Eccesso Colposo: Cos'è e Cosa Prevede la Legge

Scopri cos'è l'eccesso colposo, quali sono gli esempi più comuni e quali conseguenze prevede la legge. Approfondisci ora.

L’eccesso colposo opera in riferimento alle cause di giustificazione ed opera allorché nel commettere alcuno dei fatti descritti dalle disposizioni che le disciplinano l’agente ecceda colposamente, travalicandoli, i limiti di ammissibilità previsti dalla legge ovvero dall’ordine delle autorità o ancora imposti dalla necessità. In tal caso, si fa applicazione della normativa dettata in materia di reati colposi qualora il fatto commesso sia previsto dalla legge quale delitto colposo.

In proposito si opina generalmente nel senso che la disciplina dell’eccesso colposo – contenuta nell’articolo 55 del codice penale – sia applicabile, in quanto espressione dei principi generali in materia penale – in riferimento a tutte le scriminanti, ivi comprese quella del consenso dell’avente diritto, sebbene non esplicitamente richiamato dalla disposizione in disamina, e le ipotesi di scriminanti speciali.

Si pensi all’ipotesi in cui un soggetto, vedendosi aggredito da un altro soggetto che intenda percuoterlo con un frustino, avendo scambiato tale strumento per un’arma da taglio lunga, reagisca pugnalando e, quindi, uccidendo l’aggressore.

O, ancora, si ipotizzi il caso in cui il soggetto recuperi un’arma al mero scopo di intimorire il suo aggressore, ma nel maneggiarla in maniera inesperta faccia partire un colpo che ne determina la morte.

Le due situazioni descritte delineano i casi nei quali opera l’istituto dell’eccesso colposo, ossia quelle che riguardano:

  • il fine: l’agente si rappresenta erroneamente, travalicandoli, i limiti di una causa di giustificazione;
  • i mezzi: l’agente valuta correttamente i limiti della scriminante, ma per inabilità non riesce a mantenere la sua condotta in concreto entro tali limiti.

Cos'è l'Eccesso Colposo

Da quanto premesso al paragrafo precedente emerge con chiarezza come l’istituto sia tale da operare in una situazione concreta in cui siano presenti tutti gli elementi caratterizzanti una situazione in cui possa ritenersi concretizzata una causa di giustificazione (consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità e altre cause di giustificazione previste in maniera particolare per singole fattispecie di reato).

Se, quindi, l’eccesso colposo si concretizza quando, nel commettere alcuni dei fatti preveduti da una qualsiasi delle cause di giustificazione espressamente disciplinate dalla legge, si eccedono i limiti imposti dalla legge, dall’autorità o dalla contingente necessità.

L’ambito applicativo dell’eccesso colposo è concretamente circoscritto ai casi in cui sussista in ogni caso una responsabilità colposa e, quindi, il fatto commesso in violazione di una norma incriminatrice sia, comunque, punibile a titolo di colpa secondo i parametri normativi previsti dalla disciplina relativa all’elemento soggettivo del reato.

Si deve rammentare che il delitto è definito colposo qualora esso sia stato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Si considera necessario che la volontà del soggetto sia, comunque, diretta alla realizzazione della situazione che giustifica il comportamento e che per un eccesso fattuale dovuto a colpa si realizzi un evento concreto sproporzionato rispetto a quello che si sarebbe potuto produrre se si fosse rimasti entro i limiti di legge.

Come già anticipato, in merito alla forma dell’eccesso colposo, si distingue l’ipotesi in cui il soggetto, nonostante agisca in presenza dei presupposti di una scriminante, ritiene consentito e necessario nel caso concreto un comportamento che supera i limiti della scriminante che viene in rilievo (eccesso nel fine) da quella in cui l’eccesso riguarda l’uso dei mezzi cui si fa ricorso per inabilità nell’utilizzo (eccesso nei mezzi).

Differenza tra Eccesso Colposo, Doloso e Preterintenzionale

Occorre, a questo punto della trattazione, precisare che dall’istituto dell’eccesso colposo, delineato nei termini di cui ai paragrafi precedenti, deve tenersi assolutamente distinto quello dell’eccesso doloso.

Quest’ultimo ricorre allorquando l’agente, pur avendo il pieno controllo dei mezzi di esecuzione cui occorre necessariamente fare ricorso per il raggiungimento dell’obiettivo che si è prefissato nel caso concreto, ecceda i limiti posti dalla causa di giustificazione in maniera consapevole e volontaria.

Nel caso dell’eccesso doloso, quindi, l’eccesso non si riferisce in alcun caso ai mezzi utilizzati per il raggiungimento dello scopo prefissato dall’agente, ma solo alla finalità della condotta attuata.

Ne consegue, quindi, che la volontà dell’agente, lungi dall’essere volta alla realizzazione del fatto consentito dalla scriminante, è diretta alla realizzazione di una vera e propria finalità criminosa, con la conseguenza che l’agente sarà chiamato a rispondere del reato commesso a titolo di dolo.

Quindi, la figura dell’eccesso colposo e quella dell’eccesso doloso si differenziano tra loro in considerazione della direzione della volontarietà:

  • diretta al perseguimento del fatto consentito dalla scriminante nell’ipotesi di eccesso colposo;
  • diretta alla realizzazione di un vero e proprio fatto di reato nell’ipotesi di eccesso doloso.

Non esiste, invece, nell’ordinamento odierno una figura di eccesso preterintenzionale.

Di delitto preterintenzionale o contro l’intenzione, infatti, il codice tratta in riferimento a quel delitto che è ritenuto sussistere quando dall’azione o omissione derivi un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.

Attualmente esistono solo ed esclusivamente due figure di delitto preterintenzionale: l’omicidio preterintenzionale e l’aborto preterintenzionale.

Quando si Configura l'Eccesso Colposo

Ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento (articolo 55 del codice penale italiano) affinché si configuri l’eccesso colposo è necessario che si verifichino alcune condizioni, che devono sussistere in maniera contestuale e contemporanea:

  1. il fatto commesso dall’agente deve essere compiuto in presenza dei presupposti che consentono di ritenere provata una causa di giustificazione tra quelle normativamente previste (compresi il consenso dell’avente diritto e le scriminanti speciali, i.e. quelle previste in maniera specifica per una o più fattispecie di reato);
  2. il comportamento tenuto soggetto deve essere, tuttavia, attuato in palese superamento dei limiti esplicitamente fissati dalla disposizione che introduce la scriminante: infatti, generalmente la disposizione che introduce una causa di giustificazione si premura di descrivere in maniera rigorosa le condizioni in presenza delle quali la scriminante opere nonché i limiti entro i quali si può ritenere applicabile, limiti oltre i quali, appunto, il fatto sfocerà nel campo dell’illiceità;
  3. la circostanza che nella commissione del fatto il soggetto sia incorso in un errore che può consistere o in un eccesso di mezzi, avendo valutato correttamente la situazione concreta pur avendo commesso un errore nella fase esecutiva, o in un eccesso nel fine perseguito, avendo valutato in maniera erronea i limiti entro i quali gli era possibile agire in maniera lecita;
  4. il comportamento integrato quale reazione all’aggressione altrui sia tale da integrare un’azione punibile ai sensi e per gli effetti della legge penale una fattispecie che sia prevista in termini di delitto colposo;
  5. per quanto attiene in maniera specifica alla legittima difesa deve essere rilevata una reazione difensiva che si possa ritenere esagerata se posta a confronto con l’aggressione subita, con la conseguenza che viene a difettare il relativo requisito della necessaria proporzionalità tra difesa e offesa (valutata alla luce della situazione concreta complessivamente considerata).

Esempi Pratici di Eccesso Colposo

Per comprendere l’operatività dell’istituto dell’eccesso colposo può essere opportuno analizzare alcuni casi.

Si ipotizzi una situazione in cui in mezzo ad una piazza affollata un malintenzionato cerchi di commettere un furto con strappo, tentando di sottrarre la borsetta a una passante.

Quest’ultima potrebbe difendersi limitandosi a spintonare il ladro e a farlo cadere, secondo le possibilità che si prospettano di fronte alla situazione concreta. Al contrario, reagisce estraendo dalla tasca un coltello e ferisce in maniera profonda il ladro a un braccio, provocandogli una lesione al muscolo.

Nella situazione appena descritta il superamento delle condizioni dettate dalla legge introduttiva della causa di giustificazione.

Ancora, è possibile ritenere il caso un cui un soggetto A che ne aggredisce un altro B con il mero intento di picchiarlo. Tuttavia, mal interpretando le circostanze fattuali e le reali intenzioni di A, B reagisce all’aggressione recuperando un coltello e pugnalando, cagionando anziché il ferimento grave la morte di A.

In tale ultima situazione, quindi, siamo di fronte ad un’altra ipotesi di eccesso colposo, che al contrario di quella delineata in precedenza si caratterizza per il fatto che ad essere superato è il fine. Infatti, fine ultimo del soggetto aggredito non è quello di uccidere, ma solo di distogliere l’aggressore dal suo intento, ferendolo.

Tanto nell’uno quanto nell’altro caso, quindi, il soggetto reagisce ponendo in essere una reazione che risulta eccedere quelle che sono le caratteristiche dell’azione che l’ordinamento giuridico considera conforme all’integrazione di una causa di giustificazione.

Si ipotizzi ancora il caso in cui l’eccesso colposo si realizzi in relazione alla scriminante dell’uso legittimo delle armi. La giurisprudenza, ad esempio, in passato si è occupata della situazione in cui i poliziotti abbiano fatto legittimo usoEDC delle armi d’ordinanza al fine di impedire che i rapinatori di una banca prendano la strada della fuga, ma così facendo cagionano la morte e il ferimento grave dei soggetti presi in ostaggio e che i rapinatori avevano usato per fare da scudo. L’uso delle armi, in tal caso, sarebbe consentito solo prima che gli aggressori decidano di schermarsi dietro gli ostaggi, oltre tale momento si configura eccesso colposo.

Eccesso Colposo nella Legittima Difesa

Per comprendere l’istituto dell’eccesso colposo nella scriminante della legittima difesa debbono rammentarsi gli elementi che ne costituiscono presupposti applicativi e che possono essere compendiati nei seguenti:

  • il comportamento difensivo deve essere attuato a fronte di un’aggressione che sia attuale (ossia che deve compiersi in un momento concomitante o coevo rispetto al momento in cui il soggetto colpito decide di agire;
  • deve sussistere la necessità di difendersi, trovandosi il soggetto aggredito di fronte all’obbligata alternativa tra reagire all’aggressione ovvero subirla e patirne le conseguenze;
  • l’aggressione deve essere ingiusta;
  • deve sussistere un rapporto di proporzionalità tra l’azione offensiva e quella difensiva, valutata alla stregua dei mezzi utilizzati rispetto a quelli disponibili all’aggredito nonché dei beni giuridici coinvolti (il rapporto di proporzionalità, peraltro, si presume se il fatto viene attuato in luogo di privata dimora o nelle immediate pertinenze, anche se venga fatto utilizzo di armi legittimamente detenuta e l’aggressore non dimostri l’intenzione di desistere dall’azione).

Tali requisiti costituiscono indicazione dei limiti entro i quali il soggetto deve agire per potersi avvantaggiare della scriminante della legittima difesa.

Ebbene, quindi, perché possa in questo contesto parlarsi di eccesso colposo e, quindi, applicarsi la relativa disciplina occorre che nel darsi luogo alla reazione conseguente all’aggressione altrui il soggetto travalichi in maniera colposa i limiti della legittima difesa nei termini autorizzato dalla legge.

Tale superamento dei limiti normativamente previsti, quindi, implica che il soggetto agente, anziché rispondere del reato più grave e - quindi – a titolo di dolo, risponderà a titolo di reato colposo se il codice penale o, comunque, la legge penale, preveda la punibilità del reato anche a titolo di colpa.

Si pensi all’ipotesi in cui a seguito dell’aggressione il soggetto aggredito reagisca cagionando lesioni gravi o addirittura l’evento morte e, quindi, l’omicidio dell’aggressore egli verrà punito ai sensi e nella misura previsti dalle norme in materia di omicidio colposo o di lesioni gravi colpose.

Ove, al contrario, la normativa penalistica non preveda e contempli una fattispecie colposa corrispondente a quella che è stata integrata dall’aggredito andrà addirittura esente dall’applicazione di sanzione penale, potendo incorrere nell’obbligo al risarcimento del danno.

Sanzioni e Conseguenze dell'Eccesso Colposo

Dall’integrazione di una situazione in cui si concretizzi un’ipotesi di eccesso colposo nelle cause di giustificazione discende l’applicazione di due ordini di conseguenze:

  1. conseguenze dal punto di vista penalistico;
  2. conseguenze dal punto di vista civilistico,

a - In riferimento alla prima categoria di conseguenze sopra enucleate si ribadisce quanto si è già avuto modo di premettere ai paragrafi precedenti.

Invero, si è già visto come la stessa disposizione di riferimento – articolo 55 del codice penale – preveda all’atto pratico che quando nel commettere taluno dei fatti descritti dalle norme che introducono cause di giustificazione (ivi comprese, oltre a quelle espressamente richiamate, anche quella del consenso dell’avente diritto e le scriminanti speciali) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si dovrà fare applicazione delle disposizioni dettate in materia di delitto colposo qualora il fatto commesso sia previsto dalla legge anche a titolo di colpa.

Si pensi al caso dell’omicidio o delle lesioni, che sono previste e punite dal codice penale sia nella forma dolosa che nella forma colposa.

b - Può accadere, tuttavia, che la legge non contempli la fattispecie colposa corrispondente al fatto concretamente posto in essere dall’autore della reazione difensiva, ma che, ciò nonostante, tale atteggiamento sia tale da arrecare pregiudizio all’aggressore originario.

Ebbene, in tal caso residua pur sempre la possibilità che il soggetto che commetta un atto eccesso colposo sia chiamato a rispondere ai sensi della legge penale, essendo eventualmente tenuto a risarcire il danno causato, ricorrendone i presupposti (ossia: la lesione di un interesse inteso come impedimento alla soddisfazione di una necessità; la sussistenza di un interesse giuridicamente protetto; una perdita intesa come mancato conseguimento di una utilità (perdita e quindi danno) che siano conseguenza immediata e diretta dell’azione del soggetto – c.d. nesso di causalità).

Come si Dimostra o Si Contesta l'Eccesso Colposo

La dimostrazione dell’eccesso colposo in sede giudiziale richiede la verifica di diversi elementi di fatto e di diritto, tra i quali sono annoverati:

  • la commissione del fatto in presenza di una causa di giustificazione (o scriminante);
  • il superamento dei limiti dettati dalla norma che introduce la causa di giustificazione;
  • la commissione di un errore nel senso che alternativamente sia
    • stata valutata correttamente la situazione, ma si sia commesso un errore nell’esecuzione (eccesso nei mezzi);
    • stata effettuata una valutazione errata dei limiti entro i quali è possibile agire (eccesso nel fine).
  • il comportamento posto in essere quale reazione dal soggetto che subisce l’aggressione sia tale da concretizzare il comportamento punibile ai sensi e per gli effetti di una disposizione che preveda e punisca quello stesso fatto in termini di delitto colposo;
  • il verificarsi di una reazione difensiva che possa dirsi esagerata se raffrontata all’aggressione subita;
  • la conseguente mancanza di proporzionalità tra difesa e offesa.

Tutti gli elementi appena evocati ed enucleati devono sussistere contemporaneamente affinché possa dirsi ricorrere l’istituto dell’eccesso colposo, con la conseguente applicazione della disciplina e, quindi, delle sanzioni previste dalle eventuali disposizioni che si ritengano in concreto violate se il delitto sia disciplinato anche quale fattispecie di delitto colposo.

La conseguenza concreta della dimostrazione in corso di giudizio della sussistenza dell’eccesso colposo comporta, quindi, come si è già esaminato al paragrafo precedente.

Al fine di contestare la sussistenza in concreto dell’eccesso colposo nella causa di giustificazione (ad esempio, la legittima difesa) è, quindi, necessario provare che difetti uno qualsiasi degli elementi che poco sopra si è avuto modo di rappresentare. Infatti, in tal caso non si potrà che concludere nel senso che l’istituto dell’eccesso colposo non sussiste nel caso concreto e, quindi, opererà regolarmente la disposizione che prevede la causa di giustificazione.

Casi Giurisprudenziali Rilevanti sull'Eccesso Colposo

Tra i casi concretamente esaminati dalla giurisprudenza e incentrati sulla disamina e sulla valutazione dell’applicabilità dell’eccesso colposo deve evocarsi quello affrontato dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 28782/2019.

All’origine della decisione si poneva il fatto concreto di un contrasto verbale sorto tra due vicini di casa e sfociato in uno scontro fisico. In tale contesto il soggetto imputato era stato aggredito verbalmente e fisicamente dal vicino, persona offesa, e aveva reagito all’aggressione con un violento pugno al volto.

Nell’assumere la propria determinazione la Suprema Corte ha ripercorso quella che è appunto la disamina della scriminante della legittima difesa e dell’istituto dell’eccesso colposo di difesa, ribadendo come già ai tempi era ben nota e consolidata l’impostazione giurisprudenziale in virtù della quale per potersi configurare l’istituto dell’eccesso colposo occorre aver riguardo all’accertamento nel caso di specie della sussistenza o meno dell’adeguatezza della reazione difensiva rispetto alla condotta aggressiva.

L’accertamento deve, peraltro, essere effettuato alla luce di una valutazione complessiva di tutti gli elementi concomitanti nella situazione tipica verificatasi in concreto e tenere in debita considerazione il dato che di eccesso colposo può parlarsi solo nel caso in cui sia dovuto ad un errore di valutazione.

Nel decidere nel merito i giudici dei primi due gradi di giudizio avevano evidenziato come il soggetto agente avrebbe potuto reagire all’aggressione subita attraverso il ricorso a modalità alternative e meno dannose.

Al contrario, il Giudice di legittimità si è risolto nel senso che si deve opportunamente considerare lo stato di particolare concitazione in cui versa il soggetto aggredito e che non gli ha consentito di vagliare tutte le potenziali alternative meno lesive che gli avrebbero consentito di perseguire l’obiettivo di sfuggire all’aggressione.

Quindi, la Suprema Corte ha concluso nel senso dell’esclusione dell’applicazione dell’istituto dell’eccesso colposo solo ed esclusivamente nella denegata e non creduta ipotesi in cui, nel momento dell’aggressione, si oltrepassi il criterio della proporzionalità, in considerazione dei mezzi usati o delle circostanze del caso concreto, mentre esso sussiste, pur nella volontarietà dell’azione, se si configuri come una reazione normale e obbligata, non essendovi alternativa percorribile in concreto alla luce delle caratteristiche del fatto tipico.

FAQ sull'Eccesso Colposo

Cos'è esattamente l'eccesso colposo?

L’eccesso colposo è l’istituto applicabile qualora il soggetto che versa in una situazione in cui si concretizzino tutti gli elementi costitutivi di una causa di giustificazione (o scriminante) ecceda all’atto pratico i limiti di operatività posti dalla normativa di riferimento.

Si distingue l’ipotesi in cui il soggetto ritiene erroneamente consentito e necessario in concreto un comportamento che supera i limiti della scriminante (eccesso nel fine) da quella in cui l’eccesso riguarda l’uso dei mezzi per inabilità nell’utilizzo (eccesso nei mezzi).

Quali sono gli elementi per configurare l'eccesso colposo?

Affinché possa configurarsi l’eccesso colposo è necessario che:

  • sussistano tutti gli elementi caratterizzanti una situazione in cui possa dirsi sussistente una causa di giustificazione, compresa quella del consenso dell’avente diritto e le scriminanti speciali;
  • la volontà del soggetto sia volta a realizzare la situazione che giustifica il comportamento;
  • si eccedano i limiti fissati dalla scriminante che venga di volta in volta in rilievo;
  • il fatto che si realizzi in conseguenza configuri un delitto colposo penalmente rilevante.

È possibile evitare la condanna per eccesso colposo?

La risposta al quesito è positiva.

Tuttavia, affinché ciò sia possibile è necessario che la reazione del soggetto all’aggressione subita rientri nei limiti imposti dalla normativa in materia di legittima difesa e, quindi, che possa dirsi sussistente il requisito della proporzionalità tra la reazione difensiva del soggetto aggredito e l’aggressione subita.

La valutazione, in particolare, deve avere riguardo ai mezzi utilizzati dall’aggressore, quelli a disposizione dell’aggredito per difendersi nonché i beni giuridici in conflitto tra loro e rilevanti in concreto.

Che differenza c'è tra eccesso colposo in legittima difesa e legittima difesa vera e propria?

La differenza tra l’eccesso colposo in legittima difesa e la legittima difesa vera e propria discende dal superamento del limite imposto dalla disposizione legislativa laddove prevede il requisito della proporzionalità che deve sussistere tra l’aggressione subita e gli effetti della reazione difensiva attuata dal soggetto.

Ove il soggetto superi il limite della proporzionalità, interpretato alla luce di una valutazione complessiva della situazione, sarà applicabile l’istituto dell’eccesso colposo in legittima difesa. Entro tale limite si applicherà la scriminante della legittima difesa.

Quali sono le pene previste per chi commette eccesso colposo?

Le pene applicabili nei confronti del soggetto agente che commetta il fatto in una situazione che ecceda i limiti previsti dalla normativa che introduce la scriminante discendono dalla valutazione in concreto del fatto tipico realizzatosi e dalla valutazione della possibile sussunzione dello stesso in una fattispecie di reato di tipo colposo normativamente prevista.

Si applicherà la sanzione prevista dalla disposizione che disciplina la fattispecie colposa di riferimento. Se la fattispecie non sia prevista come colposa il soggetto non sarà punito.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...