fine di prevenire l’ulteriore protrazione nel tempo dei suoi effetti dannosi.
Differenza tra autodifesa e reazione sproporzionata
Sussiste evidentemente una differenza ben marcata tra il riconosciuto diritto di difendersi e il ricorso a una reazione sproporzionata.
Considerato che l’ordinamento giuridico italiano ripudia il ricorso alla forza non legislativamente autorizzato, sussiste una sostanziale differenza tra il soggetto che per difendersi di fronte ad un’aggressione attui un comportamento lesivo quale nella misura sufficiente al fine di arginare il pericolo di un danno grave a sé o ad altri e quello che, al contrario, vedendosi aggredire, reagisca in modo sconsiderato ed eccessivo, tale da attuare un comportamento che si palesi più come una vendetta seppur attuata nell’immediatezza del fatto.
Solo nel primo caso la reazione scriminerà il fatto commesso e, altrimenti, concretizzante fattispecie di reato punibile.
Cosa si intende per eccesso colposo di legittima difesa?
Quando la difesa diventa reato
Le cause di giustificazione, tra le quali rientra la legittima difesa, concorrono a delineare i limiti entro i quali una fattispecie conforme alla fattispecie incriminatrice viene considerata lecita dall’ordinamento.
La prospettiva di un bilanciamento degli interessi coinvolti impone l’individuazione di limiti entro i quali può considerarsi non dannoso il sacrificio di un interesse rispetto all’altro, con la conseguenza che se i limiti imposti dalla disposizione legislativa vengono travalicati il fatto diviene obiettivamente antigiuridico. La valutazione dell’ordinamento si sposta verso la consapevolezza, dovendo accertare la rimproverabilità o meno all’agente del superamento dei limiti scriminanti.
Viene in considerazione, quindi, l’istituto dell’eccesso colposo.
Conseguenze legali dell’eccesso colposo
La conseguenza prevista dalla legge (cfr. articolo 55 del codice penale italiano) per il caso in cui si verifichi un’ipotesi di eccesso colposo nella commissione del fatto concretizzante la scriminante della legittima difesa è quella secondo cui si dovrà applicare la normativa in materia di reati colposi nella denegata e non creduta ipotesi in cui il fatto commesso sia previsto dalla legge come delitto colposo, ossia commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Esempi di sentenze in casi di eccesso di difesa
La giurisprudenza ha dovuto spesso affrontare questioni concrete in cui sembrava profilarsi l’istituto dell’eccesso di difesa per verificarne l’effettiva sussistenza al caso concreto.
A titolo meramente esemplificativo la Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando, ha statuito nel senso di escludere la sussistenza della legittima difesa e, quindi, dell’eccesso colposo (la cui applicabilità discende strettamente dalla prima) nella reazione violenta di poliziotti contro un ubriaco, che aveva oltrepassato i tornelli di accesso alla metropolitana senza obliterare il biglietto e persistendo, nonostante l’intimazione all’alt, nel tentativo di entrare in metropolitana senza titolo di viaggio valido.
La Corte di Cassazione è, quindi, giunta a ritenere che il comportamento violento e scomposto di un soggetto ubriaco non poteva assolutamente legittimare la reazione di addirittura tre persone.
Uso di armi e strumenti di difesa in caso di intrusione
Nell’eventualità in cui occorra difendersi in maniera legittima a fronte di un’intrusione di un soggetto non autorizzato la legge in materia di legittima difesa è strutturata in maniera tale da consentire il ricorso alla violenza e all’utilizzo di armi.
Tra gli strumenti di autodifesa cui è possibile fare ricorso si annoverano attualmente anche le armi da fuoco e gli ulteriori strumenti di più recente diffusione.
Possesso e utilizzo legale di armi da fuoco
Per quanto attiene, in particolare, all’utilizzo delle armi da fuoco al fine di concretizzare la scriminante della legittima difesa è opportuno precisare che è, innanzitutto, necessario che le armi da fuoco siano legittimamente detenute.
Ciò significa in sostanza che le armi presenti presso l’abitazione siano state regolarmente registrate e dichiarate e che il detentore sia in possesso di un regolare porto d’armi, rilasciato in seguito alla verifica da parte della competente autorità di tutti i presupposti richiesti dalla legge a seguito della domanda formulata dal richiedente.
Si richiede, inoltre, che il soggetto aggredito non disponga di ulteriori mezzi alternativi di reazione, essendo, comunque, i predetti strumenti potenzialmente mortali.
Altri strumenti di autodifesa: spray al peperoncino, taser
Tra gli altri strumenti di autodifesa di recente sempre maggiore diffusione si ricorda l’utilizzo di spray urticanti quale quello al peperoncino, che, essendo in grado di provocare reazioni cutanee anche di rilevante importanza, sono idonei a disturbare e magari anche interrompere l’azione dell’aggressore, distogliendolo definitivamente dall’impresa intrapresa. Per quanto fastidiosi, peraltro, tali spray non sono di norma tali da provocare reazioni gravi o, comunque, non risolvibili.
Secondo la parte preponderante della dottrina il ricorso all’utilizzo del taser elettrico sarebbe, ricorrendo i presupporti della scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p., da considerarsi idoneo ad escludere la penale responsabilità. Ciò, tuttavia, a condizione che il soggetto detenga legalmente lo strumento, che deve considerarsi a tutti gli effetti arma propria.
Limiti legali all’uso delle armi in ambito domestico
- il pericolo attuale di un danno grave alla persona;
- l’aggressione da parte di un soggetto intruso;
- la mancanza di alternative possibili agevolmente percorribili.
Quali sono le alternative alla forza fisica?
Ci si chiede in che termini il soggetto aggredito possa reagire all’aggressione senza fare ricorso alla forza fisica.
Tecniche di dissuasione e segnalazione
Innanzitutto, il soggetto aggredito può fare ricorso a tecniche e strumentazioni, anche elettriche o elettroniche e comandate a distanza tale da fungere da dissuasori e segnalazioni di presenza.
Il caso emblematico è quello dei c.d. sistemi perimetrali, collocati in prossimità delle pareti esterne delle abitazioni e tali che, al passaggio di un qualsiasi soggetto, ne rilevino la presenza ed emettano un suono tale da segnarne la presenza, magari inviando notifica al proprietario dell’abitazione, in modo che questi possa decidere di conseguenza come comportarsi e se intervenire contattando le forze dell’ordine per un pronto intervento.
Sistemi di sicurezza passiva: allarmi, telecamere, blindature
Ancora, può essere utile il ricorso a quei sistemi di sicurezza che siano utili ad escludere accessi indesiderati.
Si pensi, innanzitutto, ai sistemi di allarme, che all’atto di accesso da parte di terze persone non autorizzate emettono un segnale, eventualmente anche sonoro, e che di norma risultano collegati direttamente con le forze dell’ordine, con la conseguenza che, ove non prontamente disattivati, queste possano intervenire e bloccare l’intrusione.
Parimenti utile, specialmente se collegato allo strumento appena descritto, è il ricorso a un sistema di telecamere, che consenta di monitorare i punti critici di accesso all’abitazione e tali da registrare eventuali presenze anche a fini identificativi nell’ipotesi in cui si intenda presentare appositamente denuncia in caso venga commesso reato (es. violazione di domicilio, furto, danneggiamento e simili).
Infine, l’accesso abusivo alla propria abitazione può essere ostacolato attraverso l’installazione ai diversi punti di accesso di porte e finestre blindate.
Il ruolo delle forze dell’ordine in caso di intrusione
Fondamentale sul punto è il ruolo riconosciuto all’intervento delle forze dell’ordine in caso di accesso non autorizzato ad abitazioni altrui.
Ricevuta la segnalazione, anche tramite le notifiche inviate dai sistemi descritti ai sottoparagrafi precedenti, le forze dell’ordine possono, infatti, recarsi presso il luogo collegato alla segnalazione e, ove possibile, intervenire evitando l’effrazione e l’intrusione da parte di terzi.
Inoltre, nella denegata ipotesi in cui le forze dell’ordine colgano i soggetti sul fatto potranno procedere all’arresto in flagranza di reato, cui conseguirà l’avvio su richiesta del Pubblico Ministero di un processo per direttissima.
Conseguenze legali in caso di lesioni o morte dell’intruso
Sembra a questo punto della trattazione opportuno domandarsi a quali conseguenze dal punto di vista legale vada incontro il proprietario dell’abitazione che al fine di difendersi dall’aggressione di un altro soggetto faccia ricorso all’uso della forza e, in conseguenza di essa, cagioni lesioni, indipendentemente dall’entità delle stesse, o la morte dell’intruso.
Differenza tra omicidio per legittima difesa e omicidio colposo
Distinzione fondamentale da tenere in considerazione è, in questo contesto, quella tra omicidio provocato per legittima difesa e omicidio colposo.
In particolare, si vuole evidenziare come l’omicidio provocato per legittima difesa sia tale da caratterizzarsi come un vero e proprio omicidio doloso, in quanto è evidente come l’omicidio può dirsi previsto e voluto come conseguenza della propria azione da parte dell’agente, quantomeno a titolo di dolo eventuale tale per cui l’evento morte dell’intruso pur non essendo desiderato quale conseguenza immediata e diretta della propria reazione è, comunque, accettato in termini di probabilità quale evento che potrebbe verificarsi e si agisca anche a costo che si verifichi. Ciò che caratterizza la situazione è l’esclusione della punibilità dell’agente che abbia commesso il fatto per difendere sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona e, quindi, per legittima difesa.
Il fatto diviene lecito in considerazione della situazione di pericolo che giustifica il ricorso alla forza.
Diversa è l’ipotesi dell’omicidio colposo, ossia dell’omicidio che sia stato commesso dall’agente con colpa, ossia a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Quando si può essere assolti per eccesso di difesa
La disciplina dell’eccesso colposo di difesa prevede che se nel commettere il fatto in costanza di taluna delle scriminanti previste dal codice penale il soggetto ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge per l’applicazione della disciplina di riferimento si farà applicazione delle disposizioni in materia di delitti colposi qualora la fattispecie di reato sia prevista dalla legge anche come colposa.
Da quanto si è appena detto emerge come al fine di essere assolti anche in caso di fatto commesso in caso eccesso di difesa è necessario che il reato non sia previsto dal codice penale italiano anche come delitto colposo.
Casi di cronaca e giurisprudenza in materia
Caso pratico recentissimo balzato alla cronaca è quello del soggetto che, avendo rilevato un accesso illecito da parte di soggetto non autorizzato alla propria abitazione, abbia sparato all’intruso cagionandone la morte.
L’agente, in tal caso, è stato assolto, in quanto per difendere un bene giuridico di rilevante importanza non aveva una modalità di azione meno lesiva.
Domande frequenti sull’uso proporzionato della forza
Risposte ai dubbi più comuni
- Quando posso usare la forza contro un intruso?
L’uso della forza nei confronti di un soggetto intruso è possibile quando:
- l’intruso ponga in essere un comportamento aggressivo;
- vi sia la necessità di difendere l’incolumità propria o altrui ovvero il pericolo di aggressione ai beni propri o altrui se non vi sia desistenza volontaria.
- La legittima difesa copre l’uso di armi da fuoco?
L’impostazione legislativa attuale è volta nel senso di considerare che il ricorso all’utilizzo di armi da fuoco sia compatibile con la disciplina della legittima difesa solo ed esclusivamente nel caso in cui il soggetto aggredito non abbia a disposizione mezzi diversi per difendersi e l’aggressione sia di entità tale da prospettare un pericolo serio per la vita o l’incolumità fisica propria o di altri.
- Cosa succede se ferisco un ladro in casa mia?
Il comportamento posto in essere è ritenuto scriminato e, quindi, legittimo e non punibile se sia stato commesso con il fine precipuo di difendere l’incolumità fisica propria o altrui (si devono intendere ricomprese l’ipotesi in cui è messa in pericolo la vita oltre che l’integrità fisica dei soggetti aggrediti) ovvero i beni propri o altrui se non vi sia desistenza volontaria da parte dell’aggressore e sussista il pericolo (concreto e attuale) di aggressione.
- Qual è la differenza tra difesa legittima ed eccesso colposo?
La figura dell’eccesso colposo di verifica nell’ipotesi in cui il soggetto aggredito ponga in essere una reazione difensiva che ecceda i limiti della proporzionalità rispetto all’aggressione attuale e concreta che gli si prospetta.
Può discendere da un errore di valutazione del pericolo o dei mezzi di difesa e da un comportamento negligente, imprudente, imperito o violativo delle regole cautelari. In tal caso, il soggetto risponde solo se il fatto è previsto dalla legge anche come delitto colposo, essendo l’errore determinato da un convincimento non corretto dell’aggredito nella percezione dell’aggressore e/o nell’utilizzo dei mezzi di difesa.
- Posso essere denunciato per difendermi da un’aggressione?
Ebbene può ben essere possibile che, a fronte del comportamento difensivo che sia tale da provocare un effetto lesivo nei confronti di un aggressore solo per difendermi dall’aggressione da lui perpetrata, l’aggressore decida di denunciarmi. Tuttavia, a seguito dell’instaurazione di un eventuale giudizio di merito il giudice concluderà nel senso dell’assoluzione, in quanto il fatto non costituisce reato, difettando il requisito dell’antigiuridicità del comportamento.

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...