Come fare denuncia per aggressione

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Con il termine aggressione, letteralmente parlando, in genere si fa riferimento ad atti di tipo fisico e materiale, ovverosia tutte quelle azioni violente compiute da uno o più soggetti e poste nei confronti di altre persone, attraverso l’uso di mani e/o armi da taglio o con l’uso di armi contundenti. Tuttavia, non sempre l’aggressione si palesa con azioni materiali, potendo anche manifestarsi in forma esclusivamente verbale. Vediamo di seguito l’aggressione sul piano giuridico e come fare denuncia contro l’aggressore.

Il reato di aggressione è previsto dalla legge?

La risposta, diciamo subito, è no. Il nostro diritto penale non contempla una figura autonoma di fattispecie del reato di aggressione, ma disciplina singoli reati riconducibili all’ggressione stessa. Si pensi ai reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.) e minacce (art. 612 c.p.). Sicuramente, dei reati sopra elencati, le fattispecie di lesioni personali e quelle di percosse rappresentano quelle collegate ad una accezione di aggressione in termini fisici. Pertanto, iniziamo con l’esaminiamo brevemente di seguito queste due figure giuridiche

Quando si ha aggressione?

Come abbiamo detto al paragrafo precedente, giuridicamente parlando, non è previsto dall’ordinamento italiano una figura specifica di reato di aggressione, bensì singoli reati riconducibili all’aggressione stessa. Ma, arrivando al dunque, cosa si intende per aggressione? Se vogliamo porre l’accento sull’aspetto materiale e/o fisico di una condotta aggressiva, cioè in termini di violenza corporale, i due istituti da prendere in considerazione sono gli artt. 581 e 582 del codice penale.

Art. 581 c.p. (Percosse)

“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa.” Con il termine percuotere s’intende ogni atto commissivo, cioè che richieda una condotta attiva da parte dell’autore del delitto in parola, consistente nel colpire taluno con mani come pugni, schiaffi, calci, ma anche spintoni, strattoni oppure anche con l’uso di armi contundenti o da taglio ecc.

Altra caratteristica, per integrare l’ipotesi legislativa in commento, è che dalle percosse la conseguenza non deve essere tale da recare danni permanenti, malattia nel corpo o nella mente, perché altrimenti non troverebbe più applicazione, e si andrebbe a configurare un altro delitto, ossia le lesioni personali. Il reato di percosse è infatti configurabile quando la violenza produca solamente una sensazione di dolore, senz’altra conseguenza.

Si tratta di un reato perseguibile a querela della persona offesa. Lo scopo della norma, o ratio iuris, è quello di tutelare l’incolumità fisica degli individui. Dunque, essa mira a punire chi arrechi intenzionalmente un'offesa ingiusta ad un'altra persona.

Art. 582 c.p. (lesioni personali)

“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa” In questa disposizione, rilevano le conseguenze della condotta criminosa, che sono quelle che procurano un danno permanente. Infatti, mentre nelle percosse la conseguenza massima è quella di aver provocato dolore nella vittima, in questo caso “l’aggressione”, evidentemente, ha una connotazione più grave poiché l’azione violenta ha comportato conseguenze sulla salute della vittima.

Va detto, è bene precisare, che le lesioni personali non richiedono, per integrare l'ipotesi di reato, sempre un’azione commissiva, cioè diretta a quel fine dall’autore, ma ben può essere il risultato di una condotta omissiva, e dunque, sotto questo aspetto, si presenta come un reato a forma libera, quanto all’azione generatrice del danno.

Restando nel campo delle aggressioni, e quindi presumendo azioni fattive del suo autore, se nel percuotere la vittima si usino armi da taglio, corpi contundenti, ma anche a mani liberi, e la condotta risulti di una violenza grave tanto da menomare seriamente ovvero procurare una “malattia” al malcapitato, ad esempio provocando una frattura, o facendolo sbattere violentemente con il capo a terra, ecco che si andrà ad integrare il reato di lesioni personali.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, più volte, che cosa si intenda per malattia conseguente alle lesioni personali, indicandola come un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo ovvero come la perturbazione funzionale di tipo dinamico che, quindi, dopo un certo tempo, conduca alla guarigione, alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un'apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia (Cass. Penale n.4339/2016). Il delitto di lesioni personali è perseguibile a querela della persona offesa, ma in certi casi è procedibile anche d’ufficio.

Cosa rischia chi viene denunciato per aggressione?

Nel caso di lesioni personali, il primo comma dell’art. 582 del codice penale prevede per l’autore della condotta la reclusione da sei mesi a tre anni. Si tratta tuttavia di una previsione legata a lesioni lievi, anche perché si può procedere contro il reo solo con querela di parte (persona offesa dal reato), e quindi nel termine di 3 mesi dal fatto.

Il secondo comma dell’art. 582 c.p. prevede che si proceda d'ufficio se si è agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

Parimenti, si procede d’ufficio in caso di presenza delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583 2 585 del codice penale. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità. Inoltre, è possibile agire contro l’autore delle lesioni, soprattutto se abbiano comportato conseguenze fisiche, eventualmente anche in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni da lesione patiti. Nelle ipotesi più gravi, quando cioè le conseguenze delle lesioni sia di notevole rilevanza, si procede d’ufficio e la decisione non è più a discrezione della parte lesa.

Accadrà che, “l’aggressione” verrà perseguita su impulso d’ufficio solamente se le lesioni personali sono gravi o gravissime. Le lesioni vengono considerate gravi se mettono in pericolo di vita la vittima, se hanno una prognosi di oltre 40 giorni, o provocano l’indebolimento permanente di uno dei sensi o di un organo; gravissime se si verifica la perdita di arti, organi, sensi, ovvero se ci sono deformazioni permanenti, come nei casi di cicatrice conseguenti all’uso di armi da taglio o sfigurazioni dovuto all’uso di acido. Se si verificano queste ipotesi le pene possono diventare molto più severe: per le lesioni gravi da i 3 ai 7 anni; per le gravissime arrivando alla reclusione da 6 a 12 anni.

Nel caso di percosse il reo è soggetto alla reclusione fino a sei mesi ovvero una multa fino a euro 309. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salva l’ipotesi di delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

Quando e come fare una denuncia per aggressione?

La denuncia per aggressione a seguito di percosse o lesioni personali in molti casi si presenta facoltativa perché rimessa all’iniziativa della persona offesa del reato, in quanto i due delitti sono perseguibili a querela della vittima stessa, salvo alcuni casi, come visto, azionabili d’ufficio dall’Autorità giudiziaria.

Pertanto, il termine per la proposizione della querela è di 3 mesi da sporgere presso la Polizia Giudiziaria o Carabinieri, trascorsi i quali si decade dalla possibilità di tutelare i propri diritti. Il termine di 3 mesi, comunque, decorre dal momento in cui si ha chiara e piena conoscenza del reato.

Una volta che ci siamo recati presso l’Autorità Giudiziaria occorrerà compilare l’apposito modulo di denuncia, laddove, dopo aver indicato i propri dati anagrafici, bisognerà precisare nel dettaglio gli elementi che hanno caratterizzato il reato commesso;

Pertanto, nell’atto di querela dovranno essere indicati:

  • dati identificativi del denunciante;
  • descrizione del fatto;
  • le informazioni sull’autore dell’aggressione;
  • indicazioni di eventuali prove;
  • la dichiarazione di volontà del querelante di agire per la punizione del colpevole;
  • la sottoscrizione della denuncia/querela

Si ricordi, che è disponibile il servizio di denuncia a domicilio che favorisce i cittadini a "forte disagio" che, per problemi di età, handicap fisici o altre situazioni, abbiano difficoltà a recarsi negli Uffici di Polizia per sporgere denuncia.

Aggressione verbale

L’aggressione non si manifesta solo con comportamenti attivi, mediante l’uso, cioè, di mani o armi da taglio ecc., ma può anche manifestarsi con la parola. Tra le ipotesi di aggressioni verbali vi rientrano: l’ingiuria, la diffamazione e la minaccia.

Ingiuria

Fino al 2016 era considerato un reato, ma poi è stato depenalizzato con il D.Lgs. n.7-8/2016. Con tale espressione si fa riferimento alle offese all’onore ed al decoro di una persona. Dunque, quando si parla di ingiuria si fa riferimento alle aggressioni verbali rivolte direttamente ad una persona “presente” fisicamente (ad esempio ingiurie all’interno di un BAR), oppure virtualmente (ingiurie dirette attraverso social network quali WhatsApp, Facebook Instagram ecc.). Per reagire contro l’ingiuria, quindi, occorrerà azionare una richiesta di risarcimento danni in sede civile;

Diffamazione

Quando l’offesa all’onore, reputazione ovvero al decoro di una persona avviene in sua assenza, cioè non presente né fisicamente, né virtualmente nel luogo in cui si pronunciano le offese stesse, si incorrerà nel reato di diffamazione, penalmente perseguibile.

Le pene, in questo caso, variano:

1) se trattasi di ingiurie pronunciate in assenza dell’offeso, in presenza di più persone, è prevista la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro;

2) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, (ad es. attribuire ad un soggetto l’omicidio di altro) la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro;

3) se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro;

4) se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate, ma non viene precisato in che misura.

Minaccia

La minaccia rappresenta l’atto, per lo più verbale, attraverso il quale si promette o annuncia l’intenzione di procurare alla persona a cui è rivolta, un danno, un male, un castigo ovvero, e comunque, un evento negativo. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in presenza di circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p. la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 (circostanze aggravanti), ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. La ratio iuris anche in questo caso è la tutela dell’integrità psico-fisica della vittima, la quale ben potrebbe subire un pregiudizio serio da una minaccia. Si pensi allo stato d’ansia continuo di chi sia stato minacciato di un male fisico e per questo decida di non uscire di casa

Conclusioni

Non esiste una figura autonoma di reato di aggressione, ma singoli reati riconducibili all’ampio genere della aggressione, fisica o verbale che sia. Pertanto occorrerà valutare i singoli fatti ed accadimenti compiuti dall’autore, magari coadiuvati da un buon avvocato, al fine di ricondurre la condotta alla giusta previsione normativa.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...