Quali sono le conseguenze legali del tradimento del coniuge?
Il tradimento coniugale costituisce una grave violazione all’obbligo di fedeltà gravante sui coniugi, che può dar luogo alla pronuncia di separazione con addebito ed al risarcimento dei danni. Vediamo come funziona.
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- Il tradimento coniugale come causa di addebito
L’onere della prova del tradimento
Le conseguenze dell’addebito
L’addebito ed il divorzio - Il tradimento coniugale come fonte di risarcimento del danno
- Fonti normative
1. Il tradimento coniugale come causa di addebito
L’argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto di famiglia e, più precisamente, la violazione dell’obbligo di fedeltà e le conseguenze che ne derivano.
Il matrimonio fa sorgere in capo ai coniugi, ai sensi dell’art. 143, cod. civile, precisi diritti ed obblighi, tra i quali l’obbligo all’assistenza materiale e morale e l’obbligo di fedeltà.
La violazione dell’obbligo di fedeltà, legittima il coniuge tradito a domandare la separazione.
Infatti, l’art. 151 cod. civile, prevede che il coniuge possa richiedere al giudice di pronunciare la separazione giudiziale, allorquando sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi medesimi, a causa di circostanze che rendano intollerabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale.
Il coniuge tradito, inoltre, può richiedere la pronuncia di addebito, qualora l’altro coniuge abbia posto in essere comportamenti gravi e contrari agli obblighi gravanti sui coniugi per effetto del matrimonio, come nel caso di tradimento perpetrato da uno di essi a danno dell’altro.
Tuttavia, nell’ipotesi di tradimento coniugale, la pronuncia di separazione con addebito non è automatica, dovendosi necessariamente accertare che il tradimento medesimo sia stata la causa principale oppure la concausa della crisi matrimoniale, in quanto non basta la prova del tradimento ma occorre dimostrare che esso sia intervenuto in un contesto matrimoniale sereno e condiviso e pertanto che non costituisca una conseguenza della crisi matrimoniale già in atto tra i coniugi.
Difatti, la separazione personale tra i coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, come nel caso del tradimento, quando venga provata la sussistenza di un nesso di casualità, tra il tradimento medesimo e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato fino a quel momento da una vita serena.
Al riguardo, la Cassazione, ha confermato, come l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, possa giustificare l’addebito della separazione, qualora determini la situazione d’intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale, ma non anche se intervenga dopo che tale situazione si già maturata e dunque in un contesto di disgregazione spirituale e materiale in corso tra i coniugi. (Cass. Civ., Sent. 11 Dicembre 2003, n. 27730).
1.1 L’onere della prova del tradimento
Nell’ipotesi di separazione coniugale, il coniuge che richiede l’addebito, a causa del tradimento posto in essere dall’altro coniuge, non può limitarsi a dedurre l’esistenza del tradimento stesso, dal momento che grava su di esso l’onere di provare sia il comportamento fedifrago, compiuto dall’altro coniuge in violazione dell’obbligo di fedeltà e sia il nesso di causalità, dovendo il tradimento costituire la conseguenza diretta ed immediata dell’intollerabilità della convivenza coniugale.
Spetta invece all’altro coniuge fornire la prova della non veridicità della relazione extraconiugale oppure che il tradimento sia stato posto in essere successivamente alla crisi matrimoniale.
Al riguardo, il giudice può porre a fondamento della propria decisione, anche prove testimoniali, purché esse siano accompagnate da circostanze oggettive che concorrano a confermarne la credibilità.
1.2 Le conseguenze dell’addebito
L’addebito della separazione, a carico del coniuge, che abbia posto in essere il tradimento coniugale, comporta nei suoi confronti:
- la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, sussistendo unicamente il diritto agli alimenti, nel caso in cui versi in stato di bisogno, e non abbia quindi un reddito sufficiente a far fronte i bisogni primari della vita quotidiana;
- la perdita a diritti successori nei confronti dell’altro coniuge. Normalmente, il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, mentre nell’ipotesi di addebito, si ha l’esclusione dalla successione dell’ex coniuge. In tal caso, il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, per il tradimento coniugale, potrà vantare soltanto un assegno alimentare, a carico dell’eredità, purché godeva degli alimenti precedentemente alla morte dell’ex coniuge.
1.3 L’addebito ed il divorzio
La dichiarazione di addebito, può essere richiesta soltanto nell’ambito del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, essendo esclusa la possibilità di domandare l’addebito, a causa del tradimento, in giudizi successivi, come nel caso del divorzio, in quanto la competenza a disporre l’addebito medesimo, è attribuita espressamente dal codice civile al giudice della separazione.
Da ciò deriva, che successivamente alla pronuncia di separazione, ove l’addebito non sia stato espressamente richiesto in questo giudizio, i coniugi non potranno richiederlo successivamente, e ciò anche qualora siano emersi fatti precedenti alla separazione non conosciuti prima oppure circostanze sopravvenute alla separazione medesima.
2. Il tradimento coniugale come fonte di risarcimento del danno
Il tradimento compiuto da uno dei coniugi, può comportare oltre alla pronuncia di addebito della separazione, anche il risarcimento dei danni patiti dal coniuge tradito, qualora il tradimento sia stato posto in essere con modalità tali da ledere l’onore e la riservatezza dell’altro coniuge.
Ciò in quanto, gli obblighi che gravano sui coniugi, per effetto del matrimonio, hanno natura giuridica e di conseguenza, la loro violazione ove comporti la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile, e pertanto il diritto del coniuge, leso dal tradimento, ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civile, e ciò anche a prescindere dall’addebito o meno della separazione.
Al riguardo, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha chiarito come il comportamento del coniuge, a cui è addebitabile la separazione, che sia lesivo dei diritti fondamentali dell’altro coniuge, è fonte di un’obbligazione risarcitoria con riferimento ai danni patrimoniali e specialmente a quelli esistenziali (Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 24 Marzo 2006, n. 5672).
Roberto Ruocco
Fonti normative
Codice civile: articoli 150, 151, 548, 2059.
Cassazione Civile, Sentenza 11 Dicembre 2003, n. 27730.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 24 Marzo 2006, n. 5672.
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