Cosa comporta il perdono giudiziale
L’istituto è denominato “perdono”, giacché, accertata la penale responsabilità dell’imputato, il giudice lo assolve pronunciando sentenza irrevocabile.
L’argomento trattato nel presente contributo è regolato dal codice penale che all’art. 169, rubricato “Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto”, così recita:
«Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell’art. 164. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta».
Trattasi, pertanto, di una causa di estinzione del reato prevista esclusivamente a beneficio dei minori degli anni diciotto e al sussistere determinati presupposti applicativi: pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni ovvero pena pecuniaria, anche se congiunta alla pena detentiva, non superiore nel massimo euro 5 (evidentemente, la norma non è stata riadattata).
L’istituto è denominato “perdono”, giacché, accertata la penale responsabilità dell’imputato, il giudice lo assolve pronunciando sentenza irrevocabile. In verità, il perdono giudiziale può essere concesso tanto prima del rinvio a giudizio che successivamente, a giudizio concluso.
Necessaria, in ogni caso, la prognosi di astensione da parte dell’imputato dal commettere ulteriori reati in futuro, avendo il Giudice valutato la gravità del reato contestato alla luce dei parametri indicati all’art. 133 c.p.. Si noti, poi, che l’istituto non può essere applicato nei confronti di chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o al contravventore abituale o professionale.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 37319 del 2019 ha previsto che il beneficio non possa essere concesso in presenza di una precedente condanna definitiva, precisando che in materia di condizioni ostative alla concessione del perdono giudiziale per i minorenni, per condanna precedente debba intendersi quella che è divenuta definitiva prima della decisione sul beneficio.
Sul punto, tuttavia, è doveroso richiamare il dictum della Corte Costituzionale che ha previsto due eccezioni al limite di applicabilità dell’istituto innanzi alla commissione di un secondo fatto di reato:
- - Per i reati legati dal vincolo della continuazione a quello per cui è stato concesso il perdono giudiziale (Corte Costituzionale, sentenza n. 108 del 5 luglio 1973);
- - Se per il nuovo reato, che sia stato commesso prima della sentenza applicativa del perdono giudiziale, la pena prevista cumulata a quella precedente non superi il limite di applicabilità previsto dall’art. 169 c.p. ( Corte Costituzione, sentenza n. 154 del 7 luglio 1976).
L’istituto in questione costituisce allora un beneficio particolarmente favorevole all’imputtao, vieppiù che al compimento del ventunesimo anno d’età le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari sono cancellate dal casellario giudiziale.
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