Carichi pendenti: cosa sono, quando vengono chiesti

In specie, affermare che un soggetto ha dei carichi pendenti equivale a dire che vi sono in capo a lui iscrizioni relative ai procedimenti penali per i quali ha assunto la qualità di imputato.

In tempi recenti, sempre più spesso accade che, in ottemperanza alla nuova normativa anticorruzione, le aziende, in fase di assunzione dei nuovi dipendenti, richiedano gli esiti della consultazione del Casellario giudiziale oltre al certificato dei carichi dipendenti.

La documentazione anzidetta, inoltre, è richiesta anche in fase di accesso all’esercizio di talune professioni non sussumibili nella qualificazione di rapporto di lavoro subordinato.

L’ipotesi più classica è quella dei laureati in giurisprudenza che chiedano di essere iscritti nel registro dei praticanti avvocati. In tal caso, presentata la domanda, corredata dei relativi documenti, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, prima di deliberare sull’iscrizione, provvede d’ufficio a chiedere i documenti di cui si è detto. Vediamo nei paragrafi seguenti di cosa stiamo discutendo in concreto.

Cosa vuol dire avere carichi pendenti?

Orbene, la materia dei carichi pendenti ha trovato regolamentazione con l’entrata in vigore del nuovo codice di rito (ossia il nuovo codice di procedura penale). In specie, affermare che un soggetto ha dei carichi pendenti equivale a dire che vi sono in capo a lui iscrizioni relative ai procedimenti penali per i quali ha assunto la qualità di imputato.

Sembra opportuno, in proposito, rammentare che riveste la qualifica di imputato colui nei confronti del quale viene esercitata, in seguito alla chiusura delle indagini preliminari e nei riguardi del quale il Pubblico Ministero ritenga vi siano prove sufficienti a supportare l’accusa nel corso del giudizio, l’azione penale, mediante formulazione dell’imputazione in relazione ad uno o più reati.

Al fine di sapere se vi siano carichi pendenti il soggetto interessato può consultare il casellario dei carichi pendenti, servizio centralizzato informatico all’uopo predisposto presso l’ufficio del casellario.

Come faccio a sapere se ho carichi pendenti?

Come anticipato alla fine del precedente paragrafo, il soggetto che voglia verificare se in capo a sé o ad altri sussistano dei carichi pendenti può presentare apposita richiesta all’ufficio del casellario dei carichi pendenti. Presso detto ufficio, infatti, sono iscritti, per estratto:

  • i provvedimenti con i quali il soggetto assume o riassume la qualità di imputato;
  • i provvedimenti che, successivamente, decidono sull’imputazione: da quelli che decidono i vari gradi del giudizio a quelli, adottati ai sensi dell’art. 670 c.p.p., che dichiarano mancante o non esecutivo un provvedimento giudiziario, che ne sospendono l’esecuzione o dispongono la restituzione nel termine.

Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, a seconda del tipo di provvedimento, i seguenti dati:

  1. cognome, nome, luogo, data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario;
  2. numero identificativo del procedimento;
  3. indicazione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento;
  4. data, dispositivo del provvedimento adottato e norme in concreto applicate;
  5. luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
  6. pena principale, pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
  7. misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

Il casellario dei carichi pendenti è assoggettato ad aggiornamento costante. Le iscrizioni in esso contenute possono, peraltro, essere eliminate in alcuni casi ed, in specie: a seguito del decesso o del compimento dell’ottantesimo anno di età della persona alla quale esse si riferiscono; con la cessazione della qualità di imputato (allorché non sia più impugnabile la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna).

La richiesta può essere effettuata da uno dei soggetti di seguito indicati: dall’interessato o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento; dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, allorché risulti che il certificato dei carichi pendenti sia necessario al fine del compimento delle relative funzioni; dall’autorità giudiziaria penale procedente, la quale può provvedere all’acquisizione in totale autonomia; dal difensore dell’imputato, nei confronti della persona offesa ovvero del testimone.

Al rilascio del certificato provvede la Procura della Repubblica istituita presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato. La Procura della Repubblica diversa da quella di residenza può, invero, provvedere al rilascio del certificato dei carichi pendenti, ma solo riguardo a quelli pendenti presso il relativo tribunale.

La domanda può essere presentata sia personalmente che mediante inoltro a mezzo posta, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità. Di recente, peraltro, presso molti uffici giudiziari è stata prevista la possibilità di presentare la richiesta online. Sembra opportuno precisare che il certificato rilasciato ha validità di sei mesi.

Che differenza c’è tra casellario giudiziale e carichi pendenti?

A differenza del casellario dei carichi pendenti, il casellario giudiziale è definibile come l’insieme dei dati relativi ai provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati. Si tratta, quindi, di una sorta di anagrafe giudiziaria volta a costituire fonte delle vicende giudiziarie più importanti di ogni singolo soggetto. In specie, nel casellario giudiziale vengono iscritti:

  1. cognome, nome, luogo, data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario;
  2. numero identificativo del procedimento;
  3. indicazione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento;
  4. data, dispositivo del provvedimento adottato e norme in concreto applicate;
  5. luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
  6. pena principale, pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
  7. misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

Pertanto, mentre il certificato dei carichi pendenti dà atto delle vicende processuali che sono ancora in corso e che coinvolgono un determinato soggetto, il casellario giudiziale fornisce indicazioni circa gli esiti di procedimenti penali già conclusi.

Quando vengono chiesti i carichi pendenti?

Come si è già avuto modo di precisare nella parte introduttiva della presente trattazione, i carichi pendenti vengono richiesti ogniqualvolta il datore di lavoro debba approfondire la situazione giudiziaria in cui versa il soggetto che si propone di assumere.

Non è, comunque, l’unico caso. Infatti, alla richiesta si fa luogo anche qualora debba procedersi al rilascio di documenti validi per l’espatrio, come il passaporto, ovvero ancora ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno da parte di soggetti stranieri.

Nel settore privato, altra ipotesi tipica nella quale è richiesta l’estrazione del certificato dei carichi pendenti è quella nella quale un soggetto presenti domanda di adozione di soggetti minori d’età. Nel settore privato, invece, si può rammentare, a titolo esemplificativo, la necessità di richiedere il documento di cui si tratta per presentare domanda di partecipazione di gare d’appalto. Si tratta, in sostanza, di tutte quelle ipotesi in cui, in relazione all’attività che deve svolgere o alla qualifica che intende ricoprire, è necessario accertare che il soggetto non abbia problemi in corso con la giustizia penale.

Conclusione

Per concludere è opportuno precisare che, qualora sorgano questioni problematiche concernenti le iscrizioni e i certificati rilasciati dal casellario giudiziale o dal casellario dei carichi pendenti, è competente a decidere in proposito il tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato, ovvero il tribunale di Roma, per le persone nate all’estero o delle quali non è stato possibile accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...