Come sapere se si è indagati
Come scoprire se si è indagati: procedura, diritti e passi da seguire. Una panoramica su come informarsi e quali azioni intraprendere in caso di indagini. Informazioni cruciali per la tutela legale.
- Come presentare l’istanza
- L’informazione di garanzia
- L’articolo 335 del codice di procedura penale
- Fac simile istanza 335 cpp
1. Come presentare l’istanza
L’istanza per conoscere l’esistenza di procedimenti penali in corso deve essere redatta in forma scritta e deve essere presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica territorialmente competente in relazione al luogo di commissione del reato. Legittimati a proporre l’istanza possono essere tanto l’avvocato di fiducia all’uopo nominato dall’indagato che della persona offesa.
L’istanza non è soggetta ad alcuna imposta di bollo e/o ad altre imposte. Successivamente al deposito, l’esito potrà essere conosciuto dopo alcune settimane, la tempistica varia a seconda del carico di lavoro dell’ufficio di procura competente. In caso di esito negativo, significa che non è in corso alcun procedimento penale né a carico dell’indagato richiedente né della persona offesa che ha avanzato richiesta in tal senso.
Viceversa, laddove l’esito è positivo, significa che sussiste un procedimento penale in corso, ed in tal caso nell’esito verrà indicato il numero di procedimento, il nominativo del pubblico ministero procedente nonché il reato per cui si procede. Talvolta, anche laddove l’esito risulta essere negativo, non necessariamente significa che non esiste un procedimento in corso, ma tale esito potrebbe derivare da un ritaro con cui le procure iscrivono le notizie di reato. In alcune procure, è possibile presentare l’istanza anche a mezzo posta elettronica certificato, allegando il documento di identità del soggetto richiedente.
Nel caso in cui si è a conoscenza di una denuncia-querela a proprio carico, ma l’esito della richiesta è stato negativo, occorre riproporre l’istanza, non essendoci alcun limite alla riproposizione della medesima istanza.
2. L’informazione di garanzia
L’informazione di garanzia (c.d. "avviso di garanzia") è lo strumento attraverso il quale l’indagato acquisisce conoscenza di un procedimento penale a suo carico, allorquando il pubblico ministero deve compiere un atto di indagine al quale il difensore ha diritto di assistere. L’istituto in esame, disciplinato dall’art. 369 del codice penale, è previsto quando devono essere compiuti i c.d. «atti garantiti», quali: l’accertamento tecnico non ripetibile, l’interrogatorio, l’ispezione, il confronto, le perquisizioni, i sequestri.
L’avviso di garanzia, deve contenere l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, e deve essere inviato agli aventi diritto, da parte del p.m., solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Pur rientrando, le perquisizioni ed i sequestri, nel novero degli «atti garantiti», non necessariamente devono essere preceduti dal predetto avviso, poiché, trattandosi di tipici atti a sorpresa, l’esito potrebbe restarne pregiudicato. La notificazione dell’avviso di garanzia avviene contestualmente all’elezione di domicilio e la Polizia Giudiziaria, dovendo procedere alla notificazione di una informazione di garanzia, convoca l’indagato nei propri uffici facendogli, contestualmente, eleggere domicilio per le successive notificazioni.
L’informazione di garanzia può essere inviata per qualunque tipo di reato. Infatti, il codice di rito, limita l’ambito di operatività della norma a una determinata tipologia di atti investigativi (i c.d. «atti garantiti»), ma nulla stabilisce in relazione al titolo di reato oggetto dell’indagine, che, dunque, può astrattamente ricomprendere qualunque fattispecie criminosa. L’informazione di garanzia deve riportare l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate e del luogo e tempo del fatto di reato nonché l’invito a nominare un difensore di fiducia.
Tale contenuto deve comunque assicurare la sicura individuazione dei fatti per cui si procede, cosicché l’assoluta incertezza su di essi o l’omissione dell’invito ad esercitare l’opzione della difesa di fiducia sono ritenute cause di invalidità dell’atto, non essendo l’indagato posto «nelle condizioni concrete di svolgere la propria difesa» La mancanza di «elementi essenziali all’indicazione completa del fatto» come il luogo e la data di consumazione del reato sono causa di nullità dell’informazione di garanzia.
3. L’articolo 335 del codice di procedura penale
L’articolo 335 del codice procedura penale, consente alla persona offesa o sottoposta ad indagine di venire a conoscenza dei procedimenti in corso. A seguito del deposito dell’istanza di cui al presente articolo, l’ufficio di procura provvede necessariamente al rilascio dell’esito della richiesta. L’esito positivo rende opportuno la nomina di un difensore di fiducia affinché il predetto provveda al deposito di memorie difensive, allo svolgimento di indagini difensive, monitorando gli sviluppi del procedimento penale in corso.
Tuttavia, per determinate fattispecie criminose, di estrema gravità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (reati di mafia, estorsione, omicidio), per come previsto dal comma terzo dell’articolo 335 del codice penale, le indagini rimangono secretate e pertanto la predetta richiesta avrà un esisto negativo. Ciò non significa che non vi è alcun procedimento in corso ma che potrebbe trattarsi di reati di cui il terzo comma del predetto articolo prevede la secretazione delle indagini.
Solo laddove la procura proceda per tali reati ad interrogatorio o perquisizione, il soggetto indagato potrà venire a conoscenza del procedimento a suo carico.
4. Fac simile istanza 335 cpp
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Federica Falvo
Sono l'avv. Falvo Federica, ho fatto pratica nonchè ho lavorato per circa sei anni in uno studio legale, nel quale mi sono occupata sia dell'ambito civile che penale. Preferisco attualmente, per mia attitudine personale interfacciarmi ...