Cos’è il divorzio per contumacia? Cosa si rischia?
La contumacia, si verifica a seguito della decisione di una delle parti processuali di non costituirsi volontariamente in giudizio, dopo aver ricevuto la notifica dell’atto introduttivo. Vediamo come funziona.
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1. Il divorzio
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente l’ipotesi della contumacia nell’ambito del procedimento di divorzio tra i coniugi. Attraverso, il divorzio, i coniugi, pongono fine definitivamente al loro vincolo coniugale. Il divorzio, infatti, produce l’effetto di sciogliere il matrimonio civile o di far cessare gli effetti civili, prodotti dal matrimonio religioso, che sia stato trascritto nei registri dello stato civile.
Al riguardo, è possibile distinguere due diversi ipotesi di divorzio:
- divorzio consensuale, ove i coniugi sono concordi sulle condizioni necessarie a porre fine al matrimonio nonché sui patti da esso discendenti, quali l’assegno divorzile, il mantenimento della prole, ecc. In tal caso, è possibile presentare, anche congiuntamente la domanda al giudice, da parte di ambedue i coniugi;
- divorzio giudiziale, in cui manca l’accordo tra i due coniugi, e pertanto spettante all’autorità giudiziaria adita, dirimere la controversia e pronunciare il divorzio coniugale.
La disciplina del divorzio, ha subito un’importante riforma, attraverso la legge sul cd. “divorzio breve”, che ha modificato le tempistiche da osservare per richiedere il divorzio, successivamente alla separazione personale tra i due coniugi. Infatti, ora i coniugi, possono avanzare la domanda di divorzio, qualora siano trascorsi;
1. sei mesi, dall’udienza di comparizione dei coniugi medesimi, dinanzi al presidente del tribunale, nel caso di separazione consensuale oppure nell’ipotesi di separazione giudiziale, che nel corso dell’udienza, si sia trasformata in consensuale.
2. un anno, decorrente dalla data in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al presidente del tribunale, per essere ascoltati, nel caso di separazione giudiziale. In entrambi i casi, occorre che durante tale termine, la separazione si sia protratta senza alcuna interruzione, spettando al coniuge convenuto, eccepire la mancata decorrenza del termine minino, necessario ad avviare il procedimento di divorzio.
1.1 Il procedimento di divorzio
La fase introduttiva del divorzio, è costituita dal deposito del ricorso, da parte del difensore del coniuge ricorrente (o di entrambi i coniugi, in caso di ricorso congiunto consensuale), nel quale vanno descritti i fatti e gli elementi processuali e giuridici, sui si fonda la domanda medesima, indicando l’esistenza di eventuali figli di entrambi i coniugi. Il coniuge ricorrente è tenuto ad allegare alla propria domanda, le ultime dichiarazioni dei redditi, presentante all’erario.
Il ricorso deve essere rivolto al presidente del tribunale ove i coniugi:
- avevano la loro ultima residenza comune,
- se i coniugi, avevano due residenze diverse, la competenza spetta al tribunale di residenza o domicilio del coniuge convenuto;
- qualora il coniuge convenuto in giudizio, risieda all’estero o risulti irreperibile, il ricorso andrà rivolto al tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge, che propone la domanda di divorzio.
- ed infine, se anche il coniuge che agisce in giudizio, abbia la propria residenza all’estero, la domanda, potrà essere avanzata dinanzi a qualsiasi Tribunale Italiano.
A seguito del deposito del ricorso, il presidente del tribunale, fissa con proprio decreto, la data dell’udienza (da svolgersi nei successivi novanta giorni), in cui i coniugi dovranno comparire, personalmente dinanzi ad esso, assistiti ognuno dal proprio difensore, nonché il termine entro cui il ricorrente deve notificare il ricorso e decreto al coniuge convenuto ed infine il termine, entro cui quest’ultimo può depositare una propria memoria difensiva, allegando, le ultime dichiarazioni dei redditi.
A seguito della fissazione della data dell’udienza, il coniuge ricorrente, è onerato di notificare il ricorso ed il decreto presidenziale, recante la data dell’udienza, all’altro coniuge, affinché egli abbia conoscenza del procedimento e possa costituirsi in giudizio. Qualora, il coniuge convenuto, sia malato di mente oppure dichiarato in precedenza incapace dall’autorità giudiziaria, il presidente del tribunale, provvede a nominare un soggetto, quale suo curatore, affinché possa rappresentarlo in giudizio. All'udienza di comparizione, sia in caso di divorzio congiunto ovvero giudiziale, i coniugi debbono comparire personalmente, fatta eccezione per l’esistenza di gravi e provati motivi, assistiti dal proprio difensore, affinché il presidente del tribunale, possa provvedere allo loro ascolto, prima separatamente e poi in maniera congiunta, allo scopo di tentare di ristabilire la comunione spirituale e materiale, tra loro, attraverso la riconciliazione.
È previsto, che in caso di mancata comparizione o rinuncia del coniuge ricorrente, il ricorso è privo d'efficacia ed il procedimento viene estinto. Se, invece, è il coniuge convenuto in giudizio, a non presentarsi all’udienza di comparizione, il presidente del tribunale, può fissare una nuova udienza, affidando al coniuge comparso, l’onere di provvedere alla notifica degli atti. Qualora, la conciliazione tra i due coniugi, va a buon fine, se ne redige verbale. In caso contrario, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, il presidente del tribunale, provvede con ordinanza, emettendo i provvedimenti reputati urgenti, nell’interesse dei coniugi e della prole, rimettendo le parti davanti al giudice ordinario, fissando la data della nuova udienza.
Ciò comporta, una vera e propria fase di cognizione, in cui i coniugi, debbono integrare le rispettive difese, per lo svolgimento della causa nel merito, attraverso l’ammissione ed svolgimento dei mezzi istruttori, concludendosi il procedimento con sentenza di divorzio. Il giudice, può emettere, anche una sentenza parziale, che dichiari il divorzio tra i coniugi, qualora il procedimento debba continuare al fine di determinare l’assegno divorzile.
2. La contumacia
La contumacia, costituisce un’anomalia processuale, dal momento che essa si verifica, allorquando, la parte dopo aver proposto la propria domanda all’autorità giudiziaria, oppure dopo che sia stata regolarmente citata in giudizio, non si costituisca nel relativo procedimento, scegliendo di non svolgere attività difensiva.
Ciò non impedisce che il procedimento avviato, non possa proseguire, tuttavia è onere del giudice, verificare se la parte rimasta contumace, sia stata portata a conoscenza dell’atto introduttivo, accertando la sua regolare notifica, e quindi che avendo cognizione del procedimento a suo carico, decida ciò nonostante, di rimanere inerte.
La contumacia, va distinta dall’ipotesi dell’assenza in giudizio, che invece si verifica qualora una o ambedue le parti, regolarmente costituisce nel procedimento, non sia presenti ad un’udienza nemmeno attraverso il difensore che li rappresenti in giudizio.
2.1 La contumacia nel processo di divorzio
La contumacia, in materia di divorzio, è possibile solo nell’ipotesi di divorzio giudiziale, in cui manchi l’accordo tra i due coniugi, sulle condizioni volte a porre definitamente termine al matrimonio. Ciò in quanto, il divorzio consensuale, presuppone una volontà comune di entrambi i coniugi, e quindi si esclude la mancata costituzione delle parti medesime.
La contumacia, quindi, può verificarsi, soltanto nel procedimento giudiziale di divorzio, dal momento che, il divorzio consensuale, presuppone la volontà comune dei coniugi di procedere allo scioglimento del vincolo coniugale, e di conseguenza, il ricorso in tal caso, si fonda sull’iniziativa bilaterale e comune dei coniugi, rendendo inammissibile la rinuncia di uno di essi al divorzio, non potendo revocare il consenso unilateralmente ma bensì esclusivamente attraverso la rinuncia congiunta di entrambe le parti (Cass. Civ. VI Sez., Ord. n. 10463, 2 Maggio 2018).
2.2 La contumacia dell’attore
La contumacia dell’attore, si verifica qualora egli a seguito della notifica dell’atto di citazione, non si costituisca né entro dieci giorni della notifica stessa (cinque in caso di abbreviazione dei termini), né in caso di tempestiva costituzione del convenuto fino alla prima udienza.
In tal caso, il giudice istruttore provvede con ordinanza a dichiarare la contumacia dell’attore e dispone la prosecuzione del giudizio, qualora il convenuto ne faccia espressa richiesta. In caso contrario, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue se entro un anno non viene riassunto.
Nel procedimento di divorzio non è configurabile la contumacia dell’attore. La procedura prende avvio con il deposito in cancelleria del ricorso (e non con la notifica della citazione al convenuto), rivolto al presidente del tribunale, determinando in tal modo la pendenza della lite.
Con il deposito del ricorso e di conseguenza con l'iscrizione della causa nel ruolo civile, il ricorrente si costituisce in giudizio a tutti gli effetti, rendendo impossibile il verificarsi della sua contumacia. Infatti, in tal caso, ciò che può verificarsi, è esclusivamente l’assenza della parte attrice, che decida di non presentarsi all’udienza di comparizione, fissata dal presidente del tribunale con proprio decreto, comportando che la domanda rimanga priva di effetti giuridici.
2.3 La contumacia del convenuto
La contumacia del convenuto, nel procedimento di divorzio, si verifica, qualora a seguito della notifica del ricorso per divorzio giudiziale e del decreto di comparizione, decida volontariamente di non presentarsi all’udienza, non costituendosi in giudizio e depositare i documenti a difesa delle proprie ragioni.
A tal fine, è previsto, che all’udienza di comparizione, il presidente del tribunale, debba accertare se il coniuge ricorrente, abbia provveduto regolarmente ed entro il termine prescritto, a notificare gli atti processuali all’altro coniuge, affinché possa avere conoscenza del relativo procedimento.
Ove rilevi un vizio, il presidente del tribunale, può disporre che il coniuge ricorrente, provveda a rinnovare la notifica del ricorso e del decreto, all’altro coniuge.. Qualora, l’attore non esegua l’ordine del giudice e non rinnovi la notifica dell’ordinanza, al convenuto, il giudice dispone la cancellazione della causa, facendo estinguere il procedimento.
Se invece l’attore provvede a notificare nuovamente l’ordinanza e, dopo la rinnovazione il convenuto non si costituisca, il giudice ne dichiara la contumacia e il processo prosegue normalmente incombendo sull’attore provare i fatti a fondamento della propria domanda. Tuttavia, al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio, è previsto che siano notificati personalmente al convenuto contumace, le ordinanze che ammettono l’interrogatorio ovvero il giuramento e la sentenza.
Il convenuto rimasto contumace, può tuttavia sempre costituirsi in giudizio tardivamente, fino all’udienza di precisione delle conclusioni, depositando la propria comparsa in cancelleria ovvero direttamente in udienza. In tal caso, qualora dimostri che non abbia avuto conoscenza della pendenza del giudizio a causa della nullità della notifica, o per causa ad esso non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimesso in termini e compiere le attività processuali altrimenti precluse.
3. I rischi della contumacia
Il comportamento del convenuto che decida volontariamente di non costituirsi in giudizio, può comportare conseguenze negative dal punto di vista processuale. Dal momento che il procedimento avviene in mancanza di contraddittorio e pertanto il convincimento del giudice in ordine alla propria decisione, si fonda esclusivamente sui fatti che li sono rappresentanti dall’attore.
Il convenuto rimasto contumace nel primo giudizio, ha sempre la facoltà di impugnare la sentenza emessa dal tribunale. Tuttavia, per esso valgono le stesse preclusioni dettate per qualsiasi altro giudizio d’appello, non potendo egli proporre domande nuove o eccezioni non rilevabili d’ufficio, pena in caso contrario, la declaratoria della loro inammissibilità.
Inoltre, il convenuto contumace in primo grado, non potrà richiedere l’ammissione di nuovi mezzi istruttori o la produzione di nuovi documenti, non richiesti o prodotti nel precedente giudizio, salvo che dimostri di non averli potuti richiedere o produrre in primo grado per una causa che non sia ad esso imputabile.
Egli, in sede d’appello, potrà solo contestare la sentenza emessa dal giudice di prime cure, eccependo l’errata interpretazione dei fatti proposti dall’attore e posti a fondamento della decisione del giudice istruttore.
Fonti normative
Codice di procedura civile: articoli 290, 291, 292, 293, 294, 345
Cassazione Civile, VI Sezione, Ordinanza 2 Maggio 2018, n.10463
Legge 1 dicembre 1970, n. 898: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Legge 6 maggio 2015, n. 55: Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché' di comunione tra i coniugi.
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Roberto Ruocco
Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...