Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?
L'annullamento del legame matrimoniale, scioglie il vincolo come se questo non fosse mai esistito a differenza di quanto accade invece con separazione e poi divorzio.
- Differenza tra annullamento del matrimonio e divorzio
- Quali sono i casi in cui si può chiedere l’annullamento?
Gli impedimenti
I vizi del consenso
Effetti dell’annullamento - Quali sono le procedure, i costi e i tempi per ottenere l'annullamento?
- Fonti normative
1. Differenza tra annullamento del matrimonio e divorzio
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente i motivi che possono dar luogo alla pronuncia d’annullamento del matrimonio.
L’annullamento del matrimonio, differisce dal divorzio, in quanto quest’ultimo comporta lo scioglimento o cessazione degli effetti civili prodotti dal matrimonio pienamente valido, mentre l’annullamento determina la sua cancellazione, considerandolo come se non fosse mai stato celebrato, eliminando gli effetti prodotti dal matrimonio stesso, con efficacia retroattiva, a partire dal momento della celebrazione.
A ciò fa eccezione, il matrimonio putativo, ossia qualora uno o entrambi i coniugi, al momento della celebrazione, ignoravano l’esistenza della causa d’invalidità, permanendo gli effetti del matrimonio valido, a favore del coniuge in buona fede, fino alla pronuncia d’annullamento.
2. Quali sono i casi in cui si può chiedere l’annullamento?
I motivi per cui può essere richiesto l’annullamento del matrimonio, riguardano:
- gli impedimenti, ossia la mancanza dei requisiti richiesti per contrarre matrimonio;
- i vizi del consenso, ossia circostanze che influiscano sulla capacità d’agire di uno oppure entrambi i coniugi, impedendone la libera formazione del proprio consenso.
2.1 Gli impedimenti
Gli impedimenti, costituiscono circostanze ostative alla celebrazione del matrimonio, da cui discende l’invalidità del matrimonio contratto. Vi rientrano:
- l’età, essendo richiesta la maggiore età per contrarre il vincolo coniugale, salvo che il giudice, ricorrendo gravi motivi, autorizzi il minore sedicenne a sposarsi;
- l’infermità mentale, occorrendo la capacità d’agire per contrarre matrimonio, e quindi è escluso l’interdetto per infermità mentale. L’annullamento va richiesto entro il primo anno di coabitazione;
- la libertà di stato, non potendo contrarre matrimonio, chi sia già vincolato da un precedente matrimonio, fino a quando non intervenga la sentenza di divorzio;
- l’assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione tra i soggetti che vogliano contrarre il vincolo coniugale, salvo dispensa del Tribunale. L’azione non può essere più proposta ove sia trascorso un anno dalla celebrazione;
- l’assenza di condanna penale, essendo vietato il matrimonio tra due soggetti, in presenza di una condanna per omicidio o tentato omicidio del coniuge dell’altro.
2.2 I vizi del consenso
L’annullamento del matrimonio, può essere richiesto anche quando risulta che la volontà del nubendo, sia stata viziata e pertanto non abbia potuto esprimere liberamente il proprio consenso alla celebrazione del matrimonio.
L’annullamento, va richiesto entro un anno di coabitazione, dal termine della causa ostativa al consenso. Esso può avvenire per:
- incapacità d’intendere o volere, infatti il soggetto che al momento della celebrazione non sia interdetto, ma per qualsiasi motivo, anche transitorio, non aveva la piena capacità d’’agire, potrà chiedere l’annullamento del matrimonio;
- violenza o timore, quando il consenso alle nozze, derivi della minaccia di un male ingiusto e grave, nei confronti del nubendo oppure verso i suoi beni o prossimi congiunti, tale da menomare la libertà a contrarre il vincolo coniugale;
- errore, qualora il consenso, sia frutto di falsa rappresentazione della realtà, inducendo a manifestare la propria volontà in un modo piuttosto che in un altro.
- simulazione, quando il matrimonio scaturisca dall’accordo tra i nubendi, che prestano l’assenso al matrimonio, esclusivamente per usufruire dei vantaggi derivanti, concordando a priori, di non adempiere ai diritti ed obblighi, loro incombenti.
L’errore, costituisce motivo d’annullamento del matrimonio, ove riguardi l'identità dell’altro oppure le sue qualità personali, purché il tal caso, sia essenziale, ossia che il coniuge non avrebbe prestato il consenso al matrimonio, conoscendo il vizio relativo all’altro coniuge, riferendosi:
- alla malattia psichica-fisica o un’anomalia sessuale, esistenti prima delle nozze ed ignote al coniuge procedente, purché rilevino nello svolgimento della vita quotidiana;
- alla condanna penale, per il reato di prostituzione, non inferiore a due anni oppure a cinque per altro delitto doloso, salvo la riabilitazione prima del matrimonio;
- alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
- alla gravidanza derivante da un adulterio coniugale, purché successivamente alla nascita, venga chiesto il disconoscimento di paternità.
2.3 Effetti dell’annullamento
L’effetto principale dell’annullamento del matrimonio, è la perdita della qualità di coniuge, venendo meno i diritti ed obblighi gravanti sui coniugi, a cui segue lo scioglimento della comunione legale, applicando sui beni comuni, le regole della comunione ordinaria, ed infine la perdita sia dei diritti successori sull’eredità dell’altro e sia il diritto al mantenimento e l’assegno alimentare.
Sono, invece sempre garantiti, i diritti acquisiti dai figli per effetto del matrimonio.
Al coniuge in buona fede, ove non abbia l’autosufficienza economica e contratto nuove nozze, il giudice può disporre per un massimo di tre anni, il versamento di denaro, a carico dell’altro coniuge.
Il coniuge in buona fede, può anche richiedere, un’indennità risarcitoria, qualora l’altro coniuge, abbia contratto il vincolo coniugale, pur conoscendo l’esistenza della causa d’invalidità del matrimonio.
3. Quali sono le procedure, i costi e i tempi per ottenere l'annullamento?
Dal punto di vista procedurale, l’azione di annullamento è soggetta al rito ordinario, prendendo avvio con la notifica della citazione, da parte del coniuge procedente all’altro coniuge, invitandolo a costituirsi in giudizio, dinanzi al tribunale ove risiede.
Successivamente, le parti, assistite dai rispettivi difensori, devono richiedere l’ammissione dei mezzi probatori, procedere all’istruttoria, ascoltando i testimoni e produrre consulenze di parte, infine il giudice provvede con sentenza.
Per quanto riguarda i soggetti legittimati, a chiedere l’annullamento del matrimonio, occorre distinguere:
- le invalidità assolute, riguardanti, gli impedimenti al matrimonio, che possono essere fatte valere non solo dai coniugi, ma anche dai prossimi congiunti, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse attuale e concreto, alla pronuncia d’invalidità del matrimonio;
- dalle invalidità relative, in cui legittimati a impugnare il matrimonio, sono esclusivamente i coniugi oppure uno soltanto di essi, in quanto interessato direttamente dalla causa di invalidità come nei casi di vizi del consenso.
I costi e tempi dell’annullamento, non possono essere indicati precisamente, in quanto dipendono dal grado di complessità della controversia, potendo variare i primi da un minino di 2.000€ fino a 10.000€, mentre i secondi possono oscillare da uno a tre anni.
Fonti normative
Codice civile: articoli 84, 85, 86, 87, 88, 117, 119, 120, 122, 123.
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