Dichiarazioni mendaci: La falsa attestazione ad un pubblico ufficiale
Le dichiarazioni mendaci consistono in dichiarazioni non veritiere, non attinenti alla verità, che vengono rese da un soggetto ad un pubblico ufficiale relativamente alla propria identità, stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona; inoltre, il privato può rendere false dichiarazioni in atto pubblico.
- Cosa vuol dire dichiarazioni mendaci?
- Dichiarazione mendace: le conseguenze
- Dichiarazioni mendaci nell’autocertificazione: è reato?
- False dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale
- Dichiarazione mendace in buona fede
- Novità legislative
La falsa attestazione ad un pubblico ufficiale è una condotta punibile penalmente. Con l’articolo 495 del Codice Penale, infatti, il legislatore ha voluto tutelare la pubblica fede, la quale può essere lesa tramite delle condotte idonee ad alterare il proprio contrassegno personale o quello di un’altra persona.
Inoltre, l’art. 483 del Codice Penale sanziona l’esibizione di una dichiarazione mendace a pubblico ufficiale. Il reato di falsa attestazione può essere commesso da chiunque, basta che vengano date informazioni non veritiere, anche solo in parte, sia personalmente a voce che tramite una dichiarazione scritta.
1) Cosa vuol dire dichiarazioni mendaci?
Le dichiarazioni mendaci consistono in dichiarazioni non veritiere, non attinenti alla verità, che vengono rese da un soggetto ad un pubblico ufficiale relativamente alla propria identità, stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona; inoltre, il privato può rendere false dichiarazioni in atto pubblico.
2) Dichiarazione mendace: le conseguenze
L’articolo 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445 del 2000, stabilisce che, chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso.
Le conseguenze, in questo caso, saranno, quindi, sia di tipo civile che penale. Inoltre, l’articolo 75 del medesimo Testo Unico sostiene che qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello specifico in ambito penale, l’art. 483 del c.p. sanziona l’esibizione di una dichiarazione mendace a pubblico ufficiale con un periodo di reclusione da tre mesi fino a due anni; mentre, l’art. 495 del c.p. prevede una reclusione da uno a sei anni per chi dichiara il falso sull’identità, lo stato e le qualità in proprio possesso, o inerenti un’altra persona.
3) Dichiarazioni mendaci nell’autocertificazione: è reato?
L’autocertificazione permette ai cittadini di esibire, alla Pubblica Amministrazione ed ai gestori dei servizi di pubblica utilità, le stesse informazioni contenute nei registri pubblici, senza recarsi ogni volta presso l’ente addetto al rilascio, bensì auto-dichiarando informazioni su di sé e sui fatti di cui è a diretta conoscenza.
La normativa inerente l’autocertificazione è contenuta nell’articolo 2 della Legge n.15/1968, successivamente integrata nel Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445) che contiene tutti canoni di applicabilità dell’autocertificazione oltre che tutte le altre disposizioni riguardanti la presentazione di documenti amministrativi.
Ogni qualvolta un cittadino presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un’autocertificazione presso un ente pubblico è tenuto ad assumersi la piena responsabilità di quanto attestato. Sebbene, infatti, le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi abbiano l’obbligo di accettare le autocertificazioni, hanno anche la piena libertà di controllarne la veridicità.
Qualora un certificato auto-redatto contenga una dichiarazione mendace, ovvero totalmente falsa ed emessa deliberatamente, a pagarne le conseguenze civili e penali sarà il cittadino che ha presentato il documento.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 75 qualora da un determinato controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre, l’articolo 76 del Testo Unico include tutti i comportamenti considerati illeciti e quindi punibili dal Codice Penale in materia di autocertificazione.
Pertanto, ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale si configura il reato di falso in caso di esibizione di dichiarazione mendace a pubblico ufficiale e, ai sensi dell’art. 495 del c.p., si prevede la sanzione per chi dichiara il falso sull’ identità, lo stato e le qualità in proprio possesso, o inerenti un’altra persona.
4) False dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale
Le false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale possono essere le seguenti: - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni), di cui all’articolo 46 del Dpr 445/2000; - le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 47 del Dpr 445/2000.
Le prime sono dichiarazioni che sostituiscono i certificati ovvero quei documenti rilasciati da una amministrazione pubblica aventi funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. La dichiarazione deve essere sottoscritta e gli stati, le qualità personali e i fatti che possono essere dichiarati con tale autocertificazione sono elencati all’articolo 46 del suddetto Decreto.
Le seconde invece, sono dichiarazioni sottoscritte dall’interessato con le quali si sostituisce l’atto di notorietà. Quest’ultimo consiste in un atto che concerne stati, qualità personali o fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato e che possono riguardare sé stesso o altri soggetti che conosce.
Vengono utilizzate per dichiarare tutti gli stati le qualità personali o i fatti che non rientrano nell’elenco di cui all’articolo 46 del Dpr 445/2000. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge in esame, tali dichiarazioni possono essere rese al pubblico ufficiale anche per conto di un altro soggetto che si trova impedito temporaneamente per motivi di salute. Si possono sostituire a tale soggetto il coniuge o, in assenza, i figli, o ancora, un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Il pubblico ufficiale provvede a verificare preventivamente l’idoneità del dichiarante.
Le amministrazioni pubbliche effettuano regolarmente dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000. Li eseguono tramite strumenti informatici o telematici, nonché verificando la corrispondenza di quanto dichiarato con i registri che hanno già in possesso. Se si tratta di semplici irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio la pubblica amministrazione invita l’interessato a regolarizzare la dichiarazione per ottenere la prosecuzione del procedimento.
Qualora, invece, si tratti di dichiarazioni non veritiere ci sono delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto. L’articolo 76, infatti, prevede una responsabilità penale per i soggetti privati che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano od usano atti falsi. Inoltre, l’articolo 48 del D.P.R. stabilisce le modalità con cui devono essere rese le dichiarazioni sostitutive alla P.A. richiama tale norma. In questa prevede una responsabilità penale in caso di dichiarazioni sostitutive mendaci o non veritiere.
Secondo dottrina e giurisprudenza i reati che possono configurarsi in caso di false dichiarazioni rese ad un pubblico ufficiale sono essenzialmente due: - il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del Codice Penale; - quello di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del Codice Penale.
Si tratta di delitti contro la fede pubblica: il primo di falsità in atti, il secondo di falsità personale. In entrambi l’elemento psicologico è il dolo generico in quanto il dichiarante è consapevole di effettuare una dichiarazione scritta mendace ad un pubblico ufficiale.
5) Dichiarazione mendace in buona fede
Il reato di falso è considerato tale solo nel caso in cui siano presenti tutte le prove per attestare che il dichiarante abbia commesso l’illecito in maniera consapevole. Nei casi in cui la falsità di quanto dichiarato dipenda da una leggerezza o da una negligenza del cittadino dichiarante, il reato di falso non sarà riconosciuto ed egli non andrà incontro a nessuna delle sopracitate conseguenze.
Rendere dichiarazioni mendaci, non veritiere, ad un pubblico ufficiale costituisce un reato, che può essere commesso da chiunque e per la cui configurazione è sufficiente dare informazioni non veritiere, anche solo in parte, sia personalmente a voce che tramite una dichiarazione scritta.
Pertanto, nel caso in cui il soggetto effettui una falsa dichiarazione o attestazione ad un pubblico ufficiale, risponderà penalmente di tale condotta con la reclusione fino a sei o due anni.
6) Novità legislative
La problematica connessa ai risvolti applicativi inerenti al ricorso di dichiarazioni mendaci rese ai pubblici ufficiali e nelle autodichiarazioni (ossia di quelle dichiarazioni da parte di un soggetto, rilasciate sotto la propria responsabilità e sostitutive delle dichiarazioni rilasciate da autorità diverse, di possedere un certo requisito imposto ex lege, di godere di un bene ovvero di un diritto) assume nell’anno in corso peculiare importanza, tanto alla luce degli sviluppi sopravvenienti in materia di disciplina delle condotte contrarie alle misure di contenimento previste per far fronte alla diffusione della pandemia di Covid-19 quanto in ragione dell’entrata in vigore dell’assegnazione dei fondi, a tal uopo, assegnati con la finalità di sostenere le politiche del lavoro nonché l’economia nazionale.
Sembra opportuno rammentare che già nel mese di marzo del 2020 il legislatore aveva provveduto alla depenalizzazione di tutti i comportamenti non conformi al dettato normativo che disponeva nel senso del rispetto delle misure di contenimento.
Da tale operazione di depenalizzazione era conseguito che il soggetto che avesse compiuto talune delle azioni specificatamente previste come illecite dalla normativa di riferimento non incorre più in un nell’illecito penale di cui all’art. 650 c.p. (che, rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, sanziona con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206, “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene”), ma sarebbe stato tenuto esclusivamente a corrispondere una somma di denaro che, commisurata alla gravità riconosciuta alla violazione, avrebbe potuto essere compresa tra un minimo di euro 400 ed un massimo di euro 3.000.
Unica eccezione rispetto alla complessiva portata dell’intervento legislativo volto a depenalizzare le condotte di inosservanza dell’ordine dell’autorità in materia di provvedimenti disponenti le misure di contenimento rimaneva, al contrario, il comportamento di colui che, nel frangente in cui era ancora richiesta, dichiarava il falso nella compilazione delle autodichiarazioni richieste dai D.P.C.M. così incorrendo nelle sanzioni previste dall’articolo 483 c.p. (che, sotto la rubrica “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” sanziona la condotta di “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”).
Orbene, non può non rilevarsi che la questione ad oggi può essere considerata decisamente anacronistica. Com’è noto, infatti, stante l’imposizione dell’obbligo vaccinale per il Covid-19, il Governo non ha più fatto ricorso allo strumento del D.P.C.M. per regolamentare i comportamenti richiesti dai cittadini nel periodo dell’apice della diffusione della pandemia. Al contrario, ad oggi, la questione attiene alla possibilità del singolo di incorrere nella commissione di falso per aver reso dichiarazioni mendaci nella richiesta di rilascio e nell’ipotesi di utilizzo del Greenpass.
In proposito si rammenta che, infatti, al fine dell’accesso dei luoghi di lavoro nonché dell’accesso ai luoghi pubblici la c.d. carta verde era, è e sarà fino ad almeno al mese di aprile 2022 necessaria. Nel dettaglio, è possibile rilevare che nel caso in cui si falsifichi la certificazione in questione si integra il reato del falso commesso dal privato ex art. 482 c.p., recependo il documento dichiarazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti. L’utilizzatore di un Greenpass falso, invece, viene sanzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 489 c.p. per il reato di atto falso, mentre colui che utilizzi nella quotidianità il Greenpass di un’altra persona incorrerebbe nella sanzione prevista per il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p.
Ulteriore tematica di particolare attualità in materia di dichiarazioni mendaci è quella riferibile alle dichiarazioni non rispondenti a verità nelle richieste per l’accesso alle risorse finanziarie stanziate dal Fondo di cui al comma 10-bis dell’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e finalizzate a compensare dei mancati introiti le Autorità di sistema portuale, che si sono viste venire meno i diritti di porto a causa del calo dei traffici dei passeggeri e dei croceristi. In tale contesto occorre fare riferimento al Decreto del 17 dicembre 2021, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
All’articolo 2 si prevede, infatti, espressamente che i controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle Autorità di sistema portuale ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui al Fondo viene svolta direttamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In specie, all’aver presentato in tale contesto dichiarazioni mendaci ovvero documentazione falsa la disposizione di legge testé citata al comma 3 fa corrispondere la decadenza dai benefici ottenuti in ragione di quanto falsamente dichiarato. Trattasi, in sostanza, di sanzione amministrativa di carattere privativo degli effetti favorevoli che erano stati conseguiti a seguito di quanto affermato nell’atto di richiesta.
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