Detenzione o accesso a materiale pornografico

Pornografia minorile, pedofilia e infantofilia, pedopornografia, tutti fenomeni associati tra loro dall’attrazione sessuale di adulti verso minori di anni 18, ovvero in pre-pubertà e, addirittura, come nel caso della infantofilia, verso bambini neonati. Si tratta di pratiche e avvenimenti in continua crescita negli ultimi anni

L’ordinamento giuridico italiano contrasta in modo significativo i reati collegato alla pornografia minorile. Vediamo di seguito in che modo.

Cos’è il reato di detenzione o accesso a materiale pornografico?

La pornografia, consiste nella rappresentazione, fotografica o cinematografica, chiara ed evidente, o comunque, con atteggiamenti inequivocabili, di atti sessuali tra uomini e donne o anche tra soggetti dello stesso sesso.

Di per sé, entro certi limiti, la pornografia non è un reato, tanto e vero che girano, oramai quasi esclusivamente sul web, molteplici video e riproduzioni cinematografiche o fotografiche, tanto a livello professionali, che amatoriale. Le cose, decisamente, cambiano quando le riproduzioni di materiale pornografico hanno ad oggetto soggetti minori di età.

Il codice penale, infatti, prevede e regola espressamente il reato di pornografia minorile, ex art. 600ter, nonché, strettamente affine ad esso, il reato di detenzione o accesso a materiale pornografico, previsto dal successivo art. 600quater c.p. (per saperne sull’art. 600ter c.p. di più vedi “Il reato di pornografia minorile”).

Più precisamente l’art. 600quater del c.p., introdotto dalla Legge n.238/2021, intitolata “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”, integra la fattispecie di reato in parola, prevedendo l’ipotesi di chi: al di fuori delle previsioni indicate dall’art. 600ter c.p., si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; sempre al di là dei casi indicati dall’art. 600ter c.p.c., mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto L’ultimo comma dell’art. 600ter, inoltre, cerca di dare una definizione della pornografia minorile, ovvero di cosa si intenda per materiale pornografico, per la quale precisa che, con essa si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante, ai fini della realizzazione del reato in oggetto, è sufficiente già la sola mera detenzione di materiale pedopornografico. L’elemento psicologico richiesto è costituito dal dolo generico. La ratio iuris della norma è quella di preservare, tutelare e garantire l’integrità psico-fisica dei minori, ma anche la morale e il buon costume.

Cosa rischia chi viene denunciato per reato detenzione o accesso a materiale pornografico?

Per quanto attiene le conseguenze che rischia il colpevole dell’azione prevista dall’art. 600quater del codice penale, precisa che: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto”… è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Ed ancora, l’ultimo comma dell’art. 600quater prevede che, al di fuori delle ipotesi indicate dal primo comma dell’articolo medesimo chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000

Quando e come fare una denuncia per detenzione o accesso a materiale pornografico?

Sappiamo che, per alcuni reati l’azione penale si attiva su impulso della parte offesa attraverso lo strumento della querela rivolta contro una determinata persona presunta colpevole.

Si tratta degli illeciti “perseguibili a querela di parte”, che hanno un limite di tempo per la proposizione (3 mesi) Sappiamo, ancora, che per molti altri reati non occorre la querela, essendo perseguibili su input della stessa Autorità Giudiziaria, oppure tramite denuncia di reato presentabili da chiunque abbia interesse e senza il limite dei 3 mesi previsto per la querela (salva la prescrizione del reato).

Si tratta dei reati procedibili d’ufficio. Il reato di detenzione o accesso a materiale pornografia di cui all’art. 600quater, rientra tra quelli di cui all’art. 50 del codice di procedura penale, ovverosia è perseguibile d’ufficio, quindi a prescindere dalla presentazione della querela da parte della vittima, bastando anche una denuncia di terzi.

Qualora la vittima opti per la denuncia o querela, che ben può sporgere anche se trattasi di reato procedibile d’ufficio, una volta recatasi presso l’Autorità Giudiziaria dovrà compilare l’apposito modulo di denuncia, laddove, dopo aver indicato i propri dati anagrafici, bisognerà precisare nel dettaglio gli elementi che hanno caratterizzato il reato commesso; Pertanto, nell’atto di querela dovranno essere indicati:

  • Dati identificativi del denunciante
  • Descrizione del fatto
  • Le informazioni sull'autore della condotta criminosa
  • Indicazioni di eventuali prove
  • La dichiarazione di volontà del querelante di agire per la punizione del colpevole
  • La sottoscrizione della denuncia/querela

Si ricorda, che è disponibile il servizio di denuncia a domicilio che favorisce i cittadini a "forte disagio" che, per problemi di età, handicap fisici o altre situazioni, abbiano difficoltà a recarsi negli Uffici di Polizia per sporgere denuncia.

Giurisprudenza

Vediamo di seguito una breve rassegna di massime giurisprudenziali in tema di detenzione o accesso a materiale pornografico.

  • “In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall'art. 600 quater cod. pen., sebbene non sia ammissibile l'impiego dell'attività di contrasto a mezzo di agente provocatore disciplinata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, è tuttavia legittimo e utilizzabile come prova il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti attraverso siti web "civetta" (Cass. Penale n.26432/2016);
  • " Integra il delitto di cui all'art. 600-quater cod. proc. pen. l'accertato possesso di "files" pedopornografici successivamente cancellati dalla memoria accessibile del sistema operativo di personal computer, in quanto l'avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non, invece, un'elisione "ex tunc" della rilevanza penale della condotta per il periodo antecedente alla eliminazione dei "files" sino a quel momento detenuti” (Cass. Penale. n.51815/2018);
  • sussiste il reato di detenzione o accesso a materiale pedopornografico anche in caso di detenzione dei cosiddetti temporany internet files, che si ottengono attraverso visite compiute dall’utente di Internet su siti contenenti materiale pornografico infantile, dato che, in forza di alcuni comandi informatici, talune immagini visualizzate sul monitor, rimangono immagazzinate per un apprezzabile arco temporale nella cartella denominata, per l’appunto, temporany internet files, risultando a tutti gli effetti detenuti dall’utilizzatore; ciò, ovviamente, sempre e comunque a condizione che il detentore abbia avuto la consapevolezza dell’esistenza di file acquisiti nel corso della navigazione su Internet (Cass. Pen., n. 20890/2021).

Conclusioni

La pornografia minorile è un reato particolarmente sentito dall’ordinamento giuridico italiano, in quanto va ad incidere direttamente nella sfera di libertà personale dei minori, comportando il rischio di lasciare negli stessi delle ferite psico-fisiche indelebili che li accompagneranno per tutta la vita, anche da adulti.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...