Difendersi in casa: strumenti legali e consigli pratici​

Guida pratica agli strumenti di autodifesa domestica legali in Italia: consigli per un utilizzo sicuro e conforme alla legge.​

Negli ultimi tempi è andato crescendo in frequenza un fenomeno che crea sempre maggiore allarme sociale, qual è quello delle effrazioni negli immobili adibiti ad abitazione.

Ne consegue che l’ordinamento giuridico italiano è dovuto intervenire, disciplinando le regole generali in materia e, in particolar modo, per quanto concerne il ricorso agli strumenti che consentono di procedere all’autodifesa, pur entro determinati limiti ben precisi.

Nel prosieguo si tenterà di analizzare gli strumenti di difesa domestica di maggiore diffusione e di delineare in che termini essi sono ritenuti legittimamente utilizzabili senza che si rischi di incorrere in sanzioni per il relativo utilizzo.

Il quadro normativo italiano sull'autodifesa in casa

La normativa di riferimento in materia di autodifesa domestica è inserita nel corpo del codice penale italiano e, in particolare, risulta inserita al comma secondo dell’articolo 52, che ha introdotto la peculiare figura di scriminante (o causa di giustificazione) della legittima difesa domiciliare.

Ebbene, ai sensi e per gli effetti ella normativa penalistica vigente affinché la legittima difesa comune abbia efficacia scriminante, ossia effetto di rendere lecito un comportamento che altrimenti configurerebbe tutti gli elementi costitutivi di un reato, è necessario che l’azione (lesiva) difensiva sia proporzionata all’offesa.

Elementi costitutivi della causa di giustificazione in questione devono essere individuati nell’aggressione perpetrata da un soggetto terzo alla vita o all’incolumità fisica di un soggetto, nell’ingiustizia arrecata con l’offesa, nella reazione da parte dell’aggredito che sia caratterizzata da proporzionalità.

Giuridicamente il concetto di proporzionalità evocato dalla normativa è tale da suscitare dubbi interpretativi, in quanto da tempo si discute se esso debba essere riferito a:

  • i mezzi, ossia gli strumenti a disposizione del soggetto aggredito e quelli in concreto utilizzati;
  • i beni giuridici coinvolti, dovendosi avere riguardo al bene minacciato e a quello leso mediante il comportamento difensivo;
  • le offese, considerate in relazione ai beni su cui esse incidono (tesi attualmente maggioritaria);
  • i beni e le offese, avendo riguardo a tutte le circostanze oggettive contingenti.

Il secondo comma dell’articolo 52 del codice penale prevede delle disposizioni ad hoc per l’ipotesi in cui la reazione difensiva consegua alla commissione da parte del reo di un comportamento integrante violazione di domicilio e introduce una presunzione di proporzionalità per l’ipotesi in cui un soggetto legittimamente presente in uno qualsiasi dei luoghi indicati (i.e. abitazione, privata dimora, appartenenze, luoghi accessori) utilizzi un’arma legittimamente detenuta ovvero un diverso mezzo idoneo ad offendere con lo scopo di difendere la propria o altrui incolumità ovvero ancora beni propri o altrui se non vi sia desistenza da parte dell’agente e vi sia pericolo di aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica, peraltro, anche nell’ipotesi in cui il fatto di reato sia stato concretizzato in un qualsiasi ulteriore luogo in cui si eserciti un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Ciò premesso, ci si chiede quali siano gli strumenti di autodifesa legalmente riconosciuti e considerati ammissibili dall’ordinamento al fine di poter fruire della scriminante della legittima difesa domiciliare, come da ultimo descritta e come articolata ai sensi dell’’articolo 52 comma secondo (e terzo) del codice penale.

Strumenti di autodifesa legali per uso domestico

Vediamo ora nel dettaglio quali sono gli strumenti consentiti dalla legge penale italiana per la difesa personale in ambito domestico.

Tra essi, in linea generale, sono annoverati i seguenti prodotti:

Spray al peperoncino

Lo spray al peperoncino è uno strumento di autodifesa considerato non letale, ma che può cagionare, comunque, a seguito di erogazione irritazioni e lesioni fisiche di varia entità.

Tra le reazioni più comuni verificabili in conseguenza dell’inalazione e/o del contatto diretto con il prodotto erogato sono contemplate le seguenti: irritazione delle alte vie respiratorie (gola, faringe e trachea), bruciore e dolore a contatto con la pelle.

La reazione di fastidio provocata dallo spray al peperoncino è tale spesso da dissuadere l’intruso aggressore dal compiere il comportamento criminoso e costringerlo alla fuga o, comunque, da ostacolarne concretamente l’operato.

Sembra opportuno specificare che lo spray al peperoncino può essere acquistato liberamente da chiunque sia nei supermercati che nelle farmacie più fornite, purché la confezione del prodotto rispetti i requisiti normativamente prescritti. Si precisa che, ovviamente, dalla possibilità di libero acquisto non consegue automaticamente che l’acquirente detentore possa farne un uso libero e incondizionato.

Si consideri che la legalizzazione in Italia dell’utilizzo ai fini di autodifesa è avvenuta a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale n. 103/2011 per gli appartenenti alle forze dell’ordine e per tutti i consociati che abbiano compiuto almeno i sedici anni di età.

Come agevolmente intuibile l’utilizzo dello strumento in questione è considerato lecito e giustificabile nella limitata ipotesi di necessità di difendersi da aggressioni o minacce all’incolumità personale.

In proposito, anche la giurisprudenza di legittimità è intervenuta a chiarire che lo spray al peperoncino può essere utilizzato solo quale mezzo per legittima difesa solo in caso di pericolo, utilizzabile solo come extrema ratio, e mai quali strumenti di aggressione.

Dissuasori elettrici (storditori)

Altri strumenti di autodifesa considerato efficace e non letale sono identificati nei dissuasori elettrici o storditori, i quali sono stati ideati e progettati appositamente al fine di immobilizzare un soggetto mediante il ricorso a una scarica elettrica, così offrendo una soluzione utile per garantire la tutela personale in situazioni di pericolo.

All’atto pratico essi rilasciano una scarica elettrica ad alta tensione, ma a basso amperaggio tali da poter provocare una contrazione muscolare di carattere involontario (reazione automatica allo stimolo) e un momentaneo e transeunte senso di disorientamento.

La reazione cagionata nel soggetto che subisce l’effetto degli storditori può essere tale da indurre l’intruso nell’abitazione altrui al punto da costringerlo alla fuga, consentendo al proprietario dell’abitazione di guadagnare tempo utile per contattare le forze dell’ordine.

In linea di massima nella categoria sono ricondotti quelli che vengono definiti come storditori a contatto diretto, che richiedono l’applicazione di due elettrodi sul corpo dell’aggressore per trasmettere la scarica e sono utili allorquando il contatto diretto a fronte dell’aggressione sia inevitabile.

Gli storditori elettrici sono considerati strumenti idonei ad offendere alla luce della recente normativa in materia e, sebbene acquistabili liberamente, non possono essere mai portati fuori dall’abitazione e l’ammissibilità dell’utilizzo è limitata all’interno della stessa.

Allarmi personali e sistemi di sicurezza passivi

Quelli definiti in termini di allarmi personali consistono in un piccolo dispositivo che emette un suono acutissimo, che supera di norma i 100 decibel, attivabile mediante un pulsante appositamente previsto.

Si tratta di uno strumento comunemente considerato legale e che, quindi, può essere utilizzato in qualsiasi luogo, avendo la duplice funzione di attirare l’attenzione di terze persone nelle vicinanze e di dissuadere o mettere in fuga l’aggressore, che sorpreso e allarmato dal clamore potrebbe decidere di allontanarsi.

Strumenti di autodifesa non consentiti o soggetti a restrizioni

Ci sono strumenti di difesa, differenti rispetto a quelli esaminati fino a questo punto, il cui utilizzo risulta essere attualmente vietato secondo quanto dettato dalla legge italiana o il cui impiego è strettamente regolamentato normativamente.

Armi da fuoco

La questione viene in rilievo in special modo per quanto attiene ai limiti legali per la detenzione e l’utilizzo delle armi da fuoco in ambito domestico.

Di seguito si analizzeranno gli usi dei mezzi principali e più comuni di cui sarebbe possibile fare concreto utilizzo.

Affinché l’utilizzo delle armi da fuoco integri la scriminante della legittima difesa, è opportuno precisare che è, innanzitutto, necessario che le armi da fuoco siano legittimamente detenute.

Ciò significa in sostanza che le armi presenti presso l’abitazione siano state regolarmente registrate e dichiarate e che il detentore sia in possesso di un regolare porto d’armi, rilasciato dopo la verifica da parte della competente autorità preposta di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

Si richiede, inoltre, che il soggetto aggredito non disponga di ulteriori mezzi alternativi di reazione, essendo, comunque, i predetti strumenti potenzialmente mortali.

Taser e dispositivi simili

Il taser elettrico è uno strumento di origine americana, qualificato come arma propria, sebbene non si tratti di arma da fuoco e, di norma, non sia considerato arma letale. Al momento del funzionamento il taser da due dardi emette due elettrodi con traiettorie non parallele che, raggiunto il bersaglio, producono una scarica elettrica ad alta tensione ma a bassa intensità di corrente, rilasciata mediante brevissimi impulsi capaci di immobilizzare il soggetto provocandogli una contrazione muscolare nella zona interessata.

Lo strumento in questione può essere detenuto in casa qualora il soggetto privato sia in possesso di un nulla osta, legittimamente rilasciato dalla Questura. In tal caso, tuttavia, il privato potrà farne ricorso esclusivamente quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 52 c.p. in materia di legittima difesa, come meglio delineato all’inizio della presente trattazione.

Nelle residue ipotesi l’utilizzo del taser rimane illecito e non è in alcun caso consentito di portarlo con sé al di fuori della propria abitazione.

Coltelli e armi da taglio

Le armi da taglio, come i coltelli o simili, possono costituire un’alternativa valida alle armi da fuoco da utilizzare ai fini della difesa personale.

Si tratta di strumenti decisamente più accessibili, maneggevoli e facilmente trasportabili, che comportano però lo svantaggio della necessità della vicinanza e del contatto fisico con l’aggressore, elemento da non sottovalutare quale fattore di rischio.

Alla luce della vigente normativa, inoltre, non può essere portato all’esterno della propria abitazione, salvo doverne giustificare il motivo per cui lo si porta con sé a fronte della richiesta delle autorità.

Quindi, tali strumenti possono essere utilizzati solo all’interno della propria abitazione, dove magari siano già presenti, ma non all’esterno.

L’esempio tipico è quello di un coltello.

Come utilizzare responsabilmente gli strumenti di autodifesa in casa

Come è agevolmente intuibile da quanto argomentato sino a questo momento, l’utilizzo degli strumenti di autodifesa domestica richiede una certa misura di perizia, al fine di evitare spiacevoli conseguenze.

Bisognerà, infatti, per evitare di incorrere in sanzioni legali a seguito dell’uso improprio, smodato e illegale, conoscere:

  • le modalità di utilizzo comune e appropriato dello strumento di autodifesa prescelto;
  • i limiti di utilizzo fissati dalla legge al fine di considerare lecito il ricorso allo strumento di autodifesa;
  • le regole dettate dal codice penale per scriminare il fatto di reato in presenza dei presupposti sopra indicati.

Occorre, in sostanza, evitare di utilizzare lo strumento difensivo in misura smodata, tale da comportare una difesa che ecceda i limiti di ammissibilità previsti dalle regole generali di utilizzo e dalla normativa di settore.

Formazione e preparazione all'autodifesa domestica

Conoscere le modalità attraverso le quali è possibile procedere ad un’autodifesa in ambito domestico può assumere, allo stato attuale, una rilevante importanza, in considerazione del sempre crescente numero di casi di aggressioni che avvengono all’interno delle abitazioni.

In proposito, può essere utile frequentare corsi organizzati ad hoc durante i quali apprendere, da soggetti esperti in materia, le principali tecniche di autodifesa e l’uso corretto degli strumenti consentiti dalla legge.

Allo stato attuale ci sono enti e società molteplici che organizzano corsi con tale finalità, talvolta anche a livello gratuito.

Senonché si potrebbe considerare alla stregua di un investimento anche la frequenza di corsi di formazione e preparazione a pagamento.

Per concludere, si può dire che è di notevole importanza conoscere e rispettare la normativa italiana dettata in materia di autodifesa domestica, al fine di comprendere se e in quali termini essa è concessa e quali possano essere le conseguenze da attendersi nella denegata ipotesi in cui si eccedano i limiti legislativamente previsti.

Faq:

1. Quali strumenti di autodifesa sono legali in Italia per uso domestico?

L’ordinamento giuridico italiano consente, entro limiti ben prefissati e differenziati in relazione a ciascuno strumento di autodifesa, l’ammissibilità dei seguenti strumenti:

  • armi da fuoco che siano legalmente detenute (porto d’armi);
  • taser e altri strumenti simili, purché l’utilizzo avvenga entro le mura domestiche;
  • dissuasori elettrici;
  • coltelli e altre armi da taglio, che vengano utilizzati esclusivamente all’interno dell’abitazione;
  • spray urticanti;
  • allarmi personali.

L’autodifesa in ambito domestico è, quindi, consentita attraverso una molteplicità di strumenti, ma per buona parte di essi – quelli maggiormente pericolosi e dannosi – entro limiti di utilizzo ben precisi.

2. È legale usare uno spray al peperoncino contro un intruso in casa?

Lo spray al peperoncino è considerato, allo stato attuale, uno strumento di autodifesa utilizzabile nei confronti di un soggetto intruso che si sia introdotto entro le mura domestiche.

L’utilizzo, in veste di strumento di autodifesa legalmente riconosciuto, è stato consentito a partire dall’emanazione del Decreto Ministeriale n. 103/2011 per le forze dell’ordine e per qualsiasi altro soggetto, anche civile, che abbia compiuto i sedici anni di età. Tale strumento è considerato legittimo se impiegato per arginare e respingere aggressioni o minacce all’incolumità personale, in regime di extrema ratio e mai come strumento di aggressione.

3. Posso detenere un taser per autodifesa nella mia abitazione?

Il taser elettrico è qualificato come arma propria. La legge prevede che questo strumento possa essere detenuto in casa qualora il soggetto privato sia in possesso di un nulla osta, legittimamente rilasciato dalla Questura. In tal caso, il privato potrà farne ricorso esclusivamente quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 52 del codice penale in materia di legittima difesa.

Nelle residue ipotesi, l’utilizzo del taser rimane illecito e non è in alcun caso consentito di portarlo con sé al di fuori della propria abitazione.

4. Quali sono le conseguenze legali dell'uso di armi da fuoco per difesa domestica?

Le armi da fuoco sono considerate strumenti ammissibili per la difesa domestica se legittimamente detenute, ossia se il soggetto che le possiede in casa è in possesso di un regolare porto d’armi, rilasciato dalle autorità competenti e in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Occorre inoltre che il soggetto non disponga di mezzi alternativi meno aggressivi. Al di fuori di questi limiti, l’uso delle armi da fuoco per autodifesa comporta che il soggetto dovrà rispondere delle conseguenze penali derivanti da fattispecie di reato.

5. Esistono corsi di formazione per l'uso responsabile degli strumenti di autodifesa domestica?

Al fine di conoscere le dinamiche per un uso responsabile degli strumenti di autodifesa, è opportuno apprendere tutte le relative caratteristiche. A tal proposito, può essere utile frequentare corsi di formazione appositamente organizzati, tenuti da soggetti esperti in materia.

Allo stato attuale, esistono corsi sia a titolo gratuito organizzati da enti pubblici, sia a pagamento da enti privati, offrendo così diverse opzioni a seconda delle esigenze e delle disponibilità.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...