Lo scioglimento della comunione ereditaria

Scopriamo in che modo si può sciogliere la comunione ereditaria.

scioglimento comunione ereditaria

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1. Comunione ereditaria e comunione ordinaria: quali sono le differenze?

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto successorio e, più precisamente, la disciplina relativa allo scioglimento della comunione ereditaria.

La comunione ereditaria, si verifica allorquando più eredi subentrano nella titolarità dei beni e rapporti che facevano capo al defunto.

Essa, determina pertanto la comproprietà tra gli eredi, dei beni e del complesso dei rapporti attivi e passivi, facenti parte del patrimonio ereditario appartenuto al de cuius.

Le differenze tra la comunione ereditaria e la comunione ordinaria, investono:

  • i diritti ed obblighi dei partecipanti: la prima, si riferisce a diversi diritti (proprietà, usufrutto) riguardanti i beni che compongono la comunione medesima, investendo profili personali e patrimoniali a carico di ogni erede, mentre la comunione ordinaria, ha ad oggetto principalmente la sola comproprietà del bene comune;
  • la composizione delle quote: infatti, nella comunione ordinaria, le quote dei partecipanti si presume uguali tra loro, mentre nella comunione ereditaria, le quote sono predisposte, direttamente dal testatore nel caso di successione testamentaria, oppure nell’ipotesi di successione legittima, in mancanza di testamento, determinate dall’ordinamento;
  • la cessione della quota del singolo partecipante: in quanto nella comunione ordinaria, egli è libero di alienare la propria quota senza alcun vincolo, mentre nella comunione ereditaria, qualora si voglia cedere la quota d’appartenenza, è necessario informare gli altri eredi, affinché possano esercitare il diritto di prelazione della quota.

Inoltre, l’erede, ha la possibilità di esercitare anche il cd. retratto successorio, ossia può riscattare direttamente dal terzo acquirente, la quota ereditaria ceduta, qualora non li sia stata notificata la proposta di vendita, mentre tale possibilità è esclusa nella comunione ordinaria, per la libera disponibilità della quota.

1.1 La comunione ereditaria si può sciogliere?

La comunione ereditaria, termina a seguito dell’esperimento della divisione tra gli eredi del patrimonio ereditario, venendo meno di conseguenza la contitolarità sui beni, attribuendo a ciascun erede, una quota definita del patrimonio successorio, di cui diventa proprietario esclusivo.

Ciò significa che quando esiste la comunione ereditaria ciascun coerede ha diritto ad una quota dell’intera massa ereditaria mentre dopo la divisione ogni erede ottiene la titolarità esclusiva su una determinata parte della massa ereditaria, corrispondente al valore della sua quota ereditaria.

La divisione avviene mediante la stipula di un contratto che nel caso della divisione di beni immobili è stipulato per atto pubblico dinanzi ad un notaio, oppure con scrittura privata, qualora la divisione non si riferisca ad immobili o beni mobili registrati.

È sempre necessario che all’accordo di divisione, partecipino tutti i coeredi, pena la nullità della divisione mentre in mancanza di accordo unanime, ciascuno dei contitolari ha il diritto di chiedere la divisione giudiziale, citando in giudizio, gli altri eredi, dinanzi al tribunale dell’ultima residenza del defunto.

La divisione ereditaria, può essere anche disposta direttamente dal testatore, attribuendo i propri beni ai soggetti chiamati a succedergli, purché non ometta dalla divisione, gli eredi istituiti e i legittimari, pena la nullità della divisione testamentaria.

2. Come si effettua la divisione ereditaria?

Per procedere alla divisione dei beni della comunione ereditaria, è necessario che il coniuge, i figli ed i loro discendenti, procedano ad effettuare la collazione, ossia l’imputazione nella massa attiva del patrimonio ereditario, dei beni ricevuti dal defunto quando era in vita, a titolo di donazione.

La collazione, può avvenire con il conferimento in natura del bene, ossia restituendolo alla massa ereditaria, risolvendo in tal modo la donazione oppure con il conferimento per imputazione, cioè addebitando il valore del bene donato, alla quota ereditaria spettante.

Occorre, inoltre che ogni erede, imputi alla propria quota, i debiti contratti col defunto e verso gli altri coeredi, per l’amministrazione della comunione ereditaria.

In mancanza del conferimento in natura, gli altri eredi, possono procedere ai prelevamenti, acquisendo dalla massa ereditaria, i beni necessari a ristabilire la proporzionalità ereditaria.

Successivamente, il notaio oppure il giudice (per l’ipotesi di divisione giudiziale) procedono alla stima dei beni che compongono il patrimonio ereditario, in base al valore di mercato attuale di ogni singolo bene, redigendo il progetto di divisione delle quote spettanti ad ogni singolo erede, definendo anche gli eventuali conguagli da corrispondere per l’eccedenza.

Infatti, se c’è un’impossibilità materiale di creare porzioni perfettamente uguali come per esempio nel caso in cui vi siano beni immobili o mobili non frazionabili allora si provvederà a delle compensazioni cioè dei conguagli in denaro.

2.1 Debiti e crediti ereditari 

I coeredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle quote loro spettanti: se un solo erede paga l’intero debito del de cuius o comunque un debito superiore alla quota di sua spettanza, avrà il diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi.

Ben diversa è la situazione riguardante i crediti ereditari: questi entrano nella comunione ereditaria in modo non proporzionale. Ciò significa che il singolo coerede ha diritto di richiedere il pagamento dell’intero credito, senza coinvolgere gli altri eredi.

2.2 Come funziona lo scioglimento della comunione ereditaria di un bene nel dettaglio

A seguito dell’approvazione del progetto di divisione del patrimonio ereditario, da parte di tutti gli eredi, si procede all’attribuzione dei beni e rapporti, in misura corrispondente alla quota vantata da ciascun erede, i quali hanno diritto ad una determinata quantità di mobili, immobili e crediti, costituenti la comunione ereditaria.

Per gli eredi che vantano uguali quote ereditarie, l’assegnazione definitiva dei beni in proprietà esclusiva, avviene mediante sorteggio, mentre nel caso di quote diverse, i beni vengono attribuiti direttamente tra gli eredi secondo la quota spettante ad ognuno.

Laddove si tratti di beni divisibili ad ogni coerede spetterà una porzione in natura dei relativi beni mentre per i beni indivisibili, ove non sia richiesta la singola assegnazione, occorrerà procedere con la vendita all’incanto.

Difatti, per gli immobili che non possono essere divisi tra gli eredi oppure che la loro divisione, ne comporterebbe una svalutazione monetaria, è previsto che ove possibile, venga attribuiti per l’intero, nella quota ereditaria di uno o più eredi, che ne facciano richiesta, con l’eventuale ristoro di somme di denaro, per l’eccedenza di valore rispetto alla quota ereditaria.

Qualora invece, nessun erede voglia acquisire l’immobile per l’intero, esso sarà venduto all’asta, conferendo nella massa attiva dell’eredità la somma dalla cessione, al fine di formare le singole porzioni.

3. La divisione contrattuale

Come detto, se i coeredi sono d’accordo, essi possono procedere “a tavolino” alla divisione ereditaria, tanto che in questi casi si parla anche di divisione amichevole.

Tale divisione non deve essere necessariamente effettuata per iscritto, anche se è vivamente consigliato per evitare future controversie, ma la forma scritta è imposta dal legislatore laddove oggetto della stessa siano beni immobili. In quest’ultimo caso e nel caso in cui oggetto di divisione siano anche beni mobili registrati (ad esempio autovetture), anche se per questi ultimi il contratto di divisione non necessita di forma scritta, i coeredi dovranno procedere anche alla trascrizione della divisione presso la relativa conservatoria.

Nel caso in cui nella divisione non siano stati inclusi tutti i coeredi, la stessa può essere dichiarata nulla, mentre laddove siano stati omessi alcuni beni si può procedere al supplemento di divisione, procedendo ad una nuova divisione sui beni precedentemente omessi (art. 762 c.c.).

4. La divisione giudiziale

Nel caso in cui manchi l’accordo tra tutti i coeredi, ciascuno di essi può promuovere un’azione di divisione ereditaria al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria. A tale giudizio dovranno partecipare necessariamente tutti coloro che fanno parte della comunione ereditaria, quindi il relativo giudizio dovrà essere promosso nei confronti di tutti.

Queste le fasi del giudizio di divisione ereditaria:

- stima dei beni, ossia formazione delle singole porzioni della massa ereditaria. Laddove si tratti di beni divisibili, ad ogni coerede spetterà una porzione in natura dei relativi beni, mentre se si tratta di beni indivisibili, essi possono essere venduti all’incanto ed il denaro ricavato sarà diviso fra i coeredi, a meno che uno o più coeredi siano disposti a continuare la comunione rispetto a tali beni;

- vi è poi una fase eventuale, in cui si può procedere al conguaglio dei beni, nel caso in cui le porzioni effettuate con i beni in natura non corrispondano alle quote ereditarie. In questo caso il coerede che ricevuto un’eccedenza, è tenuto a corrispondere agli altri la differenza in denaro;

- il giudice procede poi alla redazione di un progetto di divisione, in cui sono indicate le porzioni dei beni effettuate in base alla stima di cui al punto 1). Alla redazione di tale progetto può anche provvedere il notaio delegato dal giudice al compimento delle operazioni divisionali oppure un esperto sotto la direzione del giudice o del notaio stesso;

- vi è poi l’ultima fase, consistente nell’assegnazione delle quote, la quale può avvenire mediante estrazione a sorte se esso sono uguali oppure mediante attribuzione se esse sono disuguali. La ragione dell’estrazione a sorte si fonda sulla volontà di evitare qualsiasi favoritismo, ma il giudice può derogare a tale tipo di assegnazione laddove essa risulti sconveniente.

5. Il problema dei beni immobili indivisibili

Per i beni mobili di solito non si pongono particolari problemi: ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura. Lo stesso avviene per i beni immobili facilmente divisibili. I problemi sorgono invece nel caso di beni immobili indivisibili, ossia quelli che, secondo l’art. 720 c.c., non possono essere divisi senza incorrere in una sostanziale svalutazione monetaria.

Se si verifica questa circostanza, le alternative sono tre:

  • il bene viene assegnato al coerede che ha diritto alla quota maggiore
  • il bene viene assegnato a più coeredi che ne fanno domanda, rimanendo quindi in comproprietà tra i medesimi
  • se le due alternative precedenti non vengono accettate dai coeredi, si procede alla vendita con incanto del bene e conseguente ripartizione del ricavato tra gli eredi.

 

6. Legittimazione a richiedere la divisione e ostacoli

Ciascun coerede può chiedere la divisione nei confronti di tutti gli altri eredi che abbiano già accettato l’eredità, oppure nei confronti dei legatari o dei legittimari pretermessi che siano in attesa dell’esito dell’azione di riduzione.

Dal momento che, per procedere, è necessario avere chiare tutte le posizioni in gioco, ci sono tre casi in cui, al fine di effettuare la divisione, bisogna attendere:

  • in presenza di un minore tra i chiamati all’eredità: in questo caso si dovrà attendere il compimento della maggiore età;
  • in presenza di un concepito tra i chiamati all’eredità: in questo caso si dovrà attendere la nascita dello stesso;
  • in pendenza di un giudizio di accertamento della filiazione legittima volto a riconoscere o meno lo status di figlio.

Redatto da: Roberto Ruocco

Aggiornato da: Cristina Vallino

Fonti normative

- 713-736 c.c. (comunione ereditaria);

- 1100-1116 (comunione ordinaria)

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