In quali casi si verifica la separazione con addebito?
Tutto quello che c'è da sapere riguardo alla separazione con addebito.
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- Quando è possibile chiedere la separazione con addebito?
- Le cause giustificative della separazione con addebito
La violazione dell'obbligo della fedeltà
La violazione dell'obbligo della coabitazione
La violazione dell'obbligo dell'assistenza morale e materiale - Le conseguenze della pronuncia della separazione con addebito
- Il risarcimento dei danni in caso di separazione con addebito
- L'affidamento dei figli in caso di separazione con addebito
- Fonti normative
1. Quando è possibile chiedere la separazione con addebito?
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del matrimonio, e precisamente, la separazione con addebito, ossia la separazione pronunciata dal tribunale, a carico di uno ovvero entrambi i coniugi, che abbiano commesso violazioni al loro rapporto matrimoniale, venendo cosi meno ai doveri su di essi incombenti a seguito del matrimonio.
Difatti, l'art. 151 cod. civ. permette la separazione tra i coniugi, qualora non sia più possibile la convivenza tra gli stessi ovvero arrechino danno all'interesse dei figli, ed al 2° comma enuncia il potere del giudice di disporre la separazione con addebito, ove sia chiesta da uno dei coniugi, se sussistono circostanze idonee a suffragare tale richiesta, tenuto conto delle condotte del coniuge a cui la separazione sia addebitabile, avendo trasgredito ai doveri che sorgono a carico degli stessi con il matrimonio.
Orbene, detto questo, vediamo quali possono essere le cause tali da giustificare una pronuncia di separazione con addebito.
2. Le cause giustificative della separazione con addebito
La separazione con addebito può essere pronunciata dal giudice, in presenza dei comportamenti tenuti da uno o entrambi i coniugi che denotano la palese violazione dei doveri che nascono per effetto del matrimonio.
L'art. 143 cod. civ. prevede che, col matrimonio, i coniugi sono tenuti all'obbligo reciproco della fedeltà, all'assistenza morale e materiale, a collaborare per l'interesse della famiglia ed infine all'obbligo della coabitazione.
Orbene, la regola generale, in tema separazione con addebito, si basa sul nesso di causalità tra la trasgressione ai doveri matrimoniali incombenti sui coniugi e la rottura del loro rapporto.
Ciò significa che, affinché il giudice possa pronunciare la separazione con addebito, non basta la mera violazione dei doveri enunciati dall'art. 143 cod. civ., ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale, e ,quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente.
Difatti, a parere dei giudici, la separazione è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio (Cass. Civ., 29 Gennaio 2014, Sent. n. 1893).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore ai doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Detto questo, analizziamo quando le violazioni possono comportare la separazione con addebito.
2.1 La violazione dell'obbligo della fedeltà
La prima causa che giustifica la separazione con addebito è rappresentata dalla violazione all'obbligo di fedeltà che incombe reciprocamente sui coniugi.
Il tradimento può fondare l'addebitabilità della separazione, allorquando la trasgressione al dovere sancito dall'art. 143 cod. civ. abbia avuto incidenza diretta nel determinare l'intollerabilità della convivenza matrimoniale, ma non quando esso intervenga successivamente alla rottura della stessa, e dunque in un contesto in cui la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia già venuta meno.
Ciò è confermato dall'orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione solo quando sia stata la causa della frattura del rapporto coniugale e non quando risulti che essa non abbia avuto incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come quando si accerti una rottura tra i coniugi già esistente prima del tradimento, e quindi, una situazione autonoma ed indipendente dalla successiva violazione al dovere di fedeltà tra i coniugi (Cass. Civ., 19 Luglio 2013, Sent. n. 17741).
2.2 La violazione dell'obbligo della coabitazione
Un'ulteriore causa, idonea a giustificare la pronuncia di separazione con addebito, è costituita dall'allontanamento del coniuge dalla casa familiare, il cd abbandono del tetto coniugale.
Anche il tal caso, la violazione a tale obbligo richiede la prova specifica che la trasgressione sia stata la causa o quantomeno la concausa della rottura del rapporto tra i coniugi, non bastando la mera violazione dell'obbligo a coabitare, essendo invece necessario che la crisi matrimoniale sia dovuta esclusivamente all'allontanamento dalla casa familiare, dimostrando che prima di tale momento i rapporti tra i coniugi proseguivano in maniera normale.
A riguardo, i giudici di legittimità hanno chiarito che il volontario abbandono della casa coniugale è causa di addebito, in quanto conduce all'impossibilità della convivenza, tranne nel caso in cui si dimostri che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando l'abbandono è dipeso da una crisi matrimoniale già intervenuta e quindi in conseguenza di tale fatto (Cass. Civ., 13 Dicembre 2013, Sent. n. 27923).
2.3 La violazione dell'obbligo dell'assistenza morale e materiale
L'assistenza morale e materiale è uno dei doveri incombenti sui coniugi a seguito del matrimonio, la cui violazione può dar vita ad una pronuncia di separazione con addebito.
Ciò in quanto spetta ad entrambi i coniugi concordare l'indirizzo della loro vita matrimoniale, senza che uno di essi ponga in essere comportamenti illegittimi nei confronti dell'altro. Tra questi rientrano i casi di imposizione, ad esempio a carattere religiosi, a danno dell’altro coniuge, oppure le forme di maltrattamento fisico o psicologico.
Difatti, è configurabile la separazione con addebito, nella circostanza in cui l'atteggiamento di uno dei coniugi si ponga in maniera rigida rispetto alla posizione dell'altro coniuge, insensibile rispetto alle richieste di costui, determinando cosi la violazione dell'obbligo di decidere di comune accordo, l'indirizzo della vita familiare, creando una situazione di angoscia e dolore per il partner, traducendosi nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale, ex art. 143 cod. civ. (Cass. Civ., 12 Novembre 2014, Sent. n. 24157).
3. Le conseguenze della pronuncia della separazione con addebito
La pronuncia, da parte del giudice della separazione con addebito, comporta per il coniuge, nei cui confronti la separazione è addebitabile, la perdita del diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento nonché la perdita di ogni diritto successorio nei confronti dell'eredità dell'ex coniuge.
La perdita del diritto al mantenimento è sancita dall'art. 156 cod. civ., secondo cui il giudice può disporre a favore di uno dei coniugi, che non sia autosufficiente economicamente e quindi non possa provvedere al proprio sostentamento, il versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge, escludendo espressamente tale diritto quando il soggetto legittimato abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio e quindi la separazione sia ad esso addebitabile.
L'art. 156 cod. civ. fa salvo soltanto l'obbligo a prestare gli alimenti, ex art. 433 cod. civ., a favore del coniuge a cui la separazione è addebitata nella sola ipotesi in cui egli versi in stato di bisogno.
Tale differenza si spiega in ragione della diversità tra l'assegno di mantenimento e quello alimentare, in quanto il primo svolge una funzione assistenziale, favorendo l'altro coniuge nel continuare a godere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, mentre il secondo svolge una funzione solidaristica, presupponendo una situazione di bisogno, intesa come l'incapacità di provvedere all'esigenza della vita.
Il secondo effetto della separazione con addebito è di escludere il coniuge, nei cui confronti la sentenza è addebitata, la perdita di ogni diritto successorio ex art. 548 cod. civ.
Ciò significa che, alla morte dell'ex coniuge, l'altro coniuge a cui la separazione è addebitata, con sentenza passata in giudicato, non potrà vantare alcuna pretesa, e quindi non potrò partecipare alla divisione della massa ereditaria, essendo per effetto della sentenza di separazione, esclusa dai soggetti legittimari a succedere.
Tuttavia, l'art. 548 cod. civ. prevede per il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, la possibilità di chiedere un assegno vitalizio, in ragione della massa ereditaria e del numero degli eredi, ma ciò solo nell'ipotesi in cui al momento della successione godeva di un assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 cod. civ., a carico del coniuge defunto.
4. Il risarcimento dei danni in caso di separazione con addebito
La pronuncia della separazione con addebito non esclude possibilità di chiedere anche il risarcimento dei danni patiti, in conseguenza del comportamento contrario a doveri nascenti dal matrimonio.
Ciò in quanto i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali ledono la dignità e la personalità dell'altro coniuge, considerati quali diritti inviolabili, producendo in tal modo un danno ingiusto e come tale risarcibile in base ai principi della responsabilità civile.
La giurisprudenza ha specificato, infatti, che i doveri nascenti dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione è sanzionata non solo nelle forme previste dal diritto di famiglia – come la pronuncia di separazione - ma ove tale violazione leda diritti tutelati a livello costituzionale. Ciò può integrare gli estremi dell'illecito civile e quindi dar luogo ad un azione autonoma volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ. (Cass. Civ., 15 Settembre 2011, Sent. n. 18853).
5. L'affidamento dei figli in caso di separazione con addebito
Un ultimo aspetto da considerare è quello dell'affidamento dei figli, a seguito della separazione tra i coniugi, addebitando la fine del rapporto coniugale ad uno di essi.
L'addebito della separazione, tuttavia, non influisce sulla decisione sull'affidamento dei figli, in quanto anche nella separazione per colpa, l'ordinamento ritiene prevalente l'interesse verso i figli, e quindi, anche in tali circostanze, è preminente l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, essendo prioritario salvaguardare la posizione del figlio, attraverso il diritto alla bigenitorialità, ossia alla possibilità di continuare a frequentare entrambi i genitori, con la sola eccezione in cui il comportamento di uno di essi sia pregiudizievole ovvero possa causare situazioni di stress o disagio per il figlio.
A riguardo, la Cassazione ha chiarito che la condotta contraria ai doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi, a cui è addebitata la separazione, non contrasta con il collocamento del figlio presso lo stesso, dal momento che la violazione ai doveri nascenti dal matrimonio non si traduce necessariamente anche in un pregiudizio per l'interesse del figlio, non nuocendo al suo sviluppo né compromettendo il rapporto con il genitore medesimo (Cass. Civ., 10 Luglio 2013, Sent. n. 17089).
Roberto Ruocco
Fonti normative
Codice civile: articolo 143, 151, 156, 433, 548, 2059.
Cassazione Civile Sentenze: 29 Gennaio 2014, n. 1893; 9 Luglio 2013, n. 17741; 13 Dicembre 2013, n. 27923; 12 Novembre 2014, n. 24157; 15 Settembre 2011, n. 18853; 10 Luglio 2013, n. 17089.
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Roberto Ruocco
Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...