Come ci si può difendere da reiterate molestie telefoniche?
Capita spesso di ricevere continue chiamate telefoniche che arrivano ad essere percepite come vere e proprie molestie.
- Registro pubblico delle opposizioni
- Tutela legale
Segnalazione al Garante della privacy
Autorità giudiziaria - Molestie telefoniche
Procedibilità
Risarcimento danni - Fonti normative
Tutti noi oggigiorno riceviamo continue telefonate da parte di call center commerciali che ci propongono una nuova tariffa telefonica o l’acquisto di un bene e/o servizio. Pensiamo, ad esempio, all’operatore che ci chiama a qualsiasi ora del giorno (alcuni addirittura in tarda serata!) per proporci di cambiare operatore telefonico con una tariffa, a suo dire, abbastanza conveniente.
Ecco queste telefonate insistenti e continue configurano il reato di molestie telefoniche. E come possiamo difenderci da queste molestie?
Anzitutto, la prima cosa da fare è inserire il nostro numero di telefono all’interno di un apposito registro, chiamato il registro pubblico delle opposizioni. In secondo luogo, se ancora dovessimo ricevere queste reiterate telefonate, potremmo rivolgerci ad un legale, il quale ci consiglierà la strada più opportuna da intraprendere.
Vediamo ora nello specifico come possiamo difenderci dalle molestie telefoniche dei call center.
1. Registro pubblico delle opposizioni
Come abbiamo appena detto, la prima cosa da fare è inserire il nostro numero di telefono nel registro pubblico delle opposizioni.
Gli utenti che inseriscono il loro numero di telefono nel registro manifestano la volontà di non ricevere alcuna chiamata per scopo commerciale o di ricerca di mercato, cioè scelgono di non essere più contattati da quei call center insistenti e invadenti.
L’iscrizione è gratuita ed è abbastanza semplice. L’utente ha a disposizione cinque modalità:
- Via web: è sufficiente compilare un apposito modulo
- Via telefono: è sufficiente comunicare i nostri dati al numero verde 800.265.265
- Via raccomandata: è sufficiente inviare il modulo interamente compilato e corredato dalla fotocopia di un documento d’identità al seguente indirizzo: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
UFFICIO ROMA NOMENTANO CASELLA POSTALE 7211
00162 ROMA RM
- Via fax: è sufficiente trasmettere il modulo interamente compilato e corredato dalla fotocopia di un documento d’identità al seguente numero di fax: 06.54224822
- Via email: è sufficiente inviare il modulo interamente compilato al seguente indirizzo di posta elettronica: rpo@fub.it
Giova precisare che tutti i dati così inseriti potranno essere in ogni momento modificati e revocati secondo le stesse modalità.
Beninteso, inserendo il nostro numero di telefono nel predetto registro, non è detto che non riceveremo in futuro mai più alcuna telefonata commerciale. In altri termini, non dovremmo più ricevere molestie telefoniche da parte di tutti quei call center che si avvalgono degli elenchi pubblici per effettuare chiamate promozionali. Non dovremmo, ad esempio, essere più vittime di molestie telefoniche da parte di operatori di Telecom Italia.
Di converso, potremo ricevere telefonate continue e insistenti da parte di altri soggetti cui noi magari abbiamo dato il consenso per l’uso dei nostri dati. Pensiamo a tutte le volte in cui prestiamo il consenso all’utilizzo dei nostri dati personali per la famosa scheda punti del supermercato. In questo caso, spesso senza neanche rendercene conto, barriamo anche la casella in cui ci si chiede se acconsentiamo al trasferimento dei nostri dati a società terze per operazioni di mercato; in tal modo, firmiamo la nostra condanna alle molestie telefoniche da parte di call center poco scrupolosi.
È consigliabile, quindi, leggere bene quel foglio prima di prestare il nostro consenso.
2. Tutela legale
Capita, tuttavia, che malgrado l’inserimento del numero di telefono all’interno del suddetto registro pubblico delle opposizioni, si continuino a ricevere queste molestie telefoniche. E allora che fare?
Abbiamo a disposizione due strumenti:
- Segnalazione al Garante della privacy
- Denuncia all’autorità giudiziaria
2.1 Segnalazione al Garante della privacy
L’utente, vittima di molestie telefoniche, può, tramite un’apposita istanza da inviare al call center interessato:
- chiedere la cancellazione dei suoi dati personali in possesso del call center;
- chiedere a quali soggetti terzi siano stati trasmessi;
- esercitare il suo diritto di opposizione all’ulteriore trattamento per finalità promozionali.
Dopo l’invio dell’istanza, il call center è tenuto a rispondere entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. In secondo luogo, dato che l’interessato ha esercitato il diritto di opposizione, il call center dovrà inserire il numero telefonico indicato in una lista di non contattabilità. In altri termini, l’operatore commerciale non potrà più contattare quel numero per finalità promozionali.
Nel caso in cui il call center non dovesse rispondere oppure non dovesse rispettare la volontà del richiedente, l’utente potrà inviare un’apposita segnalazione al Garante della privacy. In alternativa, potrà anche proporre reclamo o ricorso per violazione della privacy.
2.2 Autorità giudiziaria
L’utente può anche rivolgersi all’autorità giudiziaria, la quale emetterà una sentenza di condanna a carico del call center resosi responsabile del reato di cui all’art. 660 c.p.
3. Molestie telefoniche
L’art. 660 c.p. punisce chiunque, tramite l’uso del telefono, arrechi disturbo o molestia ad altri per petulanza o altro motivo biasimevole. La pena prevista è:
- Arresto fino a 6 mesi
- Ammenda fino a € 516,00
Ad esempio, l’ex fidanzato che inonda di chiamate e messaggi la sua ex fidanzata può essere passibile di denuncia per molestie telefoniche. Deve precisarsi, tuttavia, che qualora le molestie telefoniche dovessero essere accompagnate anche da pedinamenti o farsi così pesanti da ledere la serenità psichica della vittima, allora saremmo in presenza del ben più grave reato di stalking.
Tornando al classico esempio dell’operatore di call center che ci chiama ogni giorno, ci chiediamo quando possiamo definirlo petulante.
Si considera petulante quell’operatore che diventa pressante, ripetitivo, insistente al punto tale da essere fastidioso e arrogante. In tal modo, le chiamate dei call center interferiscono in maniera indiscreta e anche abbastanza invadente nella nostra vita quotidiana. Di conseguenza, le molestie telefoniche da lui perpetrate arrivano a ledere la nostra libertà al punto tale da indurci a spegnere il telefono per non sentirlo più.
È necessario, quindi, che l’operatore ci chiami più volte al giorno e per più giorni; in caso contrario, non possiamo parlare di molestie telefoniche.
A nulla vale il disinteresse e il dissenso mostrati nell’arco della telefonata. D’altronde, sono proprio il dissenso, il non gradimento della telefonata a rendere la stessa inopportuna. Difatti, è proprio l’insistenza di chi continua imperterrito a chiamare un soggetto che più volte ha sempre manifestato il disappunto, a qualificare il fatto come molestie telefoniche
3.1 Procedibilità
Il reato è procedibile d’ufficio, cioè basterà la semplice segnalazione dell’utente alle autorità competenti (Polizia o Carabinieri) affinché si proceda alle indagini e alla conseguente attività istruttoria.
3.2 Risarcimento danni
L’utente ha diritto di chiedere il risarcimento danni per le continue molestie telefoniche patite sia in sede penale costituendosi parte civile nel processo sia in sede civile.
Il risarcimento danni avrà riguardo a due elementi:
- Il tempo, cioè per quanto tempo la vittima ha subito queste reiterate molestie telefoniche;
- La sofferenza patita dalla vittima, cioè il cd. danno esistenziale.
Fonti normative:
- Codice penale: art. 660 c.p.
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