Successione, divisione ereditaria e donazione
Successione, divisione ereditaria e donazione sono tre istituti giuridici strettamente legati tra loro: la prima, regola le modalità con cui un soggetto subentra nel patrimonio del defunto; la seconda è lo strumento giuridico che serve a porre fine alla comunione ereditaria; la donazione è l’atto con il quale un soggetto arricchisce un altro, senza alcun corrispettivo, guidato dal solo spirito di liberalità.
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1. Successione
La successione è un istituto giuridico che prevede il trasferimento del patrimonio del defunto ai suoi eredi, per patrimonio ereditario si intende l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili al momento della morte, comprende quindi crediti e debiti della persona defunta.
La successione a causa di morte può essere a titolo universale, nel caso in cui essa riguardi l’intero patrimonio ereditario del defunto oppure a titolo particolare, chiamata anche legato, se si fa riferimento ad un determinato bene.
La successione può essere di due tipi:
- Testamentaria: si configura se il titolare, quando era in vita, aveva deciso di disporre del proprio patrimonio lasciando tutti i suoi beni, o una parte di essi a eredi da lui designati. Presupposto fondamentale è che la volontà del defunto sia libera ed espressa nelle forme previste dall’ordinamento giuridico, quest’ultimo prevede, però, un limite alla liberalità del defunto di disporre della sorte dei propri beni , limite rappresentato da una quota di patrimonio, chiamato legittima, che spetta di diritto ai parenti più stretti;
- Legittima: si configura quando in mancanza di un testamento la successione è disciplinata dalla legge la quale prevede che la destinazione del patrimonio segua il grado di parentela.
Presupposto della successione è il decesso del titolare del patrimonio che viene devoluto nelle modalità previste dalla legge, a tal proposito l’articolo 456 del codice civile prevede che la successione si apra al momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
1.1 Capacità di succedere
Essa è riconosciuta, nella successione legittima, a tutte le persone fisiche che siano nate o almeno concepite al momento dell’apertura della successione stessa, mentre nella successione testamentaria ad essi si aggiungono i figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento della apertura (art. 462 c.c.). Per quanto riguarda le persone giuridiche la legge stabilisce che possono ereditare tutti gli enti giuridici ma solo per testamento. Unico limite alla capacità di succedere è rappresentato dall’indegnità, quando cioè, le persone chiamate a succedere sono considerate dalla legge come indegne (art 463c.c.).
1.2. Accettazione dell’eredità
Essa consiste in un atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), può essere:
- Pura, comporta la confusione tra i patrimoni del defunto e quelli dell’erede che diventano una cosa sola. L’erede subentrando nel patrimonio del defunto succede sia nell’attivo, egli, perciò, sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche nel caso in cui questi superano il valore attivo;
- con beneficio d’inventario, essa non implica la confusione dei due patrimoni, quindi l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari o dei legati oltre il valore di ciò che era compreso nel patrimonio attivo del defunto.
Inoltre l’accettazione può essere espressa quando il chiamato all’eredità dichiara di accettare all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata, oppure tacita, quando, lo stesso accetta l’eredità compiendo atti che presuppongono la volontà di accettare e che soltanto l’erede è legittimato a compiere (es. sostituzione di beni ereditari).
Nel caso in cui manca ogni successibile, legittimo o testamentario, ci si trova in presenza di un’eredità vacante, in tale circostanza interverrà lo Stato Italiano , infatti la dottrina prevalente ritiene che lo Stato sia un vero e proprio successore legittimo a titolo universale.
1.3. Dichiarazione di successione
Una volta accettata l’eredità si procede con l’apertura della successione, pertanto si dovrà presentare la dichiarazione della successione all’Agenzia delle Entrate per la determinazione delle imposte da pagare sui beni ricevuti in eredità. La suddetta dichiarazione è considerata condizione necessaria per poter disporre dell’eredità, essa deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dal decesso, il periodo che intercorre tra apertura della successione ed accettazione della stessa è chiamato giacenza dell’eredità, in questo lasso di tempo i chiamati a succedere non possono disporre dell’eredità, ma possono compiere tutti gli atti necessari alla conservazione dei beni.
Nel caso in cui il defunto non possedeva immobili ed il suo patrimonio non supera i 100.000 euro e gli eredi sono coniuge e figli non è necessario presentare la dichiarazione. Dal punto di vista fiscale agli eredi spetta il pagamento delle imposte di successione le quali sono diverse a seconda del grado di parentela con il defunto, il calcolo di tali imposte viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulla base di quanto espresso nella dichiarazione.
2. Divisione Ereditaria
È l’atto mediante il quale si scioglie la comunione ereditaria, quest’ultima sorge quando vi sono più eredi del patrimonio del defunto (art. 713 c.c.). Con la divisione i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria e diventano unici proprietari dei beni che gli verranno assegnati, pertanto essa non ha ad oggetto un singolo bene bensì l’intero patrimonio del defunto.
La divisione ereditaria può essere:
- Consensuale: quando i coeredi raggiungono un accordo sulla spartizione dei beni dell’asse ereditario;
- Giudiziale: quando non c’è accordo tra i coeredi, quindi deve essere disposta da un giudice;
- Testamentaria: quando è disposta nel testamento.
Affinché si possa chiedere la divisione è necessario che sia stata accettata l’eredità. Il coerede ha diritto, in ogni momento, di chiedere lo scioglimento della comunione, tale diritto è imprescrittibile ed è esercitabile individualmente.
Una volta instaurato il giudizio divisorio, tutti i coeredi devono parteciparvi, inoltre, possono partecipare alla divisione:
- I successibili a titolo universale di un coerede morto durante la comunione ereditaria;
- L’usufruttario di una quota ereditaria;
- Il legittimario pretermesso dal testatore che ha esercitato l’azione di riduzione o che ha proposto l’azione di nullità contestualmente all’azione di riduzione;
- Il curatore fallimentare per le finalità proprie della procedura concorsuale.
Ci sono inoltre alcuni casi di impedimento alla divisione essi si configurano quando:
- Tra i chiamati all’eredità c’è un concepito, in tal caso la divisione non potrà realizzarsi fino alla sua nascita;
- Il giudice sospende la decisione;
- È in corso un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione;
- Ci sono minorenni e il testatore abbia disposto che non si debba dar luogo alla divisione fino alla maggiore età del intestatario.
Comunque prima di procedere alla divisione ereditaria è necessario che si formi una massa ereditaria e venga fatta una stima dei beni, in seguito vengono individuate le quote da attribuire a ciascun coerede, in sostanza occorre formare porzioni di valore corrispondente alle quote ideali valutate nella comunione.
La divisione è fatta in natura se i beni possono essere comodamente divisi in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, al contrario, se il bene è indivisibile si potrà effettuare la vendita ad un terzo e dividerne il ricavato, oppure si attribuisce il bene al condividente in cambio di una somma di denaro da dividere tra i coeredi (conguaglio).Al termine di tutte le operazioni necessarie per la divisione ogni erede diventa il solo ed unico titolare dei beni che costituiscono la sua quota.
3. Donazione
Essa consiste in un vero e proprio contratto (art. 769 c.c.), rappresenta il metodo attraverso il quale un soggetto denominato “donante”, per spirito di liberalità, a titolo gratuito dona ad un altro soggetto detto “donatario” un bene patrimoniale. La donazione, così come tutti gli altri contratti, ha alla base una motivazione (per esempio l’amore filiale), in genere essa rappresenta il modo per dare qualcosa alle persone legate da affetti o da particolari amicizie. Oggetto della donazione possono essere:
- Denaro;
- Quote societarie;
- Azioni;
- Strumenti finanziari,
- Beni mobili;
- Beni immobili.
L’istituto in questione comporta la diminuzione del patrimonio del donatore, per questo è importante che il donante rifletta bene in quanto la sua decisione è irrevocabile. Il donante deve possedere la piena capacità di disporre dei propri beni (Art. 774 c.c.) e il ricevente deve avere la piena capacità di ricevere.
3.1 Forma della donazione
Per effettuare una donazione la legge richiede la presenza di un notaio e di due testimoni, è inoltre necessaria la forma dell’atto pubblico (art. 782), fatta eccezione per le donazioni di modico valore, sono considerate modeste quelle donazioni che non incidono in maniera significativa sulla ricchezza di chi dona.
3.2 Revoca della donazione
Come già accennato la donazione una volta effettuata è irrevocabile, a meno che non ci sia un espresso accordo tra le parti coinvolte, esistono però alcune eccezioni di natura etico – sociale le quali possono spingere il donante a ricorrere al giudice civile per chiedere la revoca della donazione effettuata su iniziativa unilaterale del donante e ciò può verificarsi in due casi:
- Ingratitudine del donatario: ossia quando quest’ultimo abbia commesso reati gravi nei confronti dello stesso donante o dei suoi congiunti
- Sopravvenienza di figli: nel caso in cui chi ha fatto la donazione ha figli discendenti e lo scopre dopo aver fatto la donazione.
3.3 Tutele degli eredi legittimari
Riguardo ai rapporti tra donazione e successione è necessario considerare che la prima può risultare un atto a rischio, cioè potrebbe mettere a repentaglio la successiva circolazione dei beni del donante. A tal proposito la legge tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservandogli una quota ereditaria e ciò anche contro la volontà espressa del defunto, pertanto se la donazione, al momento della morte del donante, risulta contraria ai diritti del legittimario quest’ultimo potrà agire in giudizio per renderla inefficace.
Fonti normative
Artt. 462, 469, 713, 782, 1324 Codice Civile
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