Cosa si rischia fotografando una scheda elettorale?
Commette un reato chi scatta una foto all’interno di una cabina elettorale alla propria scheda, anche se la foto non viene messa in circolazione.
Per quanto sia diventato uso comune divertirsi a fotografare i nostri momenti della vita, iniziando dai selfie dei propri autoritratti, ovvero passando dalle foto delle gustose pietanze da degustare sulle nostre tavole, a tutto c’è un limite.
Invero, quando siamo noi a non porci limiti, è la legge ad alzare dei muri invalicabili, pena determinate conseguenze civili e penali. Uno di questi limiti è dato dal divieto di fotografare le schede elettorali in sede di votazione. Ma per quale motivi? Vediamo di seguito.
La Fattispecie del Reato
Ebbene sì, scattare una foto alla scheda elettorale è un reato, lo stabilisce il Decreto-legge n. 49/2008, poi convertito nella legge 30 maggio n.96/2008. Nell’unico articolo, di cui è composto il decreto richiamato, al primo comma si dispone che: “Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.”
Il primo comma, come visto, chiarisce in modo diretto ed inequivocabile il divieto, in capo all’elettore, di introdurre ogni apparecchio atto alla rappresentazione fotografica di immagini. Ciò significa che, fin dal momento in cui si va ad esercitare materialmente il proprio diritto di voto, all’atto di entrare nella cabina, non è consentito portare con se telefonini e/o macchine fotografiche. Al secondo comma del decreto legge n.49/2008, statuisce:
“Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.”
In questa disposizione la legge attribuisce un ruolo attivo anche nei confronti del c.d. “presidente di seggio”, il quale deve invitare l’elettore a depositare ogni apparecchiatura, di cui è in possesso, idonea ad eseguire rappresentazione di immagini. Pertanto, egli deve assicurarsi che l’elettore deponga tali strumenti, evitando di condurli con sé nella cabina.
Dal tenore della disposizione, tuttavia, appare di piena evidenza che esso consiste in un potere comunque circoscritto, in quanto il presidente di seggio
- come si evince dal tenore letterale della norma
- deve limitarsi ad “invitare” a depositare apparecchi, escludendo, dunque, la possibilità di esercitare controlli di tipo materiale, e dunque non potrebbe procedere, né a perquisizioni, né tantomeno obbligare alla esibizione e consegna dei dispositivi.
Il terzo comma prevede, che le apparecchiature depositate dall’elettore, siano poi restituite allo stesso dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
Ma cosa si rischia in concreto, a compiere tale atto?
All’ultimo comma dell’articolo vengono elencate sia le sanzioni penali che le sanzioni pecuniarie, e si corre pertanto il pericolo di incorrere sia nell’arresto da uno a sei mesi, sia in un’ammenda che oscilla dai 300 ai 1000 euro.
Ma qual è lo scopo della norma?
Sostanzialmente due sono le ragioni per le quali il legislatore pone questo divieto:
1) La segretezza del voto
Si tratta di un principio richiamato finanche dalla Costituzione italiana, il cui art. 48, nello stabilire i caratteri del voto, “personale ed eguale, libero e segreto”, richiama, appunto, la segretezza dello stesso. Il momento della votazione ha carattere personalissimo, l’elettore deve decidere in quegli istanti in assoluta autonomia, senza condizionamenti, né tampoco deve condizionare con altri mostrando la sua decisione. Nelle fasi antecedenti e quelle successive al voto materiale, viceversa, è libero di esternare il proprio pensiero politico.
2) Il corretto svolgimento delle elezioni
L’intento del legislatore, è quello di evitare che circolassero fotografie delle schede di voto, sia per la ricerca di guadagni da parte dei votati che così avrebbero avuto una certezza sui voti ricevuti, che per i votanti che si aspettavano promesse da mantenere dopo il suffragio.
Resta, emblematico è il caso di un uomo di Firenze il quale, nel 2013, senza pensarci troppo, aveva scattato una foto alla sua scheda elettorale appena segnata. Durante il processo, a seguito di un decreto penale di condanna opposto, in sede di appello, si era visto convertire i giorni di carcere che avrebbe dovuto scontare in una pena pecuniaria, per un totale di circa 15.000 euro (giova ricordare che, attualmente, la somma giornaliera dovuta in caso di commutazione della pena può spaziare entro un importo tra i 75 e i 225 euro, e non più tra 250 e 2.500 euro).
A nulla è valso il tentativo di giustificarsi dell’imputato, adducendo che il presidente non avesse esplicitato l’avviso di non portare con sé in cabina alcun ausilio abilitato a scattare foto. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza 9400 del 1 marzo 2018, ha affermato che sebbene il presidente avrebbe dovuto invitare l’elettore a lasciare il cellulare fuori dalla cabina, questi non ha un vero obbligo a farlo, perché il fulcro della legge è quello espresso nel primo comma, in cui si sottolinea il divieto assoluto a portare con sé le apparecchiature fotografiche e le conseguenze penali direttamente derivanti da questo;
Il secondo ed il terzo comma, come sopra abbiamo anticipato, non sono, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, né condizioni di procedibilità né di punibilità del reato, in quanto costituiscono un mero onere per il presidente del seggio, e il mancato rispetto di siffatti punti, non comporta alcuna conseguenza penale per quest’ultimo.
Fonti normative
- Decreto Legge 49/2008 convertito in Legge 96/2008 Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
- Sent. Cassazione 9400 1 marzo 2018 Hai fotografato la tua scheda elettorale e vuoi sapere che rischio corri?
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Marco Mosca
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