Fornire le proprie generalità ad un pubblico ufficiale è un obbligo?
Rifiutarsi di fornire le proprie generalità ad un pubblico ufficiale è un reato punito con l’arresto fino ad un mese e con un’ammenda fino a 206 euro.
1. Il rifiuto di fornire le proprie generalità
Il nostro Codice Penale regola in maniera specifica il caso in cui un soggetto si rifiuti di indicare le proprie generalità ad un pubblico ufficiale.
La norma ha:
- La finalità di permettere al pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie funzioni, di identificare nell’immediato uno o più soggetti che si trovano in un dato luogo;
- L’interesse che lo svolgimento dell’attività del pubblico ufficiale non risulti intralciato o ostacolato.
Il reato si sostanzia in un comportamento omissivo da parte del soggetto a cui viene chiesto di fornire le proprie generalità. Ovvero in un’attività di inerzia nei riguardi della richiesta mossa dal pubblico ufficiale.
Pertanto la richiesta di fornire le proprie generalità dovrà sempre essere legittima e provenire da un pubblico ufficiale.
1.1 Richiesta legittima
La scelta da parte del pubblico ufficiale di fornire le generalità è sempre libera ed insindacabile. L’unico limite è che essa avvenga durante l’esercizio delle proprie funzioni.
Non è pertanto necessario che la persona “controllata” sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.
1.2 Il pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale non è solo l’appartenente ai corpi che svolgono pubblica sicurezza: polizia di stato, polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, guardie venatorie, militari ecc.
Vi rientrano anche coloro che esercitano una pubblica funzione, pur se per un breve periodo.
Dunque pubblici ufficiali sono gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle loro funzioni: consiglieri comunali, presidenti di seggio elettorale, impiegati di uffici complessi (si pensi ad un URP di un qualsiasi ente pubblico), insegnanti ecc.
La qualifica è riconosciuta anche ai controllori e ai capi treni nel “momento del controllo”: ovvero rispetto al controllo dei titoli di viaggio.
Un caso particolare fu quello di un soggetto che si rifiutò di declinare le proprie generalità alle guardie dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo. Egli fu condannato al risarcimento del danno in favore del suddetto ente.
2. Il rifiuto di fornire le proprie generalità – fattispecie del reato
Affinché si concretizzi la fattispecie del reato è sufficiente il semplice rifiuto di fornire i dati richiesti.
Sarà dunque sufficiente che il soggetto declini le sue generalità, senza la necessità che fornisca i documenti (come la carta di identità o la patente) attestanti la propria identità.
Ciò sta a significare che è inutile fornire le informazioni in un momento successivo alla richiesta del pubblico ufficiale.
Sarà dunque insufficiente per evitare di incorrere nel reato “un pentimento successivo rispetto alla richiesta” da parte del soggetto: l’illecito scatta nell’esatto momento in cui c’è il rifiuto di fornire le proprie generalità, essendo del tutto irrilevante il fatto che tali informazioni siano fornite successivamente.
La motivazione rientra sempre nella ratio della norma, e cioè di evitare di intralciare l’attività del pubblico ufficiale anche se temporaneamente.
E’ doveroso precisare che la norma punisce solo chi si rifiuta di fornire le informazioni richieste circa la propria generalità e non chi è privo di documenti che la attestano.
Non sussiste nessun obbligo di portare con sé un documento d’identità valido (salvo la patente in caso di guida e valido a tutti gli effetti come documento d’identità). L’obbligo è solo di fornire oralmente le proprie generalità: “per escludere il reato è sufficiente fornire le informazioni richieste a voce, non essendo richiesta la consegna dei documenti”.
Questa regola non vale in caso di soggetti pericolosi o sospetti e in caso di stranieri.
Integra il reato non solo il rifiuto di fornire le proprie generalità, ma anche tutte le altre indicazioni richieste per una veloce e completa identificazione: ad esempio data di nascita e luogo di residenza.
L’illecito sussiste anche se l’identità sia facilmente accertabile da parte del pubblico ufficiale. Il caso tipico è un appartenente alle forze dell’ordine che già conosce il soggetto fermato. Ciò non garantisce che il pubblico ufficiale conosca esattamente tutti i nostri dati.
Qualora il soggetto ammettesse di avere un documento di identità (es. carta di identità) rifiutandone però l’esibizione, il pubblico ufficiale potrà accompagnarlo nel proprio ufficio per procedere all’identificazione (es. carabiniere che conduce in caserma la persona che si sia rifiutata di indicare le proprie generalità). Un tale comportamento potrebbe far sorgere dei dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite. Si badi che la scelta del pubblico ufficiale nel caso di specie è sempre discrezionale. Inoltre la permanenza in una sede pubblica (sia una caserma o la Questura) non potrà essere superiore alle 24 ore.
Si ricordi che il fornire false informazioni circa la propria o altrui persona costituisce già di per sé un’ulteriore fattispecie di reato. Inoltre è possibile che il delitto del rifiuto di fornire le proprie generalità concorra con il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Sono i casi in cui un soggetto, dopo aver opposto resistenza al pubblico ufficiale che gli aveva chiesto i documenti, si divincoli dalla presa degli agenti. O ancora qualora si minaccino gli appartenenti alle forze dell’ordine onde evitare di essere identificati.
Una situazione “al limite” potrebbe essere quella in cui, in sede di pignoramento, un soggetto, dopo aver mostrato la licenza commerciale (da cui si evincono dati sensibili), si rifiuti di consegnare il documento di identità all’ufficiale giudiziario. In questo caso il reato di rifiuto non si concretizza.
Dagli esempi di cui sopra emerge il seguente risvolto pratico: fornire oralmente le proprie generalità al pubblico ufficiale è la condizione necessaria per escludere la sanzione che deriva dal rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità (così come previsto dal Codice Penale). Viceversa, qualora vengano richiesti i documenti e il soggetto ne sia sfornito non si commette alcun reato perché non vi è alcun obbligo ad esserne muniti.
Fonti normative
- Codice Penale: articoli 651; 496 e 337
- Lgs n. 286/98: art. 6 – Recepisce Direttiva 2004/38/CE
- Legge 191/78: art. 11
- Cassazione Penale, sentenza n. 2261/91
- Cassazione Penale, sentenza n. 6052/95
- Cassazione Penale, sentenza n. 34/96
- Cassazione Penale, sentenza n. 8624/97
- Cassazione Penale, sentenza n. 47469/03
- Cassazione Penale, sentenza n. 41716/06
- Cassazione Penale, sentenza n.47585/07
- Cassazione Penale, sentenza n. 18592/11
- Cassazione Penale, sentenza n. 5091/12
- Cassazione Penale, sentenza n. 39227/13
- Tribunale di Roma, sentenza del 24/05/2014
- Cassazione Penale, sentenza n. 14811/15
- Cassazione Penale, sentenza n. 9957/15
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