Il reato di falsificazione di monete
L’Ordinamento giuridico italiano prevede il reato di falsificazione di monete come uno di quei delitti contro la fede pubblica.
La legge intende tutelare la regolarità della circolazione monetaria affinché si garantisca la certezza e la fedeltà del traffico di danaro e monete. La falsificazione di danaro è un problema costante e simile in molti paesi, risalente fin dalla notte dei tempi, anzi si può dire che esso sia sorto quasi contemporaneamente alla nascita della moneta quale mezzo di scambio. Vediamo il nostro Ordinamento come si tutela al riguardo.
Cos’è il reato di falsificazione monete
Previsto e disciplinato nel Libro secondo, Titolo VII, nell’ambito dei delitti contro la fede pubblica, troviamo il reato di falsificazione di monete e denaro. In particolare, se ne occupano gli artt. 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459-460 del Codice penale.
Tuttavia, ed a ben vedere, tutte le disposizioni inerenti la falsificazione di monete sembrano, per lo più, limitarsi ad indicare le conseguenze penali per chi assume un certo tipo di condotta, tralasciando di definirne diversi aspetti, per i quali occorre affidarsi alle delucidazioni espresse nelle pronunce giurisprudenziali.
L’art. 453 c.p., è intitolato come “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”, elenca una serie di situazioni che ricadono sotto la previsione di falsificazione, in particolare cita:
1) la contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) l’alterazione in qualsiasi modo monete genuine, al fine di dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) l’introduzione, nel territorio dello Stato o detenzione, spendita ovvero in qualunque modo si metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, pur in assenza di contraffazione o alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario;
4) l’acquisto e/o ricezione di monete contraffatte o alterate da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione.
Il significato di contraffazione, alterazione e di “concerto” nel reato di falsificazione monete
Come si evince facilmente, l’art. 453 c.p. si limita ad indicare le ipotesi legate all’uso di monete falsificate, ma non da una spiegazione precisa in ordine a cosa si intenda per contraffazione piuttosto che della alterazione. Per comprendere il loro significato, pertanto, occorre affidarsi alle definizioni date dalla giurisprudenza, e più precisamente per:
Contraffazione: s’intende, “ogni azione rivolta a conferire una parvenza di genuinità a un oggetto che non rappresenta la moneta dello Stato, e considerata come valido strumento legale di pagamento”. In sostanza, la contraffazione consiste in un’attività (un facere) di imitazione di un prodotto, nella fattispecie la moneta, in assenza di autorizzazione, e con lo scopo di attribuirle una parvenza di genuinità tale da trarre in inganno i terzi e, dunque, mettere il prodotto stesso in circolazione;
Alterazione: si tratta in questo caso di un’attività rivolta alla modificazione del prodotto originale allo scopo di farlo apparire diverso o avente un valore superiore a quello suo proprio;
Introduzione: in questo caso la norma prescinde dalle attività di alterazione/falsificazione, ma si concentra sulla messa in circolazione nel territorio dello Stato di monete contraffatte di concerto con altri soggetti (cioè, d’intesa con chi ha contraffatto, o altro intermediario).
Il “concerto” viene definito dalla giurisprudenza, come l’accordo tra due o più parti - ovvero per mezzo di un intermediario - rivolto a raggiungere il medesimo fine comune, ossia l’introduzione, detenzione e messa in circolazione di monete contraffatte.
Per concerto, pertanto, ci si riferisce all’intesa tra chi intende introdurre la moneta falsa in circolazione (in pratica lo “spacciatore”) e coloro che materialmente procedono alla falsificazione (falsari). Secondo i giudici ermellini, non è necessario che il concerto avvenga nell’ambito di una associazione o organizzazione criminale, bensì è sufficiente il rapporto, anche mediato da intermediari, tra spacciatori e falsificatori.
Inoltre, il rapporto deve essere consapevole ma non deve necessariamente sussistere all’interno di una cornice in cui i singoli agiscono ripartendosi i compiti per perseguire un comune scopo (Cass. n. 5006/1989 e n. 5551/992). L’acquisto e ricezione, consiste nell’attività di chi riceve le monete consapevole della loro falsità è intende volutamente utilizzarle mettendole in circolazione. Il bene giuridico tutelato dalle norme è la fede pubblica.
La messa in circolazione di denaro falsificato, infatti, va ad incidere pesantemente nel settore dell’economia e sul senso di fiducia generale nei confronti degli strumenti di scambio. Considerato, inoltre, come reato di pericolo in quanto la consumazione del reato avviene nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione in parola.
Esulano dalla sfera della rilevanza giuridica penale quelle falsificazioni che ictu oculi, cioè a prima vista, appaiono come grossolane ed innocue perché risultano evidenti come prodotti non originali, e dunque incapaci di incidere sulla pubblica fede.
Altre ipotesi di falsificazione moneta
L’articolo 455 c.p. è rubricato “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”, che rappresenta un’ipotesi speciale rispetto a quanto previsto dall’articolo 453 c.p.; il “concerto”, come visto, viene definito dalla giurisprudenza, come l’accordo tra due o più parti, cioè tra chi le contraffà e chi le introduce nel territorio dello Stato, ovvero per mezzo di un intermediario, rivolto a raggiungere il medesimo fine comune (introduzione e messa in circolazione di monete false nello Stato).
Nel caso dell’art. 455, invece, è sufficiente che l’agente, in assenza di “concerto” o di altro accordo con il contraffattore, sia venuto in possesso delle monete e che fosse consapevole della loro falsità, e pertanto le ponga in circolazione nel territorio dello Stato.
L’art. 457 c.p., disciplina la fattispecie della “spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”, in cui la particolarità consiste nel fatto che la consapevolezza del reato non sussiste al momento della ricezione, ma allorquando il soggetto che l’ha ricevuta, sia pure in buona fede, decide di utilizzare. In sostanza, il reato perseguibile è la stessa condotta di cui all'art. 453, n. 3 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), dal quale differisce in quanto si richiede che l'agente abbia ricevuto le monete contraffatte in buona fede e quindi, al fine di evitare il danno dallo stesso subito per avere ricevuto a sua volta monete false, decida di metterle in circolazione.
Anche in questo caso, la condotta penalmente rilevante consiste nel fatto di mettere in circolazione moneta falsa. Con l’introduzione nel tempo di nuovi mezzi di pagamento in sostituzione alla moneta, la Legge contempla anche questi casi. L’art. 458 del codice penale prevede, infatti, che agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati. Inoltre, tutte le disposizioni in tema di falsificazione di monete, si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. Parimenti per la falsificazione di carta filigranata o fabbricazione e detenzione di filigrane (art. 460-461 c.p.)
Cosa rischia chi viene denunciato per falsificazione monete?
Per quanto attiene le conseguenze cui va incontro chi falsifica, utilizza e mette in circolazione monete falsi, la reazione da parte della legge è abbastanza rigida.
L’art. 453 c.p. del codice penale, prevede che: “chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; oppure altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; ovvero, chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; come pure, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”:
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098. La stessa pena si applica a chi, pur legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
L’art. 454 c.p., per la fattispecie della “alterazione” di monete, prevede la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. L’art. 455 c.p., che disciplina i casi di spendita e introduzione nello Stato ma senza concerto, di monete falsificate è soggetto alle stesse pene suindicate ridotte da un terzo alla metà L’art. 457 c.p. per le ipotesi indicate al paragrafo 2, ossia di chi mette in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Conclusioni
Purtroppo la circolazione di monete e denaro contraffatto è una circostanza diffusa e risalente nel tempo. Chiunque, prima o poi, è venuto in possesso di una banconota falsa, e il più delle volte non riusciamo nemmeno a rammentare dove ci è stata consegnata. Questioni di fiducia, la fretta nell’incassare denaro, distrazione, e soprattutto la difficoltà di riconoscere a prima vista la falsità della banconota stessa, che spesso sono ben riprodotte, giustificano l’ampia e vasta gamma di previsioni legislative rivolte a contrastare questo fenomeno.
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...