Donazione Diretta vs Indiretta: Differenze Chiave
Scopri le differenze tra donazione diretta e indiretta, le loro caratteristiche e implicazioni legali.
Il nostro ordinamento contempla negozi giuridici gratuiti e atti che possono essere tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso.
Vi sono poi atti a titolo gratuito per natura, che ricomprendono gli atti di liberalità, che si caratterizzano per il fatto che contestualmente arricchiscono chi ne sia destinatario e impoveriscono chi li pone in essere.
Tra gli atti di liberalità è annoverata la donazione, che, in quanto atto di liberalità, rinviene le proprie ragioni non in interessi di tipo patrimoniale, bensì in interessi di tipo spirituale (quale, ad esempio, la riconoscenza provata nei confronti del beneficiario).
L’attribuzione patrimoniale posta in essere spontaneamente dal donante, quindi, deve essere posta in essere senza corrispettivo e sorretta da spirito di liberalità che aumenta il patrimonio di chi la riceve contestualmente diminuendo il patrimonio di chi la esegue.
Il codice disciplina, in base alle modalità di attuazione, la donazione diretta e la donazione indiretta.
Cos'è una Donazione Diretta?
La donazione diretta è disciplinata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 769 del Codice Civile e si delinea come la forma contrattuale mediante la quale, per uno spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo in favore della stessa di un suo diritto o assumendo nei suoi confronti un’obbligazione.
Sono, quindi, elementi costitutivi dell’istituto:
- lo spirito di liberalità;
- l’incontro di volontà di due parti (il donante e il beneficiario), essendo necessaria, infatti, non solo la volontà del donante di arricchire l’altra parte senza ricevere beneficio alcuno in cambio, ma anche la necessità dell’accettazione da parte del beneficiario.
Caratteristiche principali: atto pubblico notarile, presenza di testimoni, trasferimento diretto di beni o diritti.
La donazione si delinea quale atto formale, atto per il perfezionamento del quale è necessaria l’osservanza di una determinata forma – la forma scritta cosiddetta ad substiantia -, essendo, infatti, previsto che, salvo che per le donazioni di modico valore, si proceda mediante atto pubblico.
Le donazioni devono essere, quindi, redatte da un notaio o da altro pubblico ufficiale che sia legittimato dalla legge ad attribuire all’atto fede pubblica.
Dalla regola discende che la donazione deve essere provata per iscritto, con l’atto pubblico di donazione, ed è ammissibile la prova per testi o presunzioni solo nell’ipotesi di perdita incolpevole del documento.
Cos'è una Donazione Indiretta?
Definizione di donazione indiretta secondo l'articolo 809 del Codice Civile.
L’articolo 809 del Codice Civile estende la disciplina relativa alla donazione anche agli altri atti di liberalità e disciplina le donazioni indirette, ossia le situazioni in cui il risultato pratico conseguibile con la donazione si persegue e realizza tramite altri atti mediante i quali, per l’appunto, si consegue l’effetto liberale.
Si utilizzano, quindi, atti materiali o negozi giuridici unilaterali o bilaterali che perseguono scopi tipici diversi dalla donazione diretta, ma che consentono di attuare, in via indiretta, l’arricchimento del beneficiario/donatario senza corrispettivo.
Diverse sono le ipotesi di donazione indiretta elaborate nel corso degli anni dalla giurisprudenza e ormai pacificamente riconosciute.
Esempi comuni: pagamento di un debito altrui, acquisto di un bene intestato a terzi, vendita a prezzo simbolico.
Primo esempio è quello del pagamento di un debito altrui, caso in cui un soggetto A decida di saldare un debito che un soggetto B ha contratto con un soggetto C, pagando direttamente il quantum a quest’ultimo.
Ancora si pensi all’acquisto di un bene da parte di un soggetto A con conseguente intestazione dello stesso ad un altro soggetto B. In tal caso, A paga il prezzo del bene, ma la titolarità dello stesso passa direttamente in capo a B.
Infine, può realizzare una donazione indiretta la vendita di bene a prezzo irrisorio e, comunque, nettamente a quello di mercato.
Differenze Chiave tra Donazione Diretta e Indiretta
Confronto tra le due tipologie in termini di forma, requisiti legali e modalità di esecuzione.
Come si analizzerà meglio nel prosieguo della trattazione donazioni dirette e donazioni indirette si differenziano tra loro in considerazione di una serie di elementi, tra i quali si devono rammentare requisiti di forma, requisiti legali e modalità di esecuzione di una piuttosto che dell’altra.
Da quanto si evidenzierà è agevole riconoscere che i maggiori formalismi vengono imposti dalla legge per la costituzione di una valida ed efficace donazione diretta, essendo richiesti all’uopo l’atto pubblico notarile perfezionato alla presenza di due testimoni, che devono presenziare all’intero iter, e la successiva registrazione dell’atto.
Inoltre, di gran lunga più gravosi sono gli oneri fiscali richiesti dalla legge per il perfezionamento della donazione diretta rispetto a quello del perfezionamento della donazione indiretta.
Implicazioni pratiche nella scelta tra donazione diretta e indiretta.
Da quanto emerso ed emergerà consegue, quindi, la necessità di ponderare in maniera approfondita la propria scelta per orientarla verso la donazione diretta o la donazione indiretta solo dopo aver preso in considerazione tutti i vantaggi e gli svantaggi connessi a ciascuna delle due figure.
Se la donazione diretta, infatti, implica un maggiore formalismo e la necessità di corrispondere maggiori oneri finanziari risulta, comunque, più semplice da provare qualora ne venga messo in discussione il perfezionamento. La donazione indiretta, al contrario, richiede non richiede i gravosi formalismi e oneri finanziari richiesti per il perfezionamento delle donazioni dirette, ma può comportare maggiori difficoltà in punto di prova dello spirito di liberalità che caratterizza la donazione quale istituto giuridico.
Aspetti Legali delle Donazioni
Le donazioni dirette prevedono l’osservanza di taluni requisiti di forma nel corso del loro iter perfezionativo, in quanto deve prevedersi che le stesse contemporaneamente:
- vengano stipulate mediante atto pubblico redatto da notaio e successivamente sottoposto a registrazione secondo disposizioni di legge;
- l’atto pubblico deve essere redatto dal notaio alla necessaria presenza di due testimoni, che devono presenziare all’intera procedura.
Lo scopo perseguito dai requisiti enucleati risiede nel tentativo di evitare che il donante agisca sulla spinta di decisioni assunte d’impulso e senza la ponderazione ritenuta preferibile nel caso.
Validità e prova delle donazioni indirette.
La prova delle donazioni indirette può essere sicuramente più complessa da fornire rispetto a quella di una donazione diretta, in quanto più difficile è fornire la prova dell’animus donandi.
In considerazione di ciò la legge e gli arresti giurisprudenziali cercano di fornire una regola di favore in materia di donazione indiretta, prevedendo che la prova dello spirito di liberalità può essere fornita anche per presunzioni, così consentendo una maggiore flessibilità soprattutto a fronte di contesti probatori piuttosto complessi e articolati.
Possibili contestazioni e tutele legali per entrambe le tipologie.
La donazione può essere assoggettata a contestazioni qualora sia stata posta in essere:
- In violazione della quota di legittima – tramite azione di riduzione e divisione dell’eredità;
- Con incapacità del donante – tramite azione di annullamento;
- Con vizio di forma o se il donante ha agito a seguito di dolo o violenza perpetrati da altri – tramite azione di nullità – o per errore – tramite azione di annullabilità.
Implicazioni Fiscali delle Donazioni
Panoramica delle imposte applicabili alle donazioni dirette.
La misura delle imposte applicabili alle donazioni dirette è determinata dalla legge in misura commisurata in rapporto ad alcuni fattori e, in particolare, a seconda che il beneficiario sia o meno parente del donante e in misura crescente man mano che il rapporto si fa sempre meno stretto. Si prevede, inoltre, anche una franchigia variabile in relazione al grado di parentela sussistente.
Infine, una regola particolare è dettata per il caso in cui beneficiario della donazione sia un individuo portatore di handicap grave.
Trattamento fiscale delle donazioni indirette e condizioni per l'esenzione.
Per quanto attiene alle donazioni indirette in punto di trattamento fiscale occorre tenere presente quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 7442/2024 laddove ha sancito che le donazioni indirette sono esenti da imposta di donazione perché non sussiste l’obbligo di registrazione.
Aliquote e franchigie in base al grado di parentela tra donante e donatario.
- 4% per coniuge e parenti in linea retta, con una franchigia pari a un milione di euro per ciascun beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, con una franchigia pari a un milione di euro per ciascun beneficiario;
- 6% senza franchigia alcuna per altri parenti entro il quarto grado/affini in linea retta/affini in linea collaterale entro il terzo grado;
- 8% senza franchigia per tutti gli altri soggetti.
Se il beneficiario è portatore di handicap la franchigia è pari a 1.500.000,00 euro, in ogni caso ed a prescindere dal rapporto sussistente tra donante e beneficiario.
Vantaggi e Svantaggi delle Donazioni Dirette
Benefici: semplicità e chiarezza nella trasmissione dei beni.
Le donazioni dirette presentano contemporaneamente vantaggi e svantaggi.
Tra i vantaggi si devono rammentare quelli correlati alla semplicità e chiarezza dell’operazione di trasferimento dei beni.
E, infatti, è di norma chiaro nell’operazione svolta l’intento di cedere la titolarità dei beni a titolo assolutamente gratuito e per mero spirito di liberalità e l’operazione di trasferimento presenta l’indubbio pregio della linearità, risultando chiaro che un soggetto donante intende donare (cedere con spirito di liberalità) un bene in favore del beneficiario senza nulla pretendere come contropartita.
L’effetto traslativo si verifica, quindi, nel momento in cui il beneficiario viene immesso nel possesso del bene.
Svantaggi: costi notarili, obblighi fiscali immediati, possibili difficoltà nella revoca.
Gli svantaggi nel caso di donazioni dirette sono sicuramente di tipo economico, dal momento che occorre preventivare di sborsare gli onorari da corrispondere al notaio per il necessario intervento cui debbono sommarsi, come premesso al paragrafo precedente, gli oneri fiscali predeterminati per legge.
Inoltre, possono sorgere problemi in caso si voglia procedere alla revoca della donazione, dal momento che, per legge, è possibile solo ed esclusivamente nelle ipotesi di ingratitudine del donatario nelle sole situazioni predeterminate ai sensi del codice civile ovvero per effetto di un ripensamento del donante scaturito a seguito di sopravvenienza o successivo accertamento dell’esistenza di figli.
Vantaggi e Svantaggi delle Donazioni Indirette
Benefici: flessibilità, possibilità di evitare alcuni formalismi, potenziale risparmio fiscale.
Anche per quanto attiene alle donazioni indirette è possibile evidenziare come esse presentino degli indubbi vantaggi, cui fanno da contraltare, però, anche svantaggi di non poco momento.
Tra i primi sono contemplati sicuramente la maggiore flessibilità nella conclusione, conseguente anche alla circostanza che non occorre seguire tutti i formalismi previsti e dettati dal codice civile per le donazioni dirette ed agevolandosi, quindi, anche l’effetto traslativo del bene, che circola, passando da un soggetto all’altro, con maggiore semplicità.
Il vantaggio più rilevante consiste, comunque, probabilmente nel risparmio economico dal punto di vista fiscale, non prevedendo la legge previsione di imposte applicabili.
Svantaggi: complessità nella dimostrazione dell'intento donativo, rischi di contestazioni future.
A quanto appena descritto fa da contraltare, innanzitutto, la rilevata difficoltà di fornire in concreto una dimostrazione dell’intento donativo sotteso all’operazione, dal momento che esso non si evince in maniera lineare dalle modalità di realizzazione dell’effetto traslativo del bene che ne forma oggetto. Pertanto, a fronte della necessità di fornire prova giudiziale dell’intento donativo il donante e il beneficiario andranno incontro a difficoltà di non poco momento.
Il rischio è oltretutto quello di andare incontro ad eventuali contestazioni future non sussistendo un documento notarile nel quale sia opportunamente annotata e registrata la donazione e dal quale emerga la sottesa intenzione.
Alla luce di tutto quanto si è cercato di esaminare nel corso della presente trattazione è possibile evincersi come lo spirito di liberalità è elemento caratteristico che si pone alla base di tutte le figure e forme di donazione, sia essa diretta o indiretta.
Le differenze sussistenti tra le due forme riguardano fondamentalmente il processo di formazione e i relativi requisiti di forma nonché la necessità di sostenere e sopportare dei costi variabili e nettamente superiori di una forma piuttosto che dell’altra.
Non bisogna poi sottovalutare anche l’eventuale esigenza probatoria a fronte di eventuali contestazioni future, in quanto assolutamente più facile risulta essere la prova di una donazione diretta, pur essendo la forma che richiede l’osservanza di maggiori formalismi al momento del perfezionamento.
Ne consegue che occorre ponderare bene pro e contro conseguenti alle diverse opzioni e scegliere tra le due figure quella maggiormente confacente con le proprie esigenze.
Faq
- Quali sono gli esempi più comuni di donazione indiretta?
Tra essi sono sicuramente annoverati: la rinuncia ad un proprio diritto con lo scopo di avvantaggiare un altro soggetto; il contratto stipulato a favore di terzo; e l’acquisto di beni che vengano, però, intestati ad altri soggetti. Si tratta, quindi, di tutte operazioni che almeno apparentemente non sembrano essere concluse con spirito di liberalità, ma che perseguono, comunque, seppur mediante un iter più complesso l’effetto finale tipico della donazione diretta rappresentato dal trasferimento della proprietà di uno o più beni ad altri senza che si ottenga nulla come contropartita. - È possibile revocare una donazione diretta o indiretta?
La risposta al quesito è positiva.
Tuttavia, la revoca è ammissibile nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge.
La donazione diretta o indiretta che sia può essere revocata secondo l’ordinamento giuridico interno nei seguenti:- Ingratitudine del beneficiario;
- Sopravvenienza o sopravvenuta conoscenza dell’esistenza di figli;
- Violazione delle disposizioni in materia di previsioni di quote riservate ai legittimari in materia di successioni.
- Quali sono le implicazioni fiscali di una donazione indiretta tra parenti?
Per quanto attiene alle donazioni indirette in punto di trattamento fiscale occorre tenere presente quanto statuito di recente dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 7442/2024 laddove ha sancito che le donazioni indirette sono esenti da imposta di donazione perché non sussiste l’obbligo di registrazione.
La regola si applica anche nel caso di donazione indiretta realizzata tra parenti. - Come si dimostra l'intento donativo in una donazione indiretta?
La legge e gli arresti giurisprudenziali cercano di fornire una regola di favore in materia di donazione indiretta, prevedendo che la prova dello spirito di liberalità può essere fornita anche per presunzioni, così consentendo una maggiore flessibilità soprattutto a fronte di contesti probatori piuttosto complessi e articolati. - Quali sono i rischi legali associati alle donazioni indirette?
Tra i rischi correlati alle donazioni indirette si rammentano la rilevata difficoltà di fornire in concreto una dimostrazione dell’intento donativo sotteso all’operazione, dal momento che esso non si evince in maniera lineare dalle modalità di realizzazione dell’effetto traslativo del bene che ne forma oggetto. Pertanto, a fronte della necessità di fornire prova giudiziale dell’intento donativo il donante e il beneficiario andranno incontro a difficoltà di non poco momento.
Il rischio è oltretutto quello di andare incontro ad eventuali contestazioni future non sussistendo un documento notarile nel quale sia annotata e registrata la donazione e dal quale emerga la sottesa intenzione.

Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...