Falsificazione del green pass: e’ reato?
In caso di contraffazione o alterazione del Green Pass ad opera del privato, quest’ultimo incorrerà nel delitto di cui all’art. 482 c.p., falso materiale commesso da privato.
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Approfondita la disciplina inerente alle dichiarazioni mendaci, intese tanto quali manifestazioni rese da un soggetto ad un pubblico ufficiale relativamente alla propria identità, stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona; quanto dal privato in atto pubblico; approfondiremo di seguito la disciplina relativa alla falsità in atti e le fattispecie criminose disciplinate dal nostro Codice.
Green Pass: cosa si intende per atto pubblico
Preliminarmente occorre circoscrivere l’ambito di operatività dei reati in questione; trattasi di disposizioni collocate nel libro secondo, titolo settimo, capo terzo del Codice e aventi ad oggetto i delitti contro la fede pubblica.
Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla fiducia che la collettività ripone negli atti giuridici sulla cui veridicità fonda il proprio affidamento.
Oggetto materiale del reato è l’atto pubblico inteso nella sua accezione più ampia ovvero qualsiasi atto redatto dal pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni.
Quanto al soggetto attivo, i reati in materia di falsità in atti, possono essere posti in essere sia dal pubblico ufficiale o incaricato al pubblico servizio tanto dal privato e trovano collocazione all’interno del Codice agli artt. 476 e ss.
Falsita’ ideologica e materiale: le differenze
In secondo luogo, giova ricordare che lo stesso Codice nel trattare i reati inerenti alla falsità in atti opera una distinzione tra falso materiale e falso ideologico. Nelle ipotesi di falso materiale si verifica una vera e propria alterazione del documento che incide inevitabilmente sulla genuinità dello stesso inficiandola.
La condotta tipica può assumere tanto la forma della contraffazione, ciò si verifica quando, ad esempio, il documento è redatto da un soggetto che non è abilitato; che della alterazione se il documento è oggetto di modifiche apportate posteriormente alla sua redazione da parte di altro soggetto non legittimato.
Al contrario nel falso ideologico, l’atto non appare contraffatto né alterato, tuttavia, il contenuto non si presenta veritiero in quanto le dichiarazioni in esso contenute sono false. Nel primo caso l’atto è oggetto di contraffazione e/o alterazione da parte di un soggetto terzo che, successivamente alla redazione, ne altera il contenuto modificandolo.
Nel secondo invece, l’atto è parimenti a contenuto non veritiero, ma la causa è da rinvenirsi nell’autore dell’atto stesso in quanto afferma dichiarazioni false.
Falsificazione del green pass: e’ reato? Se sì, quali sono le conseguenze?
Relativamente a quanto appena esposto, merita di essere approfondita la tematica relativa alla falsificazione della certificazione verde e le conseguenze che quest’ultima comporta.
Il discorso che ci accingiamo ad affrontare è inerente alla situazione che ormai da più di due anni influenza le nostre azioni di vita quotidiana a causa del virus Sars-Cov-2 (Covid 19), ed al relativo impatto delle normative emanate per contrastare la diffusione pandemica.
Con il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 sono state introdotte le “Certificazioni Verdi anti COVID-19”, meglio conosciute come GREEN PASS.
Attraverso tali certificazioni, si attesta l’avventa vaccinazione contro il COVID – 19, l’avvenuta guarigione o l’essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Tuttavia, a causa della rapida diffusione del virus, sono intervenute recentemente nuove disposizioni in materia, le quali hanno comportato l’ampliamento dei luoghi nei quali il possesso di tali certificazioni si rende requisito necessario per l’accesso.
Nello specifico, dal 20 gennaio, come stabilito dall'ultimo decreto, è scattato l’obbligo di Green Pass base o rafforzato per accedere a determinati servizi, mentre dal primo febbraio sarà necessario anche in uffici pubblici, servizi postali, banche e attività commerciali.
Alla luce di tali disposizioni, sempre più persone non in possesso del Green Pass, hanno ben pensato di aggirare l’ostacolo in altri modi, andando in contro ai suddetti reati. In particolare, hanno iniziato a diffondersi metodi non regolamentati per ottenere la certificazione verde, basti pensare all’operazione Fake Pass la quale ha portato alla chiusura di diverse piattaforme, nelle quali dietro corrispettivo, venivano realizzate e vendute false certificazioni perfettamente contraffatte.
Coloro i quali intendano ricorrere a tali metodi risultano essere perseguibili per legge, di seguito viene illustrato a cosa si va in contro.
Le sanzioni per Green Pass Falso
Sotto il profilo amministrativo, è prevista una sanzione pecuniaria che va da 400 a 1000 euro per chi, sprovvisto di green pass, acceda a locali o servizi per i quali esso è reso obbligatorio, e per l’esercente, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Quanto alle condotte di chi, falsifica ed acquista le già menzionate certificazioni, occorre sottolineare che per questi ultimi la questione assume rilevanza penale, in particolare, vengono in rilievo le seguenti fattispecie:
a) In caso di contraffazione o alterazione del Green Pass ad opera del privato, quest’ultimo incorrerà nel delitto di cui all’art. 482 c.p., falso materiale commesso da privato. Trattasi di un reato comune, in quanto la condotta incriminatrice può essere posta in essere da chiunque, è un reato di pericolo nel senso che per la realizzazione della fattispecie è sufficiente la sola contraffazione o alterazione del documento.
Il Green Pass, dunque, ai fini della sua categorizzazione normativa è equiparabile a un certificato o ad un’autorizzazione amministrativa; pertanto, la pena prevista per la sua contraffazione è quella della reclusione da sei mesi a tre anni (art. 477 c.p), ridotta fino a un terzo in forza a quanto disposto all'art.482 c.p, la procedibilità è di ufficio.
b) Altresì viene sottoposto a sanzione il soggetto che, pur non essendo concorso materialmente nella contraffazione, acquista ed utilizza la certificazione falsa. In tale ipotesi si configurerebbe la fattispecie di cui all’art. 489 c.p.
Presupposto necessario è la mancata partecipazione alla contraffazione, si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.
Il reato si intende realizzato nel momento in cui si fa utilizzo della falsa certificazione, pertanto, costituisce elemento soggettivo il dolo generico inteso quale coscienza e volontà di utilizzare un atto falso, come fosse autentico. In tal caso, il soggetto autore del reato soggiace alla medesima pena del reato di contraffazione ridotta di un terzo; la procedibilità è di ufficio quando, come in questo caso, l’uso di atto falso riguarda un atto pubblico.
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