È valido il testamento orale?
Il testamento orale difetta della forma scritta richiesta dall’ordinamento per la valida formazione della volontà testamentaria, tuttavia, può superare la nullità attraverso la conferma oppure esecuzione da parte degli eredi del defunto. Vediamo come funziona.
1. Il testamento nuncupativo
L’articolo che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto successorio e, più precisamente, la validità o meno del testamento orale.
Il testamento è l’atto attraverso il quale il testatore dispone del proprio patrimonio per il momento successivo alla propria morte.
Il testamento nuncupativo, ricorre nell’ipotesi in cui il testatore manifesti la propria volontà testamentaria, relativamente ai beni e rapporti di cui è titolare, in forma orale, anziché in forma scritta, come prescritto dall’ordinamento giuridico.
Il codice civile, infatti, nel disciplinare il testamento olografo, ossia il testamento redatto direttamente dal testatore, prescrive all’art. 606 per cui il testamento per essere valido deve essere scritto di proprio pugno dal testatore e da questi sottoscritto, pena in caso contrario, la nullità dell’intero atto dispositivo.
Lo scopo della norma è di garantire la libera determinazione del testatore sulla devoluzione del proprio patrimonio e al tempo stesso evitare ingerenze di soggetti estranei che possano incidere, in tutto o in parte, sulla formazione e manifestazione di volontà del testatore di disporre del patrimonio stesso, attraverso il testamento.
Da ciò deriva che il testamento nuncupativo, ossia la manifestazione semplicemente orale delle ultime volontà del testatore, è nullo in quanto carente del requisito della forma dettata dall’ordinamento, e che non può essere sostituita da altri mezzi trattandosi, anche ai sensi dell’art. 1350, cod. civile, di una forma richiesta per la corretta validità dell’atto da compiere.
2. La sanatoria del testamento orale
La nullità del testamento nuncupativo per mancanza della forma dettata dall’ordinamento, può essere superata attraverso la conferma della volontà testamentaria, espressa oralmente dal defunto.
Difatti, l’art. 590, cod. civile, dispone che la nullità non può essere eccepita da chi essendo a conoscenza della causa della nullità medesima, qualunque essa sia, abbia successivamente alla morte del testatore, confermato oppure eseguito la disposizione testamentaria viziata da nullità.
La norma persegue lo scopo di garantire il perseguimento della volontà espressa dal testatore, dal momento che attraverso la conferma, si consente agli eredi di rispettare ed attuare le disposizioni di ultima volontà enunciate dal defunto, pur se in violazione delle norme di legge, come per il caso del testamento orale, mancante del requisito della forma per iscritto.
Da ciò deriva che il testamento nuncupativo potrà essere ritenuto valido, qualora gli eredi, pur essendo a conoscenza della manifestazione esclusivamente orale delle ultime volontà del testatore, abbiano successivamente alla sua morte confermato o eseguito quanto disposto dal testatore, seppur in difetto di forma, restituendo in tal modo piena validità all’enunciato testamentario espresso oralmente dal testatore medesimo.
Difatti, a seguito della morte del testatore, gli eredi potranno dar conferma alle sue disposizioni attraverso l’opera del notaio, esprimendo nell’atto notarile la volontà di dar seguito al testamento orale.
Nell’ipotesi di un procedimento giudiziario in cui si discuta della validità del testamento nuncupativo, il giudice dovrà innanzitutto ricercare quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, in qualunque modo da questi sia stata espressa, e per far ciò potrà basarsi anche sulle dichiarazioni di eventuali testimoni presenti al momento della manifestazione orale della volontà testamentaria.
A seguito dell’indagine sulla volontà del defunto, occorrerà accertare se chi eccepisce la nullità del testamento orale ne fosse a conoscenza e nonostante ciò vi abbia dato esecuzione, ossia abbia adottato comportamenti o compiuto atti dai quali emerga l’effettiva intenzione di dar seguito alle dichiarazioni del testatore.
Fonti normative
Codice civile: articoli 587, 590, 602, 606.
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Roberto Ruocco
Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...