Negozi di cannabis light dopo la sentenza della Cassazione

La vendita delle infiorescenze della canapa sativa L è lecita qualora si dimostri l’assenza o la trascurabilità dell’efficacia drogante del prodotto.

  • Il Quesito
  • Gli orientamenti giurisprudenziali
  • La decisione delle Sezioni unite
  • Le motivazioni
  • Le reazioni
  • L’offensiva di Salvini
  • Fonti Normative

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1.Il Quesito

Più volte la Suprema Corte di Cassazione si è chiesta se possa considerarsi lecita la messa in commercio delle infiorescenze ricavate dalla coltivazione della canapa, di cui alla legge n. 242/2016, specialmente ove queste siano commercializzate al dettaglio per fini connessi ad un uso liberamente determinabile da parte dell’acquirente e che possono riguardare sia l’alimentazione (infusi, the, birre) sia la realizzazione di prodotti cosmetici sia il fumo.

Il quesito sottoposto all'esame delle Sezioni Unite è il seguente: "Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art.1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa."

2.Gli orientamenti giurisprudenziali

Tre sono gli orientamenti giurisprudenziali che si sono alternati in questi anni.

  • consenta la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. Tale normativa, infatti, disciplina esclusivamente la coltivazione della canapa, consentita alle condizioni indicate, solo a fini commerciali. Tra questi non rientra la commercializzazione al dettaglio dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina. Di conseguenza, rimangono sottoposte alla disciplina di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 la detenzione e commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla predetta legge.
  • Il secondo, opposto indirizzo, ritiene che dalla liceità della coltivazione di cannabis sativa L., ai sensi della legge n. 242 del 2016, discende la liceità anche della commercializzazione dei derivati quali foglie e infiorescenze, purché contengano una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento. Tale orientamento, decisamente minoritario, si basa sul fatto che la commercializzazione dei prodotti della “filiera agroindustriale della canapa” rappresenti la natura dell’attività economica che la legge espressamente mira a promuovere. La fissazione del limite dello 0,6 per cento di THC, invece, rappresenta nell'ottica del legislatore, un ragionevole punto di equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell'ordine pubblico, e quelle inerenti alla commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni. Difatti, la percentuale dello 0,6% di THC è il limite minimo al di sotto del quale i possibili effetti della cannabis non possono essere considerati, sotto il profilo giuridico, psicotropi o stupefacenti. 
  • Il terzo orientamento prospetta una soluzione intermedia, ossia la sostanziale liceità dei prodotti derivati dalla coltivazione di canapa consentita dalla novella del 2016, purché gli stessi presentino una percentuale di THC non superiore allo 0,2 per cento. La coltivazione della canapa può ritenersi lecita se sono “congiuntamente rispettati tre requisiti: 

a) deve trattarsi di una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo Europeo delle varietà delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC

b) la percentuale di THC presente nella canapa non deve essere superiore allo 0,2 per cento; 
c) la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione dei prodotti espressamente e tassativamente indicati nella legge n. 242 del 2016, art. 2, comma 
 
Rispettate queste condizioni, ne deriva che è lecita non solo la coltivazione ma, quale logico corollario, anche la commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

3.La decisione delle Sezioni unite

Con la sentenza del 30 maggio, motivazioni depositate il 10 luglio, del 2019 n. 30475, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che “In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.” 

Infatti, si impone l’effettuazione della puntuale verifica rispetto alla concreta offensività delle singole condotte di vendita di derivati della cannabis sativa L, a prescindere dall’attitudine della sostanza a produrre effetti psicotropi, secondo il canone ermeneutico del principio di offensività che opera anche sul piano concreto ex art 49, comma 2, c.p. 

Occorre, dunque, verificare la rilevanza penale della singola condotta rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione, la quale, per essere punibile, dovrà dar prova in sede di accertamenti tossicologici, di poter modificare l’assetto neuropsichico dell’utilizzatore in maniera non trascurabile.

4.Le motivazioni

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che:

  1. la legge n. 242 del 2016intende promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della Canapa sativa (…) per la produzione di fibre e per altri usi industriali (…) già previste dall'art. 26 comma 2, dPR n. 309/1990”;
  2. l'art. 26, comma 1, dPR n. 309/1990, stabilisce che è “vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante (…) ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea”;
  3. l'intervento normativo riguarda un “settore dell'attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall'ambito dei divieti stabiliti dal T.U. stup. in tema di coltivazioni”; 
  4. il legislatore del 2016, dunque, ha disciplinato lo specifico settore della coltivazione industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell'Unione europea, attività che non è attinta dal generale divieto di coltivazione, come sancito dal dPR n. 309/1990.

Pertanto, le categorie di prodotti ex art. 2, comma 2, legge n. 242/2016, rappresentano un elenco tassativo, derivanti da una coltivazione consentita in via di eccezione, rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato. Ne consegue che la “commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016”.Pertanto, deve rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti − diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 − derivati dalla coltivazione della c.d. cannabis light, integra gli estremi del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. 

Occorre, però, come da insegnamento della Corte Costituzionale, sentenza del 2016 n. 109, allineare la figura criminosa al canone dell'offensività “in concreto”, nel momento interpretativo ed applicativo. Deve verificarsi se la singola condotta contestata all'agente risulti assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto e, dunque, in concreto inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità: risultato, questo, conseguibile facendo leva sulla figura del reato impossibile ex art. 49, comma 2, c.p. Il principio di concreta offensività della condotta presuppone, dunque, la verifica della reale efficacia drogante dello stupefacente oggetto di cessione, rendendo necessaria da parte del giudice una “puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi”.

5.Le reazioni

La sentenza delle Sezioni Unite, che afferma la corrispondenza della vendita delle infiorescenze della canapa al reato di spaccio ex art 73 TU stup., ha destato preoccupazioni per i più di 800 negozi di cannabis light presenti in Italia. 

Nelle Marche il Questore di Macerata è passato alle vie di fatto: tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche sono stati chiusi. La polizia, difatti, ha sequestrato la merce, facendo chiudere i negozi. 

Ma spetta pur sempre al giudice valutare in concreto l’efficacia drogante, ossia l’offensività, del prodotto, che, qualora assente o trascurabile, non potrà integrare il reato di spaccio.

6.L’offensiva di Salvini

L’ex Ministro Matteo Salvini, da sempre contrario ai negozi di cannabis light, che considera luoghi legalizzati di spaccio di droga, aveva già da tempo lanciato un’offensiva contro questi tipi di punti vendita, minacciandone la chiusura. Con la direttiva sulla cannabis light, inviata il 9 maggio 2019, ci si aspettava, come promesso, la chiusura dei negozi ma (a sorpresa) questa non è prevista.

Nella direttiva, difatti si chiede ai Prefetti ed ai Questori d’Italia di far analizzare dai Comitati provinciali per l’ordine e per la sicurezza il fenomeno con riguardo ad una serie di fattori di rischio quali: 

  • verifica del possesso delle certificazioni di igiene, 
  • agibilità
  • impiantistica
  • urbanistica e sicurezza
  • e la localizzazione degli esercizi, con riferimento alla presenza nelle vicinanze di luoghi sensibili come scuole, ospedali, centri sportivi o parchi giochi, o in generale luoghi di aggregazione giovanile.
Inoltre, i servizi di osservazione così realizzati potranno consentire lo svolgimento di analisi sui prodotti acquistati finalizzati a scongiurare situazioni di detenzione o vendita che rientrano nel perimetro sanzionatorio della normativa antidroga.

7. Fonti normative 

Codice Penale: articolo 49, comma 2.

D.P.R. 309 del 1990: articoli 26 e 73.

Legge n. 242 del 2016: articolo 2.

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