Il processo penale e le sue fasi
Quali sono le fasi di un processo penale e come si svolgono. Scopriamolo insieme.
- Il Processo penale
Le parti del processo penale
Le fasi del processo penale
La notizia di reato
Le indagini preliminari
L'archiviazione
Rinvio a giudizio
Udienza preliminare
Dibattimento
La sentenza - Processo penale: come si svolge?
I caratteri del procedimento penale
Le parti del processo penale
Le fasi del processo penale - Le novità legislative del processo penale
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1. Il processo penale
Per ciò che concerne il processo penale, lo stesso è regolato dalle norme del Codice di procedura penale, e consiste nella fase processuale di svolgimento di un processo avente ad oggetto la verifica di commissione di un reato e l'eventuale imputabilità al soggetto accusato, mediante l'espletamento di tutte quelle attività e procedure giuridiche, atte all'accertamento penale in capo al soggetto ed all'oggetto contestati, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo.
La verifica della sussistenza del fatto come reato, e soprattutto della sua imputabilità, passa per diversi ''cancelli'' giuridici.
Prima di procedere all'elencazione degli stessi, va fatta una sostanziale premessa di chiarimento, ovvero sulla differenza e non confusione di significato tra procedimento e processo penale.
Il procedimento penale, infatti, consiste in una fase immediatamente iniziale, che vede il suo inizio con l'iscrizione della cosiddetta ''notizia di reato'', all'interno del registro del pubblico ministero. Questa fase può simmetricamente farsi coincidere con gli aspetti preliminari di una vicenda giuridica penale, in cui il pubblico ministero e le forze dell'ordine preposte si adoperano per il reperimento e la formazione del materiale probatorio necessario a sostenere la tesi di accusa.
Il processo penale invece, riguarda una fase successiva e più ''dinamica'', in cui sia inoltre previsto anche il contraddittorio tra le parti.
Ma prima di addentrarci nella trattazione tecnica di un procedimento penale, bisogna ricordare chi siano le parti che vadano a comporre lo stesso, ovverosia quei protagonisti senza i quali verrebbe meno la stessa fase processuale.
1.2 Le parti del processo penale
Per ciò che riguarda l'analisi delle parti protagoniste del processo penale, si deve innanzitutto adoperare una sostanziale ripartizione qualitativa, tra parti necessarie e parti eventuali.
Le prime, sono quei soggetti senza i quali verrebbe a mancare l'iter processuale, e sono: il Pubblico Ministero che rappresenta l'accusa, e il soggetto imputato il quale fa presupporre la necessarietà di un altro soggetto a lui collegato, e cioè il suo rappresentante legale o difensore, che pone in essere il contraddittorio tra il suo assistito (l'imputato) e il Pubblico Ministero, dando vita ad una pari disputa giuridica che non avrebbe potuta essere altrimenti, senza la presenza di un difensore.
Le parti eventuali, invece, sono costituite dalla parte civile, persona offesa, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e il responsabile civile.
- Per ciò che riguarda il Pubblico Ministero, sebbene venga stereotipicamente inquadrato come semplice parte di accusa, in realtà lo stesso è tenuto al rispetto dell'imparzialità e della veridicità giuridiche, tale per cui è tenuto, nell'espletamento delle sue funzioni, a rispettare l'imputato e a fornire qualunque mezzo di prova rilevante, anche qualora favorevole allo stesso soggetto sotto accusa;
- Il difensore, di contro, non è tenuto al rispetto di alcun principio di imparzialità anzi, la sua attività è finalizzata alla difesa e dimostrazione di estraneità del soggetto imputato. Il difensore può attuare attività di raccolta probatoria, e fin tanto a non prendere in esame, eventuali prove a svantaggio del suo assistito. È tenuto però alla non alterazione del materiale probatorio e delle risultanze giuridiche e di indagine;
- La parte civile è invece rappresentata da quel soggetto, o pluralità di soggetti (vedesi differenza tra persona fisica e persona giuridica), che siano stati danneggiati a livello patrimoniale o morale, dalla commissione del reato. L'azione civile può in qualunque momento essere ritirata, senza per altro inficiare l'esistenza del processo penale pendente;
- La persona offesa è invece quel soggetto che sia stato vittima della violazione di norma, che abbia connaturato la sussistenza del reato stesso. Il soggetto in questione può presentare memorie difensive e tutti quegli atti finalizzati a dimostrare l'esistenza del suo patimento e della natura della sua tutela;
- Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, è quel soggetto che, qualora l'imputato dichiarato colpevole risulti insolvibile nel pagamento della muta o ammenda inflittagli, si sostituirà allo stesso per ottemperarne il pagamento;
- Il responsabile civile è invece colui che viene ritenuto appunto responsabile del risarcimento danni causato dal colpevole.
1.3 Le fasi del processo penale
Le varie fasi del processo penale sono individuabili in:
- La notizia di reato
- Le indagini preliminari
- L’archiviazione
- Il rinvio a giudizio
- L’udienza preliminare
- I riti alternativi
- Responsabile civile
1.4 La notizia di reato
La notizia di reato è innanzitutto la rappresentazione verosimile di un evento storico, che possa essere imputato più o meno a soggetti determinati, e che sia sufficiente ad ipotizzarne una violazione di legge.
Quando il Pubblico Ministero riceve la notizia di reato, provvede ad iscriverla presso uno dei quattro registri preposti, annotandone eventualmente il nome della persona imputata, la qualificazione giuridica del fatto e le sue circostanze.
Va ricordato poi che i quattro registri sono:
Il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote;
Il registro delle notizie di reato a carico di persone note;
delle notizie anonime di reato;
Il registro degli atti che non costituiscono notizia di reato.
1.5 Le indagini preliminari
Questa fase consiste in tutte quelle enucleazioni fattuali di ricerca ed indagine, dal punto di vista probatorio, finalizzate alla raccolta di quegli elementi che possano qualificare il fatto penalmente contestato, rilevante. Questa fase viene svolta dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria.
1.6 L'archiviazione
Successivo al raccoglimento di risultanze probatorie, il Pubblico Ministero potrà decidere, sulla base della quantità e qualità delle evidenze raccolte, di richiedere l'archiviazione del reato, che solitamente può avvenire per
estinzione del reato
l’impossibilità a procedere con l’azione penale
l’infondatezza della notizia di reato
il fatto non costituisce reato.
Come detto, l'archiviazione non corrisponde ad un'attività autonoma ed autoreferenziale del Pubblico Ministero, bensì consiste in una richiesta fatta al Giudice per le indagini preliminari, che sulla base della sua valutazione del materiale probatorio e d'indagine presentatogli, potrà decidere in merito ad un accoglimento o rigetto di domanda di archiviazione.
1.7 Rinvio a giudizio
Contrapposto alla domanda di archiviazione è la richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero che, avendo valutato l'apprezzabilità e rilevanza del materiale probatorio, ne chiederà al Giudice per le indagini preliminari di decretarne il rinvio a giudizio dell'imputato all'udienza preliminare.
1.8 Udienza preliminare
In relazione a questa fase del procedimento penale, la stessa vedrà come parti costituite, il Pubblico Ministero e il difensore dell'imputato, il quale potrà decidere se essere sottoposto a rito abbreviato, o procedere con il rito ordinario. In quest'ultima ipotesi, il giudice si pronuncerà in merito con una sentenza di non luogo a procedere, se riterrà infondata l'accusa, oppure con un decreto di giudizio, qualora l'accusa venga ritenuta fondata.
Per altro, l'udienza preliminare non è sempre una parte necessaria del processo penale, in quanto per quei reati con pena prevista fino a quattro anni, il procedimento sarà abbreviato, e si svolgerà direttamente davanti ad un tribunale in composizione monocratica.
1.9 Dibattimento
Fase dinamica dell'intero processo penale, è il dibattimento, che vede il contraddittorio tra le parti e che metterà il giudice, mediante l'esame delle prove materiali e testimoniali, di decidere in merito alla questione a lui posta.
1.10 Sentenza
Parte finale del processo penale è la sentenza, che è l'atto mediante il quale il giudice decide, in parte o in tutto, in merito alla questione a lui presentata, tramite l'accusa o l'assoluzione del soggetto imputato, e disponendo in modo specifico, quelle che saranno le incombenze per il soggetto, in esito di accusa, o le liberazioni, totali o parziali, in caso di assoluzione, qualora eventualmente il soggetto fosse stato sottoposto a misure cautelari preventive.
2. Processo penale: come si svolge?
2.1 I caratteri del procedimento penale
Quando si pensa ad un procedimento penale si va subito con la mente alla trasgressione di una norma di diritto penale. In realtà questo è solo un aspetto del procedimento penale. E chi si ferma solo a tale aspetto ne cogli unicamente la funzione retributiva o sanzionatoria che dir si voglia. In realtà, alla luce della nostra Costituzione e delle Carte fondamentali dei diritti che stanno alla base dell'emanazione e della vigenza del codice di procedura penale, non è questa la dimensione da attribuire al procedimento penale.
Il procedimento penale italiano invero, è un meccanismo disciplinato dal diritto, improntato ai caratteri del sistema accusatorio. Tali caratteri emergono attraverso la netta differenziazione di ruolo tra pubblico ministero e giudice, l'eliminazione del segreto negli atti del giudice e nella formazione della prova, l'accentuazione dei poteri delle parti e la parità tra queste, la valorizzazione del dibattimento come momento centrale del processo, il ruolo di fase non processuale riservata alle indagini preliminari.
2.2 Le parti del processo penale
Assumono il ruolo di parti, il pubblico ministero (che prospetta l'accusa al giudice) e l'imputato, che davanti al giudice si difende dall'accusa. Altre parti del processo sono la parte civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ed il responsabile civile.
Non è parte, perché istituzionalmente al di sopra delle ragioni di ciascuna parte, il giudice, preposto in qualità di terzo, a vagliare l'illiceità del fatto contestato dal pubblico ministero (o, se si preferisce la fondatezza dell'accusa) e quindi, la responsabilità dell'imputato, alla luce degli elementi di prova e delle argomentazioni che, innanzi a lui, pubblico ministero ed imputato fanno valere in giudizio.
Di parti si parla solo durante la fase processuale, cioè quella che inizia quando il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione, perché ha raccolto grazie anche all'ausilio della polizia giudiziaria, elementi sufficienti per sostenere l'accusa in dibattimento. Prima di questo momento non possiamo parlare di parti bensì di soggetti del procedimento penale.
Tra tali soggetti assume un ruolo di rilievo la persona offesa dal reato che può presentare una querela o una denuncia, a seconda dei casi, con cui chiede che si proceda nei confronti di colui che assumerà per questo motivo lo status di indagato. Quest'ultimo, diventerà “imputato” quando dalla fase delle indagini preliminari si passa a quella del processo.
2.3 Le fasi del processo penale
Il procedimento penale si svolge per fasi, stati e gradi. Le attività che precedono il giudizio hanno il valore di indagini preliminari, da eseguire ai fini delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Non raccolta di prove quindi, da far confluire nel successivo dibattimento, ma individuazione degli elementi dell'accusa per le determinazioni del pubblico ministero in ordine alla utilità del giudizio del giudice.
È il dibattimento la fase deputata all'assunzione dei mezzi di prova, per la verifica della fondatezza delle ragioni dell'accusa e di quelle in contrario, formulate dalla difesa dell'imputato, innanzi al giudice che ricostruisce il fatto, sulla base della rappresentazione che di esso gli offrono le parti, in posizione di assoluta estraneità tanto rispetto alle ragioni dell'accusa quanto rispetto a quelle della difesa.
Si tratta tuttavia, di una distinzione di massima, perché le attività investigative non sempre sono prive di rilevanza giurisdizionale e la giurisdizione può svolgersi, sia pure in via eccezionale, al di fuori del processo. Dire infatti, che il giudice è estraneo alla fase delle indagini preliminari non significa che non sia mai assicurata la garanzia del suo intervento. Il giudice per le indagini preliminari, senza interferire sullo svolgimento delle indagini infatti, può essere chiamato a valutare le richieste provenienti dal pubblico ministero (ad esempio in materia di libertà personale) e dalle parti private.
La fase processuale si divide in più stati. Ci sono reati poi, che prevedono l'udienza preliminare e in questo caso sarà questo il primo momento utile per iniziare a parlare di processo. Altrimenti bisogna aspettare la citazione diretta dinnanzi al giudice. Durante la fase dibattimentale, il giudice (in composizione monocratica o collegiale) dovrà procedere ad assumere i mezzi di prova, nel rispetto di quelli che sono i cc.dd. principi naturali del dibattimento: contraddittorio, immediatezza, pubblicità, oralità, concentrazione.
Dopodiché dovrà decidere secondo il suo libero convincimento. Ma alla condanna dovrà arrivare solo se è convinto di poter oltrepassare la formula dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Al termine del dibattimento di primo grado, possono seguire ulteriori giudizi. Si tratta dei gradi deputati all'esperimento dei mezzi d'impugnazione ordinaria: appello e ricorso per cassazione. Una volta divenuta definitiva una sentenza di condanna deve essere eseguita. O meglio deve trovare attuazione il titolo esecutivo in essa contenuto. In tal modo si apre l'ultima fase del procedimento penale: quella esecutiva.
Le novità legislative del processo penale
Il 23.09.2021, è stata approvata la Legge n.134/2021 (pubblicata con il numero 134, nella Gazzetta Ufficiale del 27.09.2021), denominata “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
Il dettato normativo delinea la riforma del processo penale – fortemente voluta, non solo dagli operatori del diritto, ma, soprattutto, dall’Unione Europea, che ha subordinato ad essa, l’erogazione degli aiuti finanziari. Detta riforma dovrebbe trovare attuazione nel termine di un anno, a mezzo di successivi decreti emanati secondo quanto previsto dalla legge delega.
La Legge Cartabia (dal nome dell’attuale Ministro della Giustizia nel Governo Draghi) ha operato però un’immediata riforma in merito alla discussa disciplina della prescrizione del reato, introdotta dalla precedente “Riforma Bonafede”, fatta oggetto di numerose critiche.
Uno dei nodi particolarmente interessanti della legge, è quello che riguarda l’introduzione di “improcedibilità” del processo (art. 2 comma 2, lett. a), del seguente tenore:
1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.
4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni, o del numero, o della complessità delle questioni di fatto, o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione.
Con la legge n.134/2021 si delega altresì il Governo a prevedere alcune modifiche ai riti di patteggiamento e giudizio abbreviato. Quanto al patteggiamento si propone di ridurre gli effetti extra penali della sentenza, che non potrà avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare. In tutti i casi di patteggiamento, ordinario e allargato, si vuole prevedere la possibilità che l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione dell’oggetto della stessa e, in caso di patteggiamento allargato che questo possa estendersi anche alle pene accessorie.
Quanto al giudizio abbreviato il Governo dovrà prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto da parte del giudice dell’esecuzione, qualora l’imputato non proponga appello avverso la sentenza di condanna.
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