Quando si può negare l'affido congiunto?
La regola generale dell’affido congiunto, può essere derogata eccezionalmente dai giudici in presenza di fattispecie particolari contrarie all’interesse supremo della prole, in quanto pregiudizievoli alla loro crescita psico-fisica.
1. L’affido esclusivo escludendo un genitore
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto di famiglia e, più precisamente, in quali circostanze è escluso l’affidamento dei figli minorenni a seguito di separazione o divorzio a entrambi i genitori, privilegiando in tali casi l’affido l’esclusivo.
Il Codice Civile disciplina il principio dell’affido congiunto, secondo cui l’affidamento dei figli spetta a entrambi i genitori, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, che comportino l’inidoneità di uno, o di entrambi i genitori, a esercitare la responsabilità genitoriale.
L'affido congiunto, risponde all'interesse primario e superiore della prole anche a seguito della separazione o divorzio dove viene riconosciuto il diritto alla bigenitorialità. A entrambi i genitori, spetta il dovere di educare, istruire e assistere i figli, che però può essere escluso qualora il rapporto con uno di essi sia pregiudizievole, oppure arrechi disagio nei confronti del figlio, tale da giustificare una limitazione del rapporto con il genitore stesso.
Ciò comporta che nel giudizio relativo all’affidamento, il giudice debba tener conto esclusivamente dell’interesse morale e materiale della prole, provvedendo obbligatoriamente anche all’ascolto dei figli minorenni quando siano in capaci di discernimento, prendendo atto della loro volontà di rifiutare eventualmente ogni rapporto con uno dei genitori.
La negazione dell’affido congiunto, ai sensi dell’art. 337 quater del Codice Civile, può essere disposta dal giudice quando ritenga che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore, preferendo pertanto l’affidamento della prole a uno solo dei genitori, motivandone espressamente la scelta nel relativo provvedimento.
L’affidamento esclusivo costituisce un’eccezione al regime prevalente dell’affido condiviso, a cui si ricorre quando si accerti l’inidoneità di uno dei genitori a esercitare la responsabilità genitoriale.
Il giudice può disporre l’affidamento esclusivo anche su istanza di uno dei genitori quando ritenga l’altro genitore inidoneo alla cura del figlio.
Qualora l’istanza venga respinta perché manifestamente infondata, il giudice potrà tener conto al fine di determinare l’affidamento della prole, nonché condannare il genitore istante, al risarcimento dei danni per lite temeraria.
La scelta dell’affidamento esclusivo, non comporta per il genitore escluso la perdita della responsabilità genitoriale, ma unicamente una limitazione al suo esercizio, dal momento che il è genitore affidatario a esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
Il giudice ha anche il potere di determinare se le decisioni di maggiore interesse relative alla prole siano adottate da entrambi i coniugi, o soltanto dal coniuge affidatario in via esclusiva.
Il genitore escluso dall’affidamento congiunto, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sull’educazione ed istruzione del figlio, potendo sempre ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere la modifica del provvedimento giudiziale con cui è stato disposto l’affidamento esclusivo, anche quando ritenga che le decisioni assunte dall’altro genitore affidatario siano contrarie all’interesse del minore.
1.2 Le ipotesi di affido esclusivo
La negazione dell’affido congiunto, può essere disposta dal giudice in sede di separazione o divorzio, in presenza di circostanze che influiscono sul corretto sviluppo della prole.
Tali circostanze, non sono state elencate dal legislatore, ma individuate, caso per caso, dai giudici nei giudizi relativi all’affidamento dei figli minorenni. In queste vi rientra:
- il rifiuto del figlio minorenne, capace di discernimento, ad avere rapporti con uno dei genitori, in quanto causa di sofferenze per il medesimo;
- la persistente violazione di uno dei genitori di corrispondere l’assegno di mantenimento nei confronti della prole, senza far fronte ai bisogni e alla crescita del figlio;
- il discontinuo esercizio del diritto di visita di uno dei genitori, sintomatico dell’inidoneità a esercitare la responsabilità genitoriale da parte del genitore con cui il figlio non conviva stabilmente, dal momento che tale condotta è contraria al suo sano e normale sviluppo;
- la conflittualità esistente tra i coniugi è causa di affido esclusivo qualora superi la soglia di disagio, normalmente tollerabile da parte della prole tale da alterare e porre in pericolo l’equilibrio e sviluppo psico-fisico del minore;
- l’atteggiamento di uno dei genitori che sia inidoneo a garantire al figlio un normale percorso di crescita e socializzazione; come nel caso in cui il genitore abbracci una nuova religione che possa essere destabilizzante per il minore, assumendo connotati che escludono una corretta socializzazione;
- gli abusi familiari compiuti da uno dei genitori in danno del figlio minorenne, o nei confronti del proprio coniuge, qualora ne deriva un trauma per il figlio stesso;
- in caso di alienazione parentale, ossia quando uno dei genitori tenga nei confronti del figlio comportamenti atti a discriminare la figura dell’altro genitore, al fine di eliminare qualsiasi rapporto con quest’ultimo, allontanandolo fisicamente e psicologicamente;
- in caso di condanna penale irrevocabile di uno dei genitori per reati particolarmente gravi, tali da connotare la natura violenta ovvero diseducativa nei confronti della prole.
Fonti normative
Codice civile: articoli 337 ter, 337 quater.
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Roberto Ruocco
Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...