Cosa dice la nuova legge sulla legittima difesa?
Le novità introdotte in materia di legittima difesa sono state accolte da innumerevoli dibattiti.
Il 4 Maggio 2017 la Camera ha approvato con 225 voti favorevoli, 166 contrari e 11 astenuti, la riforma sulla legittima difesa, introducendo alcune novità, contestate dalla maggioranza del pubblico. Le nuove norme da un lato risultano innovative rispetto ai canonici orientamenti legislativi e giurisprudenziali, ma dall’altro lasciano ampio spazio a quelle cosiddette zone d’ombra che non consentono di perseguire l’obiettivo della certezza del diritto. Ecco le principali novità.
1. Quali sono le novità della nuova legge sulla legittima difesa?
La nuova legge sulla legittima difesa ha introdotto delle importanti modifiche agli art. 52 e 59 del codice penale. La prima novità riguarda le ipotesi che rientrano all’interno di questa fattispecie e che di conseguenza sono considerate reazioni legittime e proporzionali, perciò non sanzionabili. Ma nella realtà cosa cambia? Ad esempio viene tutelata dalla legge la difesa ad un’aggressione commessa di notte oppure a seguito dell’introduzione nella propria abitazione, negozio od ufficio con violenza su cose e persone o anche in caso di minaccia o inganno. Questa importante novità è stata introdotta modificando il secondo comma dell’art. 52 del codice penale e rappresenta un ampliamento del campo di applicazione di tale disposizione, ponendo al centro dell’attenzione principalmente l’incolumità del destinatario della minaccia, delle persone legate a quest’ultimo e delle cose proprie.
Questa modifica ha comportato un bilanciamento con l’art. 59 del codice penale, il quale dispone una serie di scriminanti, intervenendo anche in caso di eccesso di legittima difesa. La nuova legge andrebbe a disporre che la colpa dell’agente della condotta di difesa è sempre esclusa nei casi in cui sia diretta conseguenza di un turbamento psichico causato dall’autore del reato (aggressione, minaccia, inganno). Perciò viene tutelato chi avverte un reale pericolo per la propria incolumità fisica e per la propria libertà professionale: concetti tuttavia alquanto vaghi e difficili da provare, che devono quindi essere verificati sulla base di una valutazione discrezionale del giudice.
L’ultima importante variazione introdotta in tema di legittima difesa è l’onere delle spese processuali a carico dello stato: nel caso in cui il procedimento giurisdizionale stabilisca la non punibilità ai sensi dell’art. 52 del codice penale allora le spese processuali (comprensive dei compensi degli avvocati) saranno imputate a carico dello Stato. Una novità interessante che può comportare un notevole risparmio alla parte processuale, ma anche un onere fiscale a carico delle finanze pubbliche non di poco conto.
1.1 Qualche specificazione sulla nuova legittima difesa
La nuova legge sulla legittima difesa si può riassumere un elenco di presupposti che deve necessariamente operare:
- diritto da tutelare, sia proprio che altrui;
- la difesa deve essere necessaria;
- il pericolo deve essere attuale;
- proporzione tra la difesa e l’aggressione subita.
Ma è proprio la proporzione tra la difesa e l’offesa a rappresentare uno degli elementi più delicati di tale tematica: è proprio individuare quando la reazione può essere considerata legittima e di conseguenza scriminante. Per questo intervengono due condizioni:
- un turbamento psichico grave che può portare all’errore;
- il turbamento deve essere provocato direttamente dall’aggressore.
Cosa significa tutto ciò? Che qualora l’aggressore si rivolga in maniera minacciosa alla vittima (ad esempio nel proprio domicilio), la reazione di quest’ultima può risultare legittima, perché compromessa la propria incolumità (o anche quella dei propri cari). Al contrario, qualora l’autore del reato in caso di fuga non abbia comportato alcun turbamento o minaccia, allora la difesa verrò considerata sproporzionata.
2. Quali sono le principali criticità della nuova legittima difesa?
Dopo aver visto cosa cambia con la nuova legge in tema di legittima difesa è opportuno compiere un breve approfondimento, analizzando le principali criticità di questa nuova legge. In primo luogo la modifica del comma 2 dell’art 52 cp è stata oggetto di ampi dibattiti a causa dell’inserimento della congiunzione “ovvero”: era stata ampiamente criticata la scelta di tale parola poiché a primo impatto sembrava che indicasse la possibilità di difendersi solo in caso di aggressione notturna. In realtà questo sbaglio legittimo deriva dall’ulteriore significato della parola “ovvero” che viene principalmente usato in ambito giuridico con senso disgiuntivo (sinonimo di o, oppure). Non esiste quindi alcuna limitazione alla legittima difesa solo nelle ore notturne, sebbene questo argomento sia stato protagonista di diversi accesi dibattiti.
Sebbene quella elencata rappresenta più una precisazione opportuna, una vera criticità consiste nell’ampliamento della fattispecie all’art. 52 del codice penale, la quale tuttavia lascia diverse zone d’ombra. Di per sé l’argomento è delicato e di difficile interpretazione e l’ambiguità che può derivare da tale riforma non permette di raggiungere un adeguato livello di certezza del diritto. A dimostrazione di ciò bisogna considerare che l’applicazione dell’art. 59 del codice penale, ovvero l’eccesso di legittima difesa, è soggetta ad una mera valutazione discrezionale del giudice: sarà solo quest’ultimo a stabilire se la vittima dell’intrusione o aggressione può essere scriminata o debba essere punita sulla base di un mero convincimento personale. È chiaro che la giurisprudenza individuerà degli indici e dei parametri per consentire al giudice di effettuare una decisione opportuna; tuttavia l’obiettivo di realizzare una riforma innovativa ed al contempo dal preciso ambito di applicazione sembra allontanarsi notevolmente. Il turbamento psicologico da analizzare infatti può non rispettare tutti gli indici predisposti dalla giurisprudenza, essendo un aspetto puramente soggettivo e variabile.
Un ulteriore problema può derivare dall’attuale instabilità politica la quale potrebbe bloccare la votazione finale e l’emanazione della riforma con la possibilità di elezioni anticipate. Una situazione che potrebbe paralizzare non solo questa legge ma anche una serie di interventi in essere che non sono ancora stati integralmente approvati. Cosa cambia quindi in caso di elezioni anticipate? Nulla, in quanto la nuova legge sulla legittima difesa deve ancora essere votata, approvata ed ovviamente emanata.
Fonti normative
Art. 52 codice penale
Art. 59 codice penale
Proposta di legge C. 3785
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