La Responsabilità Veterinaria
Come tutti gli operatori del settore sanitario, anche il medico veterinario è responsabile per il suo operato.
- La responsabilità civile del veterinario
Quali danni possono essere risarciti? - Cosa succede se il veterinario commette un reato?
- Fonti normative
1. La responsabilità civile del veterinario
Sempre più persone oggi, per svariate ragioni, possiedono un animale da compagnia, con cui inevitabilmente si crea un legame affettivo. Gli animali, tuttavia, oltre che di affetto, necessitano anche di attenzioni e cure continue, tra cui bisogna ricomprendere le visite ed eventualmente le operazioni del veterinario. Non sempre, però, il veterinario opera secondo la dovuta diligenza e a volte, al pari del medico, può incorrere in errori: l’errore del veterinario, tuttavia, non può non determinare conseguenze solo perché si tratta di un animale e non di una persona. Con ciò non si vuole assolutamente “personificare” l’animale, ma dare semplicemente valore al rapporto che lega la persona al proprio animale da compagnia.
Per queste ragioni oggi la giurisprudenza ammette pacificamente la sussistenza di una responsabilità civile in capo al veterinario, responsabilità che ha natura contrattuale, dal momento che, pur in mancanza di un vero e proprio accordo scritto, si crea comunque tra le parti un rapporto di fiducia il quale può essere qualificato come contrattuale anche se privo della forma scritta. Si tratta infatti di uno di quei contratti che non necessita di tale forma, ben potendo essere concluso verbalmente.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il proprietario dell’animale, il quale ritenga che il veterinario non abbia adempiuto correttamente ai propri doveri contrattuali, dovrà semplicemente dimostrare che l’animale ha subìto un danno in conseguenza dell’intervento del veterinario, mentre spetterà a quest’ultimo provare di aver agito correttamente e di non aver alcuna colpa. Al pari del medico, infatti, il veterinario dovrà operare secondo la dovuta diligenza professionale e laddove si trovi di fronte a situazioni caratterizzate da problematiche tecniche di particolare difficoltà risponderà solo nel caso di dolo o colpa grave. Se quindi la colpa non è grave, ma al contrario può parlarsi di colpa lieve ed il medico veterinario deve fronteggiare un caso particolarmente difficile dal punto di vista tecnico, egli non incorrerà in alcuna responsabilità.
1.1 Quali danni possono essere risarciti?
Inquadrata la natura della responsabilità del veterinario, cerchiamo ora di capire quali danni possono essere risarciti al padrone dell’animale il quale ritenga che il veterinario non abbia correttamente operato.
La domanda di risarcimento potrà innanzi tutto avere ad oggetto i danni patrimoniali, vale a dire i danni che riguardino la sfera economica del soggetto. Tali danni comprenderanno sia l’eventuale valore dell’animale, qualora si tratti ad esempio di animale di razza, sia le spese eventualmente sostenute per le cure dello stesso in conseguenza del cattivo operato del veterinario. Si pensi ad esempio al caso in cui l’animale contragga un’infezione proprio a causa dell’operazione effettuata dal veterinario, il quale non abbia effettuato l’intervento secondo la dovuta diligenza: il padrone dell’animale dovrà acquistare dei medicinali al fine di rimediare all’infezione conseguente all’intervento chirurgico effettuato dal veterinario. Il compenso di quest’ultimo, invece, non sarà rimborsabile, in quanto scopo del risarcimento del danno è quello di consentire al danneggiato di ritrovarsi nella medesima situazione in cui sarebbe stato se il danno non si fosse mai verificato: se il veterinario avesse operato correttamente, infatti, se pur vero che l’animale non avrebbe riportato alcuna infezione, al medico sarebbe in ogni caso spettato il dovuto compenso.
Non solo, ma al padrone dell’animale potrà essere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti, laddove sia dimostrata l’esistenza degli stessi. Un soggetto potrà quindi domandare il risarcimento di quei danni che non riguardano la sua sfera economica – come quelli patrimoniali prima esaminati –, bensì la sua sfera personale o emotiva. Si pensi al caso del cane-guida per ciechi, ove è evidente che la perdita dell’animale può rappresentare per il soggetto una sofferenza ed un disagio maggiore rispetto a quello che può subire un altro soggetto per la perdita del proprio animale da compagnia.
2. Cosa succede se il veterinario commette un reato?
Nel caso in cui invece il comportamento del veterinario integri un reato, egli potrà incorrere nella relativa responsabilità penale a seconda dell’illecito commesso.
Laddove egli operi all’interno di una struttura pubblica, inoltre, potendo essere qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, potrà ad esempio rispondere di quei reati che siano imputabili a tali soggetti. Si può fare l’esempio del veterinario di un’azienda sanitaria pubblica che debba compiere alcuni controlli sugli animali – in ipotesi, sugli animali da allevamento, destinati poi alla vendita – e rifiuti senza alcun motivo di compiere i suddetti controlli: laddove ne ricorrano tutti gli estremi, la sua condotta potrebbe integrare il reato di rifiuto od omissione di atti d’ufficio.
Nel caso in cui il veterinario non possa essere invece qualificato quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma sia un libero professionista operante nel settore privato – vale a dire le classiche cliniche veterinarie ove ci si reca più spesso quando si possiede un animale da compagnia –, anche in questo caso potrà incorrere in responsabilità penale, ponendo in essere una tipologia differente di reati rispetto a quelli prima menzionati. Tra quelli più conosciuti può richiamarsi il reato di maltrattamento di animali, espressamente disciplinato dal legislatore ed addebitabile a chiunque – quindi non solo al veterinario – cagioni una lesione ad un animale «per crudeltà o senza necessità»: si tratta quindi di un comportamento doloso, particolarmente grave e capace di infliggere inutili sofferenze agli animali. Si ricorda comunque che tale reato è addebitabile a chiunque ponga in essere questo tipo di comportamento, non essendo riservato dal legislatore alla sola categoria dei medici veterinari.
Fonti normative:
- Codice civile: artt. 1176, co. 2 e 2236
- Codice penale: artt. 328 e 544-ter
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