Cosa si rischia con il reato di razzismo e xenofobia?
La tutela penale della dignità personale nei casi di razzismo e xenofobia.
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- Il razzismo e la xenofobia: significato
- Quando diventano condotte penalmente rilevanti
- L'ingiuria razzista e xenofoba
- Come difendersi quando si è vittima di razzismo
- Fonti normative
1. Il razzismo e la xenofobia: significato
Cos'è il razzismo e/o la xenofobia? Sono espressioni usate spesso come sinonimi pur avendo significato diverso. Mentre con il termine razzismo si esprime l'avversione nei confronti di chi agisce, pensa diversamente, ritenendo superiore il proprio modo di agire e pensare; con il termine xenofobia si esprime un'esasperazione di tutto ciò in nome della superiorità della propria razza, etnia o religione rispetto ad un'altra. Nella pratica le due cose finiscono con il sovrapporsi, soprattutto quando da fenomeno moralmente deprecabile assurgono a rango di condotte penalmente rilevanti.
2. Quando diventano condotte penalmente rilevanti
Gli artt. 604 bis e 604 ter c.p. inquadrano le discriminazioni razziali, etniche e religiose tra i delitti contro l'eguaglianza, che diventano penalmente perseguibile quando sono oggetto di propaganda, cioè vengono manifestate pubblicamente, eventualmente anche in un'unica occasione (Cass., sez. V n. 32028/2018). L'art. 604 bis c.p., più nello specifico, prevede la punibilità per chi fa propaganda di idee fondate sulla superiorità, sull’odio razziale, etnico, religioso; per chi istiga a commettere o commette violenza per questi motivi; per chi partecipa, presta assistenza, promuove organizzazioni o gruppi che hanno come scopo l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi.
È prevista la pena della reclusione fino ad un massimo di sei anni, come quando la propaganda, ovvero l’istigazione e l’incitamento, sono commessi in tutto o in parte negando o minimizzando in modo grave la Shoah. A tale proposito va detto che è stata la Legge Europea 2017 a sanzionare tale condotta introducendo l’art. 25 terdecies nel d.lgs. 231/2001.
L'art. 604 ter c.p. prevede, poi, a sua volta, quale circostanza aggravante la commissione di qualsivoglia reato per finalità di discriminazione razziale o di odio etnico. L'aggravante riguarda anche chi usa espressioni generiche di disprezzo verso gli stranieri, del tipo: "Che venite a fare qua... Dovete andare via".
In ogni caso le pene accessorie hanno carattere rieducativo. Si pensi, ad esempio, all'obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità; alla sospensione della patente di guida; al divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
3. L'ingiuria razzista e xenofoba
La corte di cassazione si è occupata di numerosi casi di razzismo. Con una recentissima pronuncia, tuttavia, ha segnato una inversione di tendenza rispetto a quanto statuito in passato. Con la sentenza 2461/2019, infatti, i giudici di legittimità hanno chiarito che dire “sporga negra” o “marocchina di m...” non è più condotta penalmente sanzionabile in quanto l'ingiuria è reato depenalizzato. In tali casi si può solo agire in sede civile per essere risarciti per il danno sofferto e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.
4. Come difendersi quando si è vittima di razzismo
Le discriminazioni subite da parte di un privato o di un pubblico ufficiale legittimano la vittima a tutelarsi. Ricorrendo all'autorità giudiziaria per chiedere la cessazione del comportamento, presentando un ricorso in sede civile e/o rivolgendosi all'autorità giudiziaria penale con una denuncia/querela. Oltre alla cessazione della condotta pregiudizievole, la vittima avrà diritto, in caso di sentenza favorevole, al risarcimento del danno.
Fonti normative
Codice penale: 604 bis e 604 ter
Art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001
Giurisprudenza: Cass., sez. V, 2461/2019; Cass., sez. V, 32028/2018
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