Le principali differenze tra ingiuria, diffamazione e calunnia
Vediamo quali sono le principali differenze tra ingiuria, diffamazione e calunnia, quando denunciare e cosa fare se calunniati.
- Principali differenze tra ingiuria, diffamazione e calunnia
- Differenza tra querela e denuncia: quando denunciare per calunnia
- Cosa fare se calunniati
- Fonti normative
1. Principali differenze tra ingiuria, diffamazione e calunnia
Per poter identificare le tre fattispecie in analisi, va posta l’attenzione sulle principali caratteristiche che le differenziano. Nell’addentrarci nella casistica occorre citare l’ex art. 594 c.p. secondo il quale commette ingiuria chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, fino all’anno 2016 -anno in cui l’ingiuria fu depenalizzata- ciò comportava la reclusione fino a sei mesi viceversa una multa fino a euro 516. Ad oggi è prevista il solo pagamento di pena pecuniaria a partire da euro 100,00.
Si parla, invece, di delitto di diffamazione per colui che offende l’altrui reputazione, comunicando con più persone. Per tale fattispecie si è puniti con reclusione fino ad un anno ovvero con multa fino ad euro 1032. Sono richiamate dall’art. 595 c.p. delle ipotesi aggravate, secondo le quali, la reclusione può essere superiore ai 3 anni o raggiungere la cifra di euro 2065. Particolare attenzione deve essere posta sulla sentenza del 8/04/2013 n. 116 del Tribunale di Varese, Ufficio GIP, secondo la quale si parla di diffamazione aggravata nei casi in cui la diffamazione viene perpetrata tramite blog .
Necessita di un’ulteriore distinzione e di particolare attenzione, il delitto di calunnia; secondo l’articolo 368 c.p., tale reato si consuma quando, taluno, con denuncia o querela, incolpa di un reato una persona che sa essere innocente ovvero fa ricadere le tracce di un reato su una persona “de quo” innocente. Secondo il citato articolo 368 c.p., la pena è di reclusione calcolata dai 2 ai 6 anni e sino ai 20 anni di reclusione per i casi aggravati. Per completezza si rinvia all’articolo 369 c.p. Autocalunnia.
2. Differenza tra querela e denuncia: quando denunciare per calunnia
Per rendere più chiari i concetti esaminati si deve porre l’attenzione su cosa si intende per querela e così facendo distinguerla dalla denuncia.
Le due infatti vengono spesso confuse, vediamo dunque quali sono le caratteristiche che le contraddistinguono:
- la querela è l’atto con il quale il querelante (colui che accusa) comunica all’autorità giudiziaria di essere stato vittima di uno o pi reati. La particolarità della querela risiede nella condizione di procedibilità dell’azione penale. Secondo l’appena citata condizione di procedibilità per determinati reati, la perseguibilità dell’illecito è subordinata alla volontà da parte della vittima o di altri soggetti – Art. 336 e 340 c.p.p. Tale caratteristica risulta essere la differenza sostanziale tra querela e denuncia;
- quest’ultima, infatti, non è a condizione di procedibilità, anche se anch’essa svolta la funzione di informare l’autorità giudiziaria. Da qui va specificato che, la calunnia, rientra nei reati perseguibili di ufficio. La perseguibilità di ufficio di un reato sta a significare che per la loro perseguibilità penale non si necessita dell’istanza di punizione (la quale caratterizza la querela) e che quindi una volta presentata, il procedimento proseguirà indipendentemente dalla volontà, art. 333 c.p.p.
3. Cosa fare se calunniati
Dopo aver analizzato le varie tematiche e aver chiarito quelli che solitamente sono i punti di più difficile comprensione, vediamo come agire quando si viene calunniati.
Se si è stati falsamente accusati, occorrerà presentare una denuncia alle autorità competenti indicando per quali motivi, l’accusa, va considerata falsa e i motivi per i quali il calunniatore abbia agito dolosamente. Non è sufficiente, quindi, che il calunniato proclami la sua innocenza; poiché, senza il supporto di altri elementi (prove) si procederà, molto probabilmente, all’archiviazione della caso in questione.
In breve, la persona falsamente accusata dovrà fornire agli inquirenti delle indicazioni utili ai fini delle indagini e che confermino quanto la sua versione dei fatti.
Ulteriore puntualizzazione va fatta sui tempi di verifica posti in atto dalle Forze dell’ordine; quest’ultime sotto la guida del Pubblico Ministero, devono verificare se il reato esista o meno e se il calunniatore avesse o meno l’intenzione di attribuire falsità col fine di danneggiare il calunniato.
Tali indagini, hanno una durata di 6 mesi, prolungabili nei casi in cui sussistano particolari circostanze.
Fonti normative
Codice Penale: articoli 368,369, 594 e 595
Codice Procedura Penale: 333, 336 e 340
Sentenza 116/2013 Trib. Varese, Ufficio GIP
Ilaria Mancini
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