Pignoramento per crediti alimentari: cos'è, come funziona e quali sono le conseguenze

Ecco tutto ciò che devi sapere sul pignoramento per crediti alimentari: cos'è, come funziona e quali sono le conseguenze per il debitore e il creditore.

Introduzione

Quando un soggetto, per ragioni varie, versi in uno stato di bisogno, dovuto all’impossibilità di provvedere in maniera autonoma ai propri fabbisogni economici ed al proprio sostentamento, la legge prevede che egli debba ricevere assistenza materiale o prestazioni economiche da persone che sono legate allo stesso per ragioni di vincoli di parentela, adozione o affinità.

Le persone tenute, dalla legge o dal giudice, a provvedere alle esigenze economiche di chi ne ha bisogno, diventano inadempienti a tali obblighi è possibile, per chi ne ha diritto, procedere con azioni legali per il recupero di tali somme, finanche a procedere con il pignoramento, per l’appunto, per crediti alimentari non versati. Vediamo di seguito di che si tratta.

Cosa sono i crediti alimentari?

I crediti alimentari sono inerenti a quelle somme dovute al fine specifico di soddisfare quelle necessarie esigenze minime di vita tra i quali, per l’appunto, le spese per acquisto di generi alimentari per il proprio sostentamento, il fitto per l’abitazione, il vestiario, le bollette di pagamento per servizi essenziali (luce e gas).

In sostanza è una forma di assistenza materiale a favore di coloro che si trovino in date situazioni sfavorevoli, perché non possono procurarsele direttamente di persona, per situazioni contingenti e temporanee oppure impossibilitate in modo permanente.

Pertanto, per averne diritto, di regola occorre considerare la situazione complessiva ed economica in cui si trova il soggetto in stato di bisogno: quindi si considera l’età, la sua attitudine e possibilità di poter trovare un lavoro, lo stato di capacità, lo stato di salute, in certi casi il tenore di vita condotto dal soggetto prima della situazione di bisogno; si pensi all’obbligo di mantenimento nei casi di separazione con addebito ad uno dei coniugi, per cui si considera anche il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio; oppure a chi si trovi in una situazione di invalidità che non gli consente di lavorare.

In tutti questi casi, i soggetti tenuti a pagare i crediti alimentari in favore di chi si trovi in stato di bisogno, sono, innanzitutto, proprio i componenti della sua famiglia. In applicazione di un dovere di solidarietà, collegato al vincolo di parentela, adozione o di affinità, i familiari sono in molti casi soggetti obbligati a corrispondere gli alimenti, quanto meno quando economicamente siano in grado di concederli, e gli interessati hanno un vero e proprio diritto a richiederli.

Ai sensi dell’art. 433 del Codice civile, all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali (tenendo presente l’abolizione della discriminazione e/o distinzione tra figli legittimi e naturali, dovuta alla riforma della filiazione ex legge n. 219/2012);

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

Con la recente Legge n.76/2016 (legge Cirinnà), l'elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti deve essere integrato includendo altresì: 1) alla parte dell'unione civile; 2) al convivente di fatto.

La parte dell'unione civile si colloca al primo posto tra i soggetti obbligati, in via alternativa al coniuge, laddove il convivente di fatto, in caso di cessazione della convivenza, è tenuto agli alimenti con precedenza su fratelli e sorelle, ma dopo i discendenti ed ascendenti. L'elencazione contenuta nell’art. 433 c.c. è tassativa e progressiva, tuttavia il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri, potendo l’alimentando azionare la pretesa verso chi risulti avere, in base all’ordine elencato, maggiori garanzia di solidità ai fini dell’adempimento.

La ratio dell’ordine progressivo elencato si individua nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità. Tra questi soggetti, ai sensi dell’art. 437 c.c., solo il donatario è obbligato agli alimenti verso il donante prima di ogni altro soggetto, in virtù del rapporto di “gratitudine” instauratori tra donante e donatario medesimo (art. 437).

Il concetto di pignoramento e delle sue finalità, tra cui il recupero dei crediti alimentari

A norma dell’art. 492 c.p.c., il pignoramento, in generale, è l’atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata.

Esso consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Dunque, il pignoramento è il primo atto con cui si inizia l’esecuzione.

Di regola esso è preceduto dalla notifica dell’atto di precetto e di pagamento e del titolo esecutivo. Il precetto, consiste in un atto prodromico al pignoramento, ossia un atto in cui vengono indicati gli importi per cui si è debitori e la fonte, o meglio il titolo da cui scaturisce il debito da saldare oggetto del precetto. Il titolo esecutivo, infatti, è quell’atto giuridico che consente di azionare la pretesa creditoria in esso contenuta, e che, dunque, legittima la persona a favore della quale il titolo è stato concesso ad attivare le procedure esecutiva rivolte al recupero forzoso.

I titoli esecutivi, a loro volta, si distinguono in giudiziali e stragiudiziali o alternativi al giudizio. Sono giudiziali, ad esempio: il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o non opposto; la sentenza di condanna; le ordinanze di pagamento emesse nel corso di un giudizio ex art. 186 bis, ter e quater, le ordinanze ex art. 423 c.p.c. in tema di lavoro e previdenza ecc; Stragiudiziali, invece, sono quei titoli che si formano al di fuori di un processo, quali i titoli di credito come le cambiali o gli assegni bancari e circolari, le scritture private autenticate; Titoli alternativi al giudizio, quali i verbali di chiusura di una mediazione ex D.Lgs n.28/2010, o il verbale di accordo della negoziazione assistita ex 132/2014 Anche i crediti per alimenti possono essere oggetto del pignoramento, quando chi è tenuto a versarli, in virtù di un titolo esecutivo, sia rimasto inadempiente.

Come funziona il pignoramento per crediti alimentari

Abbiamo visto che il pignoramento è l’atto con cui ha inizio materialmente (e legalmente) l’esecuzione. Il creditore prima ancora di procedere con il pignoramento deve munirsi di un titolo esecutivo (se non già in suo possesso) e notificare l’atto di precetto di pagamento.

Nel caso di crediti per alimenti, titolo esecutivo potrà essere, ad esempio, la sentenza di separazione giudiziale che stabilisca un assegno di mantenimento a favore del coniuge più “debole”, essa costituirà un titolo esecutivo (anche se, va detto, gli ultimi orientamenti giurisprudenziali non sembrano più propensi a riconoscere anche al mantenimento natura di “alimenti”, Cass. Civ. n.9686/2020); oppure la sentenza di condanna al versamento degli alimenti a seguito di azione civile da parte dell’interessato, è titolo esecutivo; l’assegno provvisorio di cui all’art. 446 c.c.

Dopo la notifica al debitore del titolo esecutivo e del precetto, e decorso il termine di 10 giorni - prima dei quali non si può iniziare l’esecuzione (art. 482 c.p.c.) – il creditore, preso informazioni sulla consistenza patrimoniale e non del debitore (immobiliare e mobiliare), deciderà con quale tipo di pignoramento procedere. Il pignoramento potrà avere ad oggetto beni immobili, o beni mobili ovvero mobili registrati. Nel caso di espropriazione mobiliare, quest’ultima comprende anche crediti dell’obbligato agli alimenti verso terzi, tra questi ad esempio: il pignoramento del conto corrente, dello stipendio, della pensione, crediti verso fornitori ecc..

In quest’ultimo caso, il creditore dovrà notificare il c.d. atto di pignoramento c/o terzi. Si tratta di una particolare forma di esecuzione forzata avente ad oggetto beni mobili del debitore che si trovano in possesso di terzi o crediti del debitore vantati nei confronti di terzi.

In questo caso il creditore per alimenti coinvolge ben 2 soggetti all’interno dell’azione espropriativa: il debitore esecutato, in quanto legittimato passivo sia sul piano sostanziale (in virtù, cioè, della titolarità della posizione passiva nel rapporto di credito/debito, che ha dato origine al pignoramento), e sia sul piano processuale, in quanto egli è l’effettivo soggetto nei cui confronti è promossa l’espropriazione; il terzo pignorato c.d. debitor debitoris che è solo parte processuale, in quanto viene coinvolto nell’azione esecutiva medesima, in virtù del rapporto di credito/debito che lo lega al debitore esecutato, ma non riveste il ruolo di debitore esecutato.

Questa forma di pignoramento è quella preferibile rispetto alle altre, sia per la tempistica, in quanto i tempi per conoscere l’esito e pervenire alla conclusione del procedimento sono minori, sia per l’utilità concreta, quanto al rapporto tra spese da sostenere e vantaggi ottenuti, ed inoltre considerando il tipo di credito per cui si agisce.

Effetti del pignoramento per crediti alimentari

L’alternativa all’espropriazione c/o terzi è data dal pignoramento di immobili di proprietà del debitore soggetto obbligato agli alimenti, oppure di beni mobili o mobili registrati (auto, barche ecc.). In tali casi le procedure saranno più lunghe e dispendiose, con il rischio maggiore che restino infruttuose.

Infatti, in tali casi l’azione esecutiva è rivolta a bloccare beni del debitore assoggettandoli all’esecuzione, e dunque procedere con la loro vendita forzata all’asta e soddisfarsi con il ricavato della stessa, detratte le spese di procedura. Nondimeno, non sempre la vendita all’asta ha esito positivo e i tempi sono molto lunghi, per cui resta preferibile, ove possibile, il pignoramento c/o terzi indicato al paragrafo precedente.

Limiti del pignoramento per crediti alimentari

Quando dobbiamo avviare l’esecuzione, la prima cosa da fare è accertarsi della consistenza patrimoniale del debitore, se egli ha proprietà immobiliari o mobiliare da aggredire, o crediti verso terzi su cui azionare la pretesa creditoria.

Non è un’operazione semplice, perché, qualora non si abbiano conoscenze dirette su beni di proprietà del debitore, occorrerà affidarsi ad un’agenzia di ricerca beni e conti correnti intestati al soggetto obbligato, oppure una verifica all’anagrafe tributaria attraverso il procedimento di cui all’art. 492bis del Codice di procedura civile.

Con tale procedimento, muniti di titolo e precetto notificato, è possibile chiedere l’autorizzazione al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, alla ricerca di beni del debitore presso l’Anagrafe Tributaria. Non va tralasciato di ricordare che, con la recente riforma Cartabia l’istanza non si presenta più al Presidente del Tribunale, ma all’ufficiale giudiziario. Dall’esito della ricerca si avrà un quadro completo della situazione patrimoniale del debitore, compresi i conti correnti di cui sia intestatario.

I costi di questa procedura sono minori rispetto a quelli di un’agenzia, ma i tempi per l’esito possono essere maggiori. Quando esperiti tutti tentativi, compresa l’esecuzione infruttuosa, è chiaro che ci ritroveremo in mano un titolo che ci riconosce il credito, ma che nella sostanza resta carta sul comodino. A questo punto, non resta all’interessato che andare a spulciare dall’ordine indicato nell’elenco di cui all’art. 433 qualche altro parente maggiormente solvibile.

Conclusioni

I crediti alimentari sono inerenti a quelle somme dovute al fine specifico di soddisfare quelle necessarie esigenze minime di vita tra i quali, per l’appunto, le spese per acquisto di generi alimentari per il proprio sostentamento, il fitto per l’abitazione, il vestiario, le bollette di pagamento per servizi essenziali. Anche i crediti per alimenti possono essere oggetto del pignoramento, quando chi è tenuto a versarli, in virtù di un titolo esecutivo, sia rimasto inadempiente.

Il pignoramento, in tali casi, è uno strumento indispensabile per cercare di tutelare i propri diritti di credito, in specie quelli per alimenti. Affidarsi ad un avvocato che ci segua e ci indichi la strada migliore da seguire è la cosa più giusta da fare. Sotto questo aspetto, AvvocatoFlash mette a disposizione degli utenti i migliori professionisti in tutta Italia per essere seguiti nelle nostre complicate vertenze da risolvere. Avv. Marco Mosca

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...