Come fare denuncia per sequestro di persona a scopo di estorsione
Il reato di sequestro di persone, il reato di estorsione ed il sequestro di persona a scopo di estorsione, rappresentano delle particolari ipotesi di reato ad offesa plurima, perché trattasi di condotte lesive di più beni; più precisamente, si presentano come reati contro il patrimonio e contro la libertà di autodeterminazione.
Il sequestro di persona a scopo di estorsione, poi, è una figura intermedia alle prime due capace di incidere con la lesione di più beni della vita contemporaneamente. Vediamo di seguito di che si tratta.
Il reato di sequestro di persona e di estorsione
L’art. 630 del codice penale, individua e disciplina esattamente la figura giuridica di reato per sequestro di persona a scopo di estorsione. A ben osservare, questa fattispecie di reato è un’ipotesi complessa o di c.d. reato composto, in quanto si compone di due figure giuridiche autonome: il “sequestro di persona” (art. 605 c.p.) e “l’estorsione” (art. 629 c.p.).
Sequestro di persona
Orbene l’art. 605 c.p. prevede, diciamo, la figura base del reato di sequestro che si ha allorquando taluno priva della libertà personale un individuo. Dunque, alla base del reato di sequestro vi rientrano tutte quelle condotte che comportano la privazione della libertà di un soggetto. Si pensi a chi rinchiuda in casa un individuo impedendolo di uscire, con tanto di porte chiuse con serrature inserite e con l’uso di altri strumenti di blocco rivolti ad ostacolare ogni via d’uscita.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. Secondo la giurisprudenza “Per la realizzazione del reato di sequestro di persona, non occorre che la privazione della libertà sia attuata in modo da rendere assolutamente impossibile il recupero della libertà della vittima mediante autoliberazione: è sufficiente invero, che il soggetto passivo, non possa, anche in considerazione delle sue limitate capacità di reazione, superare con immediatezza, da sé medesimo, l’ostacolo posto alla sua libertà di movimento”.
Estorsione
L’art. 629 c.p., prevede quelle ipotesi in cui la condotta del soggetto agente si esplichi, mediante atti di violenza o minaccia, al fine di costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Si tratta di una fattispecie di reato plurioffensivo, poiché la condotta criminosa incide sulla sfera individuale, in particolare sulla capacità di autodeterminazione della vittima, in quanto viene obbligata a fare o non fare contro la propria volontà; inoltre esso tende ad incidere anche sul patrimonio individuale della vittima (si pensi al famoso “pizzo”, che altro non è se non l’estorsione di somme di denaro al titolare di attività per consentirgli il “pacifico” esercizio dell’attività medesima)
Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione
E veniamo così al reato oggetto del presente articolo. L’art. 630 del codice penale prevede la condotta di chi sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, L’articolo in parola poi, nel comminare le pene prevede delle ipotesi aggravanti ed altre attenuanti Il sequestro di persona a scopo di estorsione risulta essere una speciale figura composta, perché contiene in sé elementi configuranti la fattispecie del sequestro di persona, unitamente ad elementi integranti il delitto di estorsione.
Pertanto, l’art. 630 c.p. rappresenta una peculiare forma di estorsione, caratterizzata dal particolare mezzo utilizzato, ossia il sequestro di persona. Di conseguenza, abbiamo di fronte una figura giuridica di reato plurioffensivo, in quanto lesivo dei beni giuridici della libertà personale e del patrimonio. Proprio per questa sua complessità, dubbi sono sorti in dottrina sulla reale natura giuridica dell’istituto e quale sia il bene vita che si vuole tutelare, per cui c’è chi fa prevalere la tesi della tutela patrimoniale, e chi lo considera collocabile tra i delitti contro la persona, andando ad incidere sulla sfera della libertà individuale della vittima.
Per configurare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione di libertà personale, quale ne sia il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendosi il sequestro realizzare, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l’inganno e con motivi pretestuosi che attraggono la vittima e ne inficiano la volontà di autodeterminarsi; ai fini della consumazione del reato deve aversi riguardo al momento della privazione di fatto della libertà di movimento del soggetto passivo, anche se avvenuta con mezzi ingannevoli e senza violenza o minaccia, se attraverso essi si è voluto conseguire l’ingiusto profitto, come mezzo della liberazione; una volta accertato il momento della privazione di fatto della libertà di locomozione è irrilevante che il soggetto passivo abbia preso coscienza dell’avvenuto sequestro solo successivamente.
Quanto alla durata della privazione della libertà, deve trattarsi di un tempo rilevante ovvero giuridicamente apprezzabile, in caso contrario può integrare solo il delitto di violenza privata (Cass. penale n. 12164/1988; Cass. Penale n.28509/2010)
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Per quanto attiene le conseguenze cui il colpevole del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, l’art. 630 del codice penale, precisa che: “Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni”.
Se, tuttavia, dal sequestro derivi la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta Come circostanza aggravante, se il reo cagioni anche la morte della vittima, in questo caso voluta o quanto meno prevista, la conseguenza sarà il rischio di vedersi condannare all’ergastolo.
Nelle ipotesi di più correi, cioè di più soggetti che hanno concorso alla realizzazione del reto di in esame, il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene più tenue previste dall'articolo 605 del c.p. (Sequestro di persona, comma 1: reclusione da sei mesi a 8 anni). Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma (morte del sequestrato non voluta: 30 anni) è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma (ergastolo) è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma (morte del sequestrato non voluta), ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma (morte del sequestrato voluta o prevista). I limiti di pena da ultimo indicati, possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma (ossia del concorrente che dissociandosi dagl’altri tenti di evitare le conseguenze peggiori per il sequestrato).
Quando e come fare una denuncia per sequestro di persona a scopo di estorsione?
Sappiamo che per alcuni reati l’azione penale si attiva su impulso della parte offesa attraverso lo strumento della querela rivolta contro una determinata persona presunta colpevole. Si tratta degli illeciti “perseguibili a querela di parte”, che hanno un limite di tempo per la proposizione (3 mesi) Sappiamo, ancora, che per molti altri reati non occorre la querela, essendo perseguibili su input della stessa Autorità Giudiziaria, oppure tramite denuncia di reato presentabili da chiunque abbia interesse e senza il limite dei 3 m3si previsto per la querela (salva la prescrizione del reato).
Si tratta dei reati procedibili d’ufficio. Il solo reato di sequestro di persona (non a scopo di estorsione) rientra nella prima categoria di reati, cioè è perseguibile l’autore solo dietro presentazione di querela. Tuttavia questa rappresenta l’ipotesi ordinaria prevista dal comma 1 dell’art. 605 c.p., le cose cambiano, invece, se il fatto sia stato commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, laddove si procederà d’ufficio.
Anche per il reato di estorsione (art. 629 c.pc.) la procedibilità avviene d’ufficio. La denuncia per sequestro di persona, per le ipotesi perseguibili su querela della persona offesa, si presenta dunque facoltativa. Pertanto, in tali casi l’azione contro l’autore della condotta è rimessa all’iniziativa della persona offesa del reato, e il termine per la proposizione della querela è di 3 mesi, da sporgere presso una centrale di Polizia Giudiziaria o stazione dei Carabinieri, trascorsi i quali decade la possibilità di tutelare i propri diritti.
Il termine di 3 mesi, comunque, decorre dal momento in cui si ha chiara e piena conoscenza del reato. Una volta che ci siamo recati presso l’Autorità Giudiziaria occorrerà compilare l’apposito modulo di denuncia, laddove, dopo aver indicato i propri dati anagrafici, bisognerà precisare nel dettaglio gli elementi che hanno caratterizzato il reato commesso; Pertanto, nell’atto di querela dovranno essere indicati:
- Dati identificativi del denunciante
- Descrizione del fatto
- Le informazioni sull'autore della condotta criminosa
- Indicazioni di eventuali prove
- La dichiarazione di volontà del querelante di agire per la punizione del colpevole
- La sottoscrizione della denuncia/querela
Si ricorda, che è disponibile il servizio di denuncia a domicilio che favorisce i cittadini a "forte disagio" che, per problemi di età, handicap fisici o altre situazioni, abbiano difficoltà a recarsi negli Uffici di Polizia per sporgere denuncia.
La rescrizione del reato di sequestro di persona
Ma pur in assenza di querela e del rispetto del termine di 3 mesi per la sua proposizione, non va tralasciato di dimenticare che i reati sono soggetti a prescrizione. Nella fattispecie, il delitto di estorsione ha infatti un tempo di prescrizione pari a 10 anni, salvo atti interruttivi, mentre nell’ipotesi dell’estorsione aggravata sono previsti: 20 anni o 25 anni in presenza di atti interruttivi.
Il reato di sequestro di persona si prescrive, in assenza di circostanze aggravanti, in otto anni, salvo maggior termine nelle ipotesi di circostanze aggravanti Per il 630 c.p., ossia il sequestro di persona a scopo di estorsione, il reato è perseguibile d’ufficio, mentre per la prescrizione si applica la regola generale di cui all’art. 157 c.p. in base al quale “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”
Conclusioni
Il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato risalente nel tempo, assumendo in Italia, a cavallo tra gli anni 70-80-90, un crimine molto diffuso, ma tutt’ora presente, soprattutto ad opera della criminalità organizzata. I beni della vita tutelati, sono sia legati alla tutela del patrimonio, che alla libertà dell’individuo, proprio per questo motivo consiste in un’ipotesi di delitto socialmente sentita e che richiede la previsione di misure sanzionatorie rigidi al fine di combattere il fenomeno.
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...