Le misure previste dalla L. n.3/2019
Vediamo nel dettaglio la Legge Spazzacorrotti e i suoi effetti sull’ordinamento penitenziario.
- La L. n.3/2019 in generale
- La legge nel dettaglio
- Gli effetti sull’ordinamento penitenziario
- Fonti Normative
1. La L. n.3/2019 in generale
La legge Spazzacorrotti consta, di un unico articolo composto di 30 commi e come vedremo tra poco, reca “misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
La legge in esame, affronta, in primo luogo il fenomeno corruttivo, più in generale, si occupa dell’azione di contrasto ai reati contro la P.a.; la seconda parte del provvedimento, reca disposizioni volte a consolidare la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici, con particolare attenzione alle erogazioni eseguite in loro favore e ancora, alle candidature presentate in sede di consultazioni elettorali.
La novità più importante del provvedimento è senza dubbio in materia di prescrizione, quest’ultima viene sospesa dopo la sentenza di primo grado in caso di condanna o assoluzione. Vengono inoltre modificati gli art. 158, 159 e 160 c.p. e inoltre, il ricorso della prescrizione della data di condanna viene sospeso fino alla data di esecutività della sentenza che definirà il giudizio oppure fino alla data di irrevocabilità del citato decreto.
Le nuove norme sono entrate in vigore il 31 Gennaio 2019 ad eccezione della parte inerente la prescrizione la quale è entrata in vigore il 1° Gennaio c.a.
2. La legge nel dettaglio
Dopo un primo commento della legge, seppur generico, passiamo ad analizzare nel dettaglio i cambiamenti avvenuti e sopra citati. Il rafforzamento del contrasto dei reati contro la P.a. si articola in una serie di misure volte ad acutizzare sia le pene principali sia sulle pene accessorie per i reati di corruzione, di modo che le indagini preliminari risultino più efficaci.
Come detto vi è un vero e proprio cambiamento in materia di pene accessorie, difatti si può già citare il c.d. “Daspo a vita per i corrotti” in quanto, l’incapacità di contrattare con la P.a. e l’interdizione dai pubblici uffici divengono perpetue in caso di condanna superiore ai due anni.
È doveroso precisare che la riabilitazione non può produrre effetti sulle pene accessorie perpetue; infine, si ha l’introduzione dell’incapacità di contrattare con la P.a. come misura interdittiva applicata all’imputato prima della condanna.
Aumentano altresì le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., per il primo caso si arriva ad una fascia edittale (c.d. limite massimo e minimo della pena espresso dalla norma penale) 3-8 anni, nel secondo caso la reclusione prevista sarà dai 2 ai 5 anni e la multa avrà un valore di euro 1000 fino a euro 3000.
È abrogato, invece, il millantato credito art. 346 c.p. come fattispecie autonoma di reato e la relativa condotta è inserita nell’art. 346-bis "Traffico di ingluenze illecite" .
Viceversa divengono perseguibili d’ufficio i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, rispettivamente art. 2635 c.c. e art. 2635-bis c.c. .
Aumenta anche la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili ex Dlgs 231/2001 . Vengono inoltre modificati gli artt. 9 e 10 del c.p. (delitto comune del cittadino all'estero , delitto comune dello straniero all'estero), così da prevedere la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri escludendo la necessità di richiesta del Ministero di Giustizia e in assenza di denuncia di parte. Con la l. Spazzacorrotti si va anche ad estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la Pubblica amministrazione. Precisiamo, inoltre, che nei procedimenti per reati contro la Pubblica amministrazione è sempre consentito l’utilizzo delle intercettazioni.
3. Gli effetti sull’ordinamento penitenziario
Particolare attenzione necessitano le modifiche avvenute in tema di ordinamento penitenziario; con la modifica dell’ art.4-bis dell’ordinamento penitenziario (divieto di concessioni dei benifici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) si è stabilito che misure quali:
- affidamento in prova ai servizi sociali,
- semilibertà,
- detenzione domiciliare (c.d. misure alternative al carcere)
- e ancora, i permessi premio o l’assegnazione di un lavoro al di fuori del carcere,
possono essere concesse ai condannati per reati di corruzione in atti giudiziari, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità e peculato, solo se collaborano efficacemente con la giustizia.
Per completezza si rinvia all’art. 322 c.p. istigazione alla corruzione e all’art.314 c.p. peculato . A tal proposito però, occorre citare le sentenze 25212/19 e 48499/19, con le quali la Cassazione ha chiarito che gli ordini di sospensione dell’esecuzione della pena emessi prima dell’entrata in vigore della l. Spazzacorrotti non possono essere revocati; per la Cassazione “la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione”.
Riguardo la retroattività delle limitazioni ai benefici premiali ai fatti di corruzione a commessi prima dell’entrata in vigore della legge esaminata in questa sede, la Corte Costituzionale si pronuncerà con delle udienze fissate per febbraio c.a.
4. Fonti Normative
Legge: n.3/2019
Codice penale: artt. 9, 10, 158, 159, 160, 314, 318, 322 e 346
Codice civile: artt. 2635 e 2635-bis
Decreto Legislativo: ex dgls 231/2001
Sentenze: Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 25212/19
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 48499/19
Dott.ssa Ilaria Mancini
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