Incidente probatorio

L’incidente probatorio, anticipando l’assunzione della prova in una fase precedente alla sua regolare formazione, fa salvo il diritto di difesa dell’indagato, garantendo il contraddittorio delle parti.

incidente probatorio

1. Come si definisce un "Incidente probatorio"?

Attraverso un “incidente probatorio” si anticipa la fase di assunzione della prova che, di regola, si forma in sede di dibattimento ove è garantito il contraddittorio tra le parti nella sua più ampia manifestazione. Tuttavia, talvolta il dibattimento può svolgersi a distanza di molto tempo dal fatto di reato e, pertanto, si rende necessaria l’assunzione della prova già in fase di indagini preliminari, garantendo il diritto di difesa dell’indagato.

2. Le sue caratteristiche

L’incidente probatorio, già previsto dalla Legge delega n. 81/1987 quando la formazione della prova non fosse “rinviabile al dibattimento”, consiste in una udienza che si svolge in camera di consiglio e quindi senza la partecipazione del pubblico, nel corso della quale, innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, si assumono le prove nelle forme medesime prescritte per il dibattimento. In tal modo viene garantito il contraddittorio delle parti.

3. Quando e chi può chiedere l’incidente probatorio?

Le ipotesi in cui può procedersi all’assunzione della prova con incidente probatorio sono di due tipi: quando ricorrano i casi tassativi di non rinviabilità previsti dall’art. 392 c.p.p. e quando ne facciano richiesta le parti (Pubblico Ministero o indagato) senza che sia necessario il requisito della non rinviabilità né dell’urgenza. Nel primo tipo rientrano i seguenti tre casi:

a) Testimonianza e confronto, ammessi se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di grave impedimento o minaccia in atto affinché non deponga o deponga il falso;

b) Esperimento giudiziale e perizia “urgente”, nel caso in cui la prova riguardi una persona, una cosa o un luogo il cui stato sia soggetto a modificazione non evitabile;

c) Ricognizione, se “particolari ragioni di urgenza non consentano di rinviare l’atto al dibattimento”.

Nel secondo tipo, il presupposto dell’incidente probatorio è che ne abbiano fatto richiesta il Pubblico Ministero o l’indagato, occorrendo semplicemente il requisito della “pertinenza e rilevanza” della prova. In tal caso i mezzi di prova saranno:

a) L’esame dell’indagato, quando questi debba deporre su fatti concernenti l’altrui responsabilità, e l’esame dell’imputato (o indagato) connesso o collegato ex art. 210 c.p.p. e l’esame del testimone di giustizia;

b) La perizia c.d. di lunga durata che, se disposta nel corso del dibattimento, ne potrebbe comportare una sospensione superiore a sessanta giorni;

c) La perizia coattiva, consistente nel compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale. Nel corso di tali operazioni è possibile procedere al prelievo di capelli o di mucosa del cavo orale onde procedere ad accertamenti medici di vario tipo (tra cui il profilo del DNA);

d) Il difensore potrà, altresì, chiedere che vengano assunti con incidente probatorio la testimonianza o l’esame delle persone che si siano avvalse della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione scritta nel corso dell’intervista svolta dal difensore;

e) Si procederà con incidente probatorio anche nell’ipotesi in cui sia chiamata a deporre una persona offesa vulnerabile.

In particolare, si configuarano due ipotesi diverse: la prima concernente l’assunzione della testimonianza del minorenne o della persona offesa maggiorenne per i procedimenti che hanno ad oggetto i delitti di violenza alla persona, corruzione di minorenne e adescamento di minorenne; la seconda concernente l’assunzione della testimonianza della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità per procedimenti che possono avere ad oggetto qualsiasi reato.

In quest’ultimo caso, si procederà con le modalità protette previste in analogo modo per il dibattimento: la testimonianza dovrà essere registrata e dovrà svolgersi in strutture specializzate, facendo ricorso all’uso del vetro specchio. Inoltre, se ad essere esaminato sarà un minore o un maggiorenne infermo di mente, le domande saranno poste dal giudice.

4. Come formulare la domanda

La richiesta di incidente probatorio può essere avanzata sia dal pubblico ministero che dall’indagato o dal suo difensore; mentre la possibilità di richiedere incidente probatorio è preclusa alla persona offesa che potrà, solamente, sollecitare il pubblico ministero nell’avanzamento della istanza, avendo questi l’obbligo di pronunciare decreto motivato se non la accoglie.

Nella richiesta vanno precisati taluni elementi:

a) la prova che si intenda assumere, i fatti che ne costituiscano l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza;

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;

c) i motivi per cui la prova non sia rinviabile al dibattimento.

Il Pubblico Ministero avrà altresì l’onere di fornire ulteriori indicazioni sulla persona offesa e sui difensori delle persone interessate. La richiesta di incidente probatorio va presentata nella cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari e notificata alla controparte che potrà presentare al giudice deduzioni scritte sull’ammissibilità e fondatezza della richiesta.

5. I termini

La richiesta di incidente probatorio va presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e, come già detto sopra, va depositata alla cancelleria del Gip.

Le eventuali deduzioni della controparte dovranno essere presentate entro due giorni dalla notificazione della richiesta. A seguito dell’eventuale contraddittorio scritto, il Gip deciderà sulla richiesta con ordinanza non impugnabile.

In caso di accoglimento, fissa la data dell’udienza e indica l’oggetto della prova e le persone che ne siano interessate, dando loro avviso della data d’udienza; nel caso di rigetto, l’ordinanza è comunicata al pubblico ministero e alle persone interessate, ma non è impugnabile.

Il Pubblico Ministero ha anche il potere di chiedere il differimento dell’incidente probatorio quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare, mentre il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova. Il codice pone all’organo di accusa l’obbligo di depositare prima dell’udienza i verbali delle dichiarazioni che la persona da esaminare abbia rilasciato in precedenza alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero.

A tal fine il Giudice fa notificare all’indagato, all’offeso e ai difensori l’avviso del giorno in cui si procederà all’incidente probatorio “con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza” costoro potranno “prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare”.

6. Udienza per l'incidente probatorio

All’udienza per l’incidente probatorio è richiesta la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore dell’indagato; mentre il difensore della persona offesa ha il diritto, ma non l’obbligo di partecipare: in tale sede può chiedere al giudice di rivolgere domande al dichiarante, ma non può porle direttamente.

La normativa prevede il divieto di utilizzare in dibattimento, nei confronti dell’imputato, le prove assunte durante l’incidente senza la partecipazione del suo difensore e quindi senza la garanzia del contraddittorio. Inoltre, l’estensione dell’oggetto della prova a fatti riguardanti indagati differenti da qualli “i cui difensori partecipano all’incidente” è vietato e, altrettanto vietata, è la verbalizzazione delle dichiarazioni aventi tale oggetto.

A tali divieti si può derogare soltanto se si provveda ad integrare il contraddittorio in favore delle nuove persone interessate, cioè di soggetti che risultino già raggiunti da indizi in relazione al fatto per cui si procede.

L’integrazione non è, però, disposta quando il rinvio dell’udienza “pregiudica l’assunzione della prova”.

7. Facsimile della richiesta di incidente probatorio

Ill.mo Giudice per le Indagini Preliminari

Presso il TRIBUNALE DI...

Proc. pen . n. ...

R.G.N.R. RICHIESTA DI INCIDENTE PROBATORIO

Il sottoscritto Avv...., difensore – giusta nomina agli atti – del sig. ..., nato a ... e residente in ... in Via...n..., indagato nell’ambito del procedimento penale indicato in epigrafe per il reato p. e p. dall’art. ...c.p.

Stante la necessità di promuovere un incidente probatorio con riferimento ai fatti per i quali si procede nei confronti del sig...., in quanto... (inserire gli elementi previsti dall’art. 393 c.p.p.)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore avanza

ISTANZA

Affinchè l’Ill.mo Giudice per le Indagini Preliminari Voglia disporre che si proceda all’assunzione della prova – come sopra meglio indicata – con le forme dell’incidente probatorio.

Luogo...,

data...

Avv. ....... (firma)

8. Conclusione

L’incidente probatorio, anticipando l’assunzione della prova in una fase precedente alla sua regolare formazione, fa salvo il diritto di difesa dell’indagato, garantendo il contraddittorio delle parti. Invero, il diritto di difesa potrebbe essere fortemente compromesso dalle lungaggini processuali, risultando per lui (oltre che per la persona offesa, in taluni casi) fortemente lesivo attendere la fase del dibattimento per la formazione della prova.

Fonti normative

  • Codice di procedura penale: - Artt. da 392 a 398; - Art. 401; - Art. 403.
Avvocato Marina Di Dio

Marina Di Dio

L'Avv. Marina Di Dio ha superato l'esame di abilitazione nella sessione del 2018 ed è iscritta al Foro di Catania dal gennaio 2020. Dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Catania, ha s ...