Cosa vuol dire ordinanza restrittiva

Com’è intuitivo un’ordinanza è definita restrittiva quando è volta a imporre dei limiti alla libertà personale di un soggetto.

ordinanza restrittiva

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si sono andate moltiplicando le notizie di persone, nella maggior parte dei casi – anche se non esclusivamente – donne, che sono diventate oggetto di comportamenti aggressivi e violenti, spesso da parte di compagni, mariti, fidanzati o anche individui con i quali hanno avuto relazioni sentimentali in un passato più o meno lontano.

Il moltiplicarsi a dismisura del fenomeno ha destato notevole allarme sociale. Il legislatore ha, conseguentemente, ritenuto opportuno intervenire per cercare di tutelare le vittime da condotte altrui che possano metterne in pericolo l’incolumità.

L’intervento legislativo è consistito nell’introduzione, nel corpo del codice di procedura penale, ad opera dell’articolo 9 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38, di una nuova misura cautelare, prevista e disciplinata dall’articolo 282ter, rubricato “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Tale misura può essere disposta, mediante ordinanza, a fronte di condotte illecite che non necessariamente devono estrinsecarsi in aggressioni di tipo fisico, bensì possono consistere anche in atti di persecuzione, minacce, molestie, pedinamenti ed ulteriori che possano costringere il soggetto che le riceve a modificare sostanzialmente il proprio stile di vita.

2. COSA VUOL DIRE RESTRITTIVA?

Com’è intuitivo un’ordinanza è definita restrittiva quando è volta a imporre dei limiti alla libertà personale di un soggetto. Nel caso di specie, l’ordinanza disposta in applicazione dell’articolo 282ter c.p.p. è volta ad obbligare il destinatario della stessa al mantenimento di una distanza minima, esplicitamente fissata dal giudice in relazione alle caratteristiche del caso concreto, dal soggetto che l’ha richiesta.

Con un’ordinanza restrittiva, quindi, il giudice prescrive il divieto di avvicinarsi, entro i limiti minimi di distanza prescritti (nella maggior parte dei casi fissata in 500 metri), alla persona che l’ha richiesta o ai luoghi dalla stessa frequentati e, ove peculiari esigenze di tutela lo richiedano, anche ai congiunti e ad altre persone con cui abbia rapporti di tipo qualificato (parentela, convivenza, affetto).

Nelle ipotesi ritenute di maggiore gravità, con essa è possibile vietare addirittura di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa, con i congiunti di questa o con le altre persone che siano alla stessa legate, magari da un rapporto di convivenza o, comunque, di tipo affettivo.

3. COME SI FA AD OTTENERE UN’ORDINANZA RESTRITTIVA?

Trattandosi di misura cautelare, l’emanazione di un’ordinanza restrittiva compete al giudice e può avvenire solo dietro presentazione di apposita richiesta, non anche d’ufficio, durante lo svolgimento di un procedimento penale.

È, pertanto, necessario che il Pubblico Ministero abbia già iscritto la notizia di reato di cui abbia, direttamente o indirettamente, preso contezza e abbia quantomeno dato avvio alle indagini preliminari. Per fare in modo che ciò avvenga la persona che ritenga di essere in pericolo può, innanzitutto, rivolgersi agli uffici di polizia e denunciare i fatti.

Si rammenta, in proposito, che nell’atto di esporre gli avvenimenti egli dovrà non solo fornire il nominativo del soggetto nei confronti del quale desidera ottenere il divieto di avvicinamento, ma anche tutta una serie di prove che siano utili a dimostrare i fatti che supportino la richiesta. Possono essere utili a tal fine fotografie, referti medici, intercettazioni telefoniche e qualsiasi altro elementa che si ritenga rilevante.

Sarà possibile anche rivolgersi ai servizi di un’agenzia investigativa. In alterativa, potrà presentare direttamente querela alla competente Procura della Repubblica, magari facendosi aiutare nella stesura (dato che trattasi di atto da redigere per iscritto) da un legale di sua fiducia.

Sia nella prima che nella seconda eventualità la documentazione, una volta pervenuta al pubblico ministero, verrà da lui valutata ed ove riterrà che gli elementi a supporto siano sufficienti ed idonei a dimostrare i fatti rappresentati dalla vittima formulerà richiesta che presenterà al giudice competente e che verrà da quest’ultimo debitamente valutata, in un’udienza appositamente fissata (salvo che non sussistano particolari ragioni d’urgenza).

Il giudice che riceverà l’istanza, nel caso concordi con quanto prospettato, emetterà l’ordinanza richiesta. Tuttavia, non è superfluo porre in evidenza che il provvedimento può essere disposto solo per la commissione di reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Occorre precisare, infine, che l’ordinanza restrittiva, avendo natura di misura cautelare, ha durata limitata nel tempo e, in specie, solitamente fissata dal giudice nel provvedimento stesso con il quale la dispone.

4. ORDINANZA RESTRITTIVA PER STALKING: COS’È, PROCEDURA, DISTANZA

 Come si è già avuto modo di anticipare una delle fattispecie di reato a fronte della commissione della quale è possibile che la vittima domandi la pronuncia di un’ordinanza restrittiva è quella di “Atti persecutori” ex articolo 612 bis c.p. (più comunemente noto come stalking).

Si tratta più specificamente di quella disposizione che tipizza il fatto di chi, mediante il ricorso a condotte reiterate nel tempo, minaccia o molesta taluno in modo da cagionargli un perdurante stato d’ansia o di paura ovvero in maniera tale da ingenerare in costui il fondato timore di temere per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di altra con cui sia legata da un profondo legame affettivo al punto da indurlo a modificare in maniera più o meno accentuata le proprie abitudini di vita.

Il soggetto che assuma di essere persona offesa del delitto in questione può avanzare, pertanto, richiesta di applicazione, nei confronti del soggetto che se ne ritenga l’autore, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati personalmente o, ricorrendone i presupposti, dai suoi congiunti o dalle altre persone con le quali abbia una relazione di tipo affettivo ex art. 282ter c.p.p.

In questa sede è opportuno porre in rilievo gli aspetti che caratterizzano l’applicazione della misura cautelare, i cui tratti salienti dal punto di vista applicativo sono stati delineati nei paragrafi che precedono, nel caso in cui il reato che ne supporta la richiesta sia, appunto, quello di atti persecutori.

Quanto alla qualificazione e alla procedura essa non si discosta in maniera sostanziale da quanto descritto nei paragrafi sub nn. 2 e 3, senonché in questo caso sono ritenute sufficienti ad integrare i “gravi indizi di colpevolezza” (elemento richiesto, in aggiunta alla presenza di specifiche esigenze cautelari per l’applicazione di ogni misura cautelare) anche le semplici dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa dal reato, senza che siano necessari ulteriori riscontri oggettivi esterni a supporto al fine di ottenere una delibera in termini positivi da parte del giudice. (Cfr. in tal senso C.Cass. 22 settembre 2011, n. 42953).

In aggiunta in giurisprudenza si è sottolineato che, qualora il delitto che supporti la richiesta sia quello di stalking, si prevede la possibilità che sia individuata anche la stessa persona offesa, e non esclusivamente i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento imposto dalla misura di cui si discute. Sicché l’individuazione dei luoghi di consueta frequentazione da parte della vittima perde notevolmente rilevanza. (Cfr. Cass. 27 febbraio 2013, n. 14297).

Tuttavia, si tratta di orientamento tutt’altro che uniforme, posto che, pur prediligendo sempre le esigenze di tutela della persona offesa, altro indirizzo afferma che si debbano tenere, comunque, in considerazione due ulteriori elementi di valutazione, consistenti, da un lato, nella considerazione delle specifiche esigenze lavorative dell’indagato/imputato, e, dall’altro, dal rilievo che deve essere dato al diritto dell’imputato a non vedere limitata la propria libertà di azione oltre i limiti che sono dettati dalle effettive esigenze di tutela della vittima.

Il dibattito giurisprudenziale appare tutt’oggi ancora vivido, tanto che in tempi recenti la questione è stata devoluta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, Ordinanza 1 marzo 2021, n. 8077).

5. HAI BISOGNO DI UN AVVOCATO PER AIUTARTI IN CASO DI ORDINANZA RESTRITTIVA?

Il soggetto che venga raggiunto da ordinanza restrittiva può avere interesse a far rivalutare al giudice l’opportunità dell’applicazione del provvedimento qualora ritenga che ne difettino i presupposti o allorquando consideri che l’applicazione della misura in questione sia eccessiva, considerate le circostanze del fatto concreto, e che potesse, invece, essere applicata una misura cautelare meno grave.

A tal fine, tramite l’ausilio di un avvocato, l’indagato (o l’imputato se sia già stata esercitata l’azione penale da parte del Pubblico Ministero), può proporre al giudice un’apposita istanza di revoca, nella prima delle ipotesi suindicate, ovvero di sostituzione della misura, nella seconda. Contestualmente alla presentazione dell’istanza al giudice competente la parte istante deve notificarne copia anche alla persona offesa o al suo legale, qualora ne sia munita.

Tale adempimento è dettato dalla legge a pena di inammissibilità. In seguito alla ricezione della copia dell’istanza di cui si discute la persona offesa può presentare in proposito memorie scritte ai sensi dell’art. 121 c.p.p., entro due giorni. Trascorso tale termine, il giudice, ricevuta la richiesta, ne valuterà il contenuto e la fondatezza, insieme ai rilievi contenuti nelle memorie poc’anzi dette che siano state eventualmente presentate.

Qualora ritenga le domande pervenutegli fondate disporrà, conseguentemente, la revoca ovvero la sostituzione della misura con altra meno afflittiva e che consideri maggiormente adeguata alle esigenze cautelari del caso concreto.

6. CONCLUSIONI

 Per concludere è opportuno fare qualche breve cenno in merito alle conseguenze della violazione da parte del soggetto nei cui confronti è stata disposta delle prescrizioni inerenti all’ordinanza restrittiva.

Innanzitutto, è opportuno rammentare che la violazione del provvedimento in questione costituisce fattispecie di reato, prevista e punita ai sensi dell’art. 387 c.p. A norma della suddetta disposizione legislativa è, infatti, sanzionato con una pena, compresa in una cornice edittale che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni di reclusione, chiunque, essendovi legalmente sottoposto, tenga comportamenti violativi degli obblighi o dei divieti imposti dalla misura.

Inoltre, la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima può implicare, in ossequio ai dettami codicistici, l’inasprimento della misura cautelare. In tale evenienza, infatti, il giudice può provvedere nel senso di disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, la cui scelta deve essere effettuata prendendo debitamente in considerazione la portata, le motivazioni e le circostanze in cui è avvenuta la violazione

7. RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

  • Art. 282ter c.p.p.
  • Art. 387 c.p.
  • D.L. 23 febbraio 2009, n. 11
  • C.Cass. 22 settembre 2011, n. 42953
  • Cass. 27 febbraio 2013, n. 14297