Cosa si rischia con il reato di pirateria online?
Grazie allo streaming possiamo guardare ovunque e in qualsiasi momento le nostre serie tv preferite o le partite di calcio della nostra squadra del cuore. Ma, per non correre rischi, bisogna prestare particolare attenzione ai pirati 2.0 perché il loro “bottino” potrebbe essere tutelato dalla legge sul diritto d’autore e dal copyright.
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- La Pirateria online
- Streaming: che cos’è e quando è legale?
- Quando può parlarsi di streaming illegale e cosa si rischia?
- Link a siti streaming
- Fenomeno del cosiddetto “card sharing”
- Novità legislative
- Fonti normative
1. La Pirateria online
Con il termine “pirateria online” si intendono tutte quelle attività di natura illecita realizzate attraverso gli strumenti informatici, come ad esempio la contraffazione di un software o l’utilizzo e divulgazione di contenuti audiovisivi riservati.
Il fenomeno della pirateria, consistente in origine nell’attività di attaccare e depredare altre navi in mezzo al mare, si è evoluto con il tempo adattandosi alle nuove tecnologie.
I “furti” non avvengono più nelle acque tempestose di paesi lontani, ma si perpetrano nella rete internet, ove il bottino non è un forziere di dobloni d’oro, bensì le cd. opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941). Tale legge, oltre a disciplinare l’utilizzo delle “opere” e i diritti dei loro autori, punisce tutte quelle attività non autorizzate, come la duplicazione, la pubblicazione o la commercializzazione.
Si pensi, ad esempio, al download di un brano musicale protetto da copyright o alla condivisione in rete di tale materiale attraverso programmi come emule e µtorrent (c.d. file sharing). O, ancora, alla visione di un film o una partita di calcio in streaming su siti internet non autorizzati.
In tutti questi casi, sono previste delle sanzioni che vanno da quelle amministrative pecuniarie a quelle penali a seconda che si tratti di “pirati attivi” o “pirati passivi”.
Ma vediamo più nel dettaglio il caso dello streaming.
2. Streaming: che cos’è e quando è legale?
Lo streaming non è altro che un sistema per la trasmissione di segnali audio e video via Internet, che permette di ascoltare e visualizzare i segnali provenienti da un server via via che questi sono ricevuti dal nostro dispositivo (computer, tablet, smartphone), senza averli prima scaricati.
Questo moderno sistema è quel che ci consente di vedere la nostra serie tv preferita o la partita di calcio della nostra squadra del cuore ovunque e in qualsiasi momento, purché dotati di una connessione internet e di un abbonamento a piattaforme come Netflix, Prime Video e così via.
Lo streaming in quanto tale, pertanto, è assolutamente legale. Infatti, da un lato, i contenuti sono divulgati da soggetti che ne hanno acquistato previamente i diritti e/o pagato le relative licenze; dall’altro, gli utenti pagano un abbonamento per godere del servizio.
3. Quando può parlarsi di streaming illegale e cosa si rischia?
Abbiamo visto sopra che non si pongono problemi nel caso in cui lo streaming sia consentito e utilizzato dagli abbonati.
Ma cosa accade se guardiamo un film, una serie TV o una partita di calcio su un sito internet che non ha le dovute autorizzazioni?
In questi casi occorre distinguere tra chi fornisce il servizio e l’utente che ne usufruisce:
- l’utente che si limiti ad usufruire del servizio guardando il contenuto riservato, non commette alcun illecito. La legge sul diritto d’autore, infatti, nulla dispone in merito. Non è invece consentito il download del contenuto protetto, per il quale si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154,00, oltre la confisca del materiale scaricato;
- per chi fornisce il servizio, invece, scatta la disciplina penale. In caso di diffusione a scopo di lucro del contenuto coperto da copyright, mediante il cd. file sharing o la riproduzione online, si rischia infatti la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582,00 ad Euro 15.493,00. Se invece il file protetto viene condiviso senza scopo di lucro, la pena è della multa da Euro 51,00 ad Euro 2.065,00.
4. Link a siti streaming
Cosa prevede la legge nel caso in cui un sito internet contenga solo un collegamento ad altra pagina web che permetta di vedere contenuti in streaming?
Anche in questo caso bisogna distinguere a seconda che il link rimandi ad un sito che offra lo streaming legale o illegale.
Infatti, nel primo caso, non si commette alcun illecito, sempreché entrambi i siti siano ad accesso libero e gratuito, ovvero offrano contenuti audio o video visibili a chiunque senza bisogno di autenticazioni o di pagare un abbonamento.
Nel secondo caso, è necessario verificare la sussistenza o meno del fine di lucro. Una recente pronuncia del Tribunale di Frosinone ha riconosciuto che la violazione del diritto d’autore non sia automatica nel caso di siti contenenti link di questo tipo, anche con banner pubblicitari, dovendosi dimostrare il fine di lucro dalla singola “opera” protetta. Infatti, con l'espressione “a fini di lucro” deve intendersi un guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto e non un mero risparmio di spesa.
5. Fenomeno del cosiddetto “card sharing”
Altra condotta penalmente rilevante in tema di streaming e, più in generale, di pirateria online è quella consistente nel decodificare il segnale criptato delle Pay TV (ad esempio Sky e Mediaset) e ritrasmetterlo via internet verso decine di clienti per trarne un profitto.
Ma attenzione: può incorrere in sanzioni penali anche l’utente finale che acceda ai contenuti delle TV a pagamento senza un regolare abbonamento.
Particolarmente diffuso è, infatti, il fenomeno del cd. “card sharing”, che consiste nell’installare un decoder collegato alla rete internet e ad una TV per guardare canali televisivi a pagamento senza la relativa smart card.
Qui la condotta sanzionata consiste nell’aggirare le misure tecnologiche poste dalle Pay TV per impedirne l’accesso a fini fraudolenti, che si concretano nel mancato pagamento del canone.
Sul punto, è intervenuta anche la Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 4 mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ad un soggetto che aveva "installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete LAN domestica e Internet collegato con apparato TV e connessione all'impianto satellitare, così rendendo visibili i canali televisivi del gruppo Sky Italia in assenza della relativa smart card".
6. Novità legislative
Il Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, C.d. Decreto Rilancio ha introdotto ampi poteri sanzionatori all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Quest’ultima è stata istituita con la legge n. 249 del 1997 ed è un’Autorità indipendente, ossia un’autorità amministrativa che ha una funzione di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza, in particolare nei comparti dell’editoria dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni: vigila sulla corretta competizione degli operatori sul mercato e tutela gli utenti.
Sino all’introduzione dell’art 195 –bis del Decreto Rilancio, alcuna norma di rango primario attribuiva all’AGCOM poteri sanzionatori nel caso di mancato rispetto degli ordini dalla medesima impartiti per reprimere le violazioni del diritto d’autore. Per questo il decreto rilancio ha introdotto importanti novità all’interno della legge istitutiva dell’AGCOM.
Il decreto n. 34/2020 ha dato attuazione direttiva 2001/29 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questa direttiva europea ha previsto l’obbligo per gli stati membri di prevedere adeguate sanzioni e strumenti di ricorso contro le violazioni del diritto d’autore, prevedendo sanzioni efficaci, imponendo agli stati membri che il titolare del diritto possa chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di coloro che abbiano posto in essere tali illeciti. In particolare l’art. 195-bis.
Del Decreto Rilancio prevede che: “ Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi.
La norma ha inoltre modificato il comma 31 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,in questo modo: “Se l’inottemperanza riguarda ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione”.
Pertanto, la norma ha fornito un effettivo potere all’Autorità che prima non ne aveva e ha introdotto sanzioni più severe per coloro i quali non si adeguino alle pronunce dell’ Autorità e che si rendano responsabili delle violazioni del diritto d’autore.
Fonti normative
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (e successive modifiche): disciplina sul diritto d’autore
Cassazione Penale, sentenza n. 46443/2017
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