Cosa sono le misure precautelari e a cosa servono
Cosa sono le misure precautelari, a cosa servono e qual è la loro disciplina?
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- Le misure precautelari: come funzionano in Italia
- Arresto e fermo di polizia giudiziaria
- Differenza tra fermo e arresto
- Il procedimento dopo l'applicazione delle misure precautelari: le competenze della polizia giudiziaria
- Il procedimento dopo l'applicazione delle misure precautelari: le competenze del Pubblico Ministero
- L'udienza di convalida
1. Le misure precautelari: come funzionano in Italia.
Le misure precautelari, in Italia, sono sostanzialmente due: l'arresto ed il fermo. Esse costituiscono una deroga alla regola generale per cui è solo l'autorità giudiziaria (e, nello specifico il Giudicie) ad adottare provvedimenti idonei a limitare la libertà personale delle persone: ed infatti, quando vi siano le condizioni previste dalla legge, anche la polizia giudiziaria ed il Pubblico Ministero, con l'arresto ed il fermo, possono limitare la libertà dei soggetti che si presume abbiano commesso un reato.
Esse sono dette precautelari proprio perché precedono le possibili misure cautelari che saranno poi adottate dal giudice, eventualmente, laddove ne ricorrano i presupposti.
2. Arresto e fermo di polizia giudiziaria.
L'arresto è una misura adottata dal P.M. e dalla polizia giudiziaria con la quale una persona viene privata della libertà personale, solitamente, nella flagranza del reato, vale a dire quando si è colti nell'atto del compimento del reato. Gli scopi di questo istituto sono molteplici, ma, per ciò che ci interessa, esso serve a garantire il fine della difesa sociale e dell'ordine pubblico, oltre ad essere utile alla prevenzione di ulteriori reati da parte dell'arrestato.
Vi sono poi dei casi in cui l'arresto è consentito anche al di fuori della flagranza del reato. Tra le varie ipotesi, possiamo annoverare le seguenti:
- arresto dello straniero che non osserva il provvedimento di espulsione;
- arresto straniero sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nell'attesa del provvedimento di espulsione;
- arresto nelle ipotesi di evasione
Il fermo di polizia giudiziaria, invece, è una misura che può essere adottata quando una persona è fortemente indiziata di un delitto ma non ricorrano i presupposti né della flagranza né della quasi flagranza.
Essa è una misura che può adottare sia il P.M. che la polizia giudiziaria (quando il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini).
Affinché possa considerarsi legittimo adottare la misura del fermo, devono essere rispettate alcune condizioni:
- il reato per cui si procede è un delitto per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni; oppure un delitto che concerna armi da guerra;
- devono poi esserci gravi indizi di colpevolezza;
- deve sussistere, infine, specifici elementi dai quali si desuma un concreto pericolo di fuga.
3. Differenza tra fermo e arresto
L’arresto in flagranza di reato e il fermo di indiziato di delitto sono entrambe misure precautelari, anche se si basano su diversi presupposti. Come già esposto, per l’arresto occorre la flagranza di reato (o quasi flagranza), mentre per il fermo sono necessari i gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di fuga. Per l’arresto in flagranza di reato procede direttamente la polizia giudiziaria, mentre il fermo viene disposto dal magistrato del Pubblico Ministero e, solo eccezionalmente, viene eseguito d’ufficio dalla polizia.
4. Il procedimento dopo l'applicazione delle misure precautelari: le competenze della polizia giudiziaria.
Una volta eseguito l'arresto o il fermo, la legge prevede diversi adempimenti che la polizia giudiziaria deve compiere affinché le misure possano essere convalidate.
Nello specifico, la polizia giudiziaria dovrà:
- dare immediata notizia, anche telefonica e senza formalità al PM del luogo dove è avvenuta l'esecuzione dell'arresto o del fermo;
- avvisare l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e, se questi non ce l'ha, dovrà provvedere alla nomina di un difensore di ufficio;
- il difensore di fiducia deve essere informato immediatamente dell'arresto o del fermo;
- dare informazioni del fermo o dell'arresto ai familiari del fermato/arrestato, se costui accetta che tali informazioni siano rese;
- mettere l'arrestato o il fermato immediatamente a disposizione del pubblico ministero e, comunque, non oltre le 24 ore;
5. Il procedimento dopo l'applicazione delle misure precautelari: le competenze del Pubblico Ministero.
Ricevuta notizia dell'arresto o del fermo, il PM dovrà formalizzare, eventualmente ne ricorressero presupposti e necessità, l'interrogatorio e la richiesta di convalida (laddove l'arrestato/fermato non debba essere liberato).
Se decide di interrogare l'arrestato o il fermato, il PM dovrà farne dare immediato avviso al difensore e dovrà poi fare tutti gli avvisi dettati dall'art. 64 c.p.p.
La richiesta di convalida dell'arresto dovrà avvenire, perentoriamente, non oltre le 48 dall'arresto o dal fermo.
6. L'udienza di convalida
Se il Pubblico Ministero chiede la convalida del fermo o dell'arresto, il Giudice dovrà fissare l'udienza al più presto e, comunque, entro le 48 ore successive alla richiesta del PM. Ed infatti, qualora dovesse trascorrere più tempo di quello disposto dalla legge, l'arresto e il fermo cessano di avere efficacia.
All'udienza di convalida il giudice verificherà se sono stati rispettate le condizioni ed i termini per la legittimità del fermo e dell'arresto: se così non fosse, non convaliderà.
Giuseppe Di Palo
Fonti normative
Da art. 379 a 390 c.p.p.
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